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Le Associazioni riconosciute e non riconosciute

Perché e come iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche

In tutte le Regioni italiane a statuto ordinario è istituito il Registro delle Persone Giuridiche. Anche le Associazioni, le Fondazioni e altre Istituzioni private devono provvedere all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche per vedersi riconosciuta la personalità giuridica.

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 10 febbraio 2000, decreto che detta le norme per il riconoscimento di persona giuridica privata alle Associazioni, alle Fondazioni e alle altre Istituzioni private, le Regioni italiane a statuto ordinario hanno ricevuto l'obbligo di istituire il Registro Regionale delle Persone Giuridiche, registro che fino ad allora era stato di competenza delle Cancellerie dei Tribunali.

PERCHÉ QUESTO DECRETO?
Lo Stato è giunto alla formulazione di questo decreto come punto finale di un'indagine più ampia volta a verificare che tutte le condizioni previste dalla legge per la costituzione di un Ente siano state rispettate, che lo scopo dell'Ente stesso sia lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo prepostosi dall'Ente.
Il riconoscimento giuridico non è un atto dovuto dell'Associazione o della Fondazione o delle altre Istituzioni private ma è un provvedimento necessario quando le stesse vogliono acquisire lo status di personalità giuridica: attraverso lo status di personalità giuridica, gli Enti acquisiscono quella che viene in gergo chiamata "autonomia patrimoniale perfetta".
Cosa significa? Che una volta acquisita questa autonomia gli amministratori dell'Ente non sono più responsabili anche con il loro patrimonio personale per gli obblighi assunti dall'Ente ed eventualmente non assolti.

COME OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA?
La Regione Puglia, in rispetto a quanto previsto dal citato DPR 361/2000, il 20 giugno 2001 ha emanato il Regolamento Regionale n. 6 recante le norme per l'istituzione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private e il relativo procedimento che l'Ente deve seguire per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
Per l' iscrizione l'Associazione (o la Fondazione o l'Istituzione privata) deve essere già costituita e deve dimostrare di avere un patrimonio iniziale sufficiente a raggiungere gli scopi preposti ed eventualmente anche a sanare debiti nei confronti di creditori.
"La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata al Presidente della Giunta Regionale. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto." come recita il comma 2 dell'art. 2 del citato Regolamento regionale.
Poiché "Il responsabile del procedimento amministrativo a cui, ad iniziativa del Dirigente, ai sensi della 241/90 è assegnata la domanda di riconoscimento, dovrà accertare quanto segue: che l'attività dell'organismo richiedente rientri nell'ambito delle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del DPR n. 616/77; che le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione Puglia; che siano state soddisfatte tutte le condizioni previste da norme di legge o regolamentari per la costituzione dell'ente; che lo scopo sia possibile e lecito; che il patrimonio, la cui consistenza deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda, risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.", come recita il comma 4 dello stesso articolo 2, alla domanda va aggiunta la giusta documentazione che attesti lo stato patrimoniale.

Infine, il tutto va presentato agli Uffici regionali di competenza:
Regione Puglia
Settore Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente
Sezione Comunicazione Istituzionale
Lungomare Nazario Sauro
70100 BARI

Come avviene il riconoscimento?
Così come previsto dal comma 5 dell'articolo 2 del Regolamento regionale già menzionato, "Entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento propone al Dirigente del Settore di appartenenza l'adozione dell'Atto Dirigenziale di nulla osta all'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private, ovvero di dichiarazione motivata di inammissibilità della domanda, provvedendo, in tal caso, alla relativa comunicazione al rappresentante dell'ente interessato entro i successivi 10 giorni.": una volta avvenuta l'iscrizione essa equivarrà al riconoscimento giuridico.
Se l'iscrizione dovesse essere respinta per mancanza di documentazione o parti incomplete di essa, viene adottata la seguente norma prevista dal comma 8 dell'articolo 2 più volte citato: "Qualora il responsabile del procedimento ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei predetti 90 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Nei trenta giorni successivi l'acquisizione dei documenti e delle memorie di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero propone al Dirigente di Settore l'adozione del provvedimento di nulla osta alla iscrizione nel Registro regionale.".

Maggiori dettagli possono essere tratti dall'Allegato A alla Direttiva regionale per l'azione amministrativa regionale in materia di Persone Giuridiche Private operanti nel campo dei servizi socio – assistenziali

Info: notiziesocialmenteutili@hotmail.com

Fonte: Regione Puglia
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