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Terzo Settore:i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Le ONLUS già costituite alla data di entrata in vigore del Codice hanno a disposizione diciotto mesi di tempo per modificare i propri statuti e adeguarsi alle nuove disposizioni

In occasione del tradizionale appuntamento con Telefisco, il convegno annuale de L'Esperto Risponde-Il Sole 24 Ore, l'Amministrazione finanziaria ha illustrato le principali novità introdotte dal Codice del Terzo Settore (CTS). Quali sono i termini di decorrenza delle norme fiscali, come avviene l'adeguamento degli statuti delle ONLUS, se sia possibile costituire una nuova ONLUS e iscriverla all'anagrafe delle ONLUS, se l'esenzione dall'imposta di bollo valga anche per le fatture emesse e per gli estratti conto, questi alcuni dei quesiti posti nell'ambito dell'incontro.
Termini di decorrenza
In primo luogo sono stati chiariti i termini di decorrenza delle disposizioni recate dal Codice del Terzo Settore ed è stato precisato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, del Codice, dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale si applicano, tra l'altro, in via transitoria, le disposizioni in materia di
  • social bonus (articolo 81 del CTS)
  • imposte indirette _imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative_ (articolo 82 del CTS)
  • detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (articolo 83 del CTS)
Inoltre, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, si applica alle OdV e alle APS l'esenzione dall'IRES per i redditi degli immobili di detti Enti destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale.
Invece, le altre disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice, si applicheranno, ai sensi dell'articolo 104, comma 2, del Codice stesso, agli Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
L'articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica a opera dell'articolo 5-sexiesdel Dl 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice.
Ciò comporta, fra l'altro, che la disciplina delle ONLUS resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del Terzo Settore.
Adeguamento degli statuti delle ONLUS
L'Agenzia ha precisato che le ONLUS apportano al proprio statuto, entro il termine di diciotto mesi (previsto dall'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore), le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice stesso, subordinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine dovrebbe essere collegata, con espressa previsione statutaria, la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS, incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.
In sostanza, in base alle predette modifiche statutarie, a partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS, cesseranno di avere efficacia le clausole ONLUS incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi.
In attesa di tale termine, gli Enti aventi la qualifica di ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS.
L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS, inserita nello statuto, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. A partire da quel momento l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS sarà spendibile negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Possibilità di costituire attualmente una ONLUS
L'Agenzia ha precisato che attualmente, è ancora possibile costituire una nuova ONLUS, iscrivendola all'Anagrafe delle ONLUS, sulla base delle condizioni previste dal Dlgs 460/1997. Gli statuti, analogamente a quanto chiarito in relazione alle ONLUS esistenti, potranno già prevedere modifiche statutarie sottoposte al termine di cui si è parlato.
Esenzione dall'imposta di bollo per le fatture emesse e per gli estratti conto
È stato chiarito che nella previsione di esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore, rientrano anche le fatture emesse e gli estratti conto.

Fonte: Fisco Oggi www.fiscooggi.it
Info: notiziesocialmenteutili@hotmail.com


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