Socialmente Utili
La partecipazione in Puglia è legge
Titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini, le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le formazioni sociali interessate all’oggetto del processo partecipativo
domenica 16 luglio 2017
9.03
Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, la legge sulla partecipazione. Obiettivo del provvedimento – si legge nel comunicato ufficiale – è consentire la partecipazione popolare alle scelte ed alle decisioni importanti e strategiche per un territorio che viene elevata a strumento di governance basato sull'informazione, la trasparenza, la consultazione, l'ascolto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.
I principi ispiratori della legge riguardano la qualità della democrazia, cioè la necessità sempre più pressante di riconnettere la politica e le istituzioni alla società, di riattivare i cosiddetti corpi intermedi, di creare una diffusa responsabilità sociale, in grado di rendere più efficaci le politiche pubbliche, partendo dal presupposto che esse possano fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse. La partecipazione accresce l'effettiva tempestività ed efficacia delle scelte pubbliche a fronte dei conflitti che in molti casi rallentano o bloccano i processi decisionali.
Titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini, le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le formazioni sociali interessate all'oggetto del processo partecipativo o i soggetti che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio sul quale ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.
La legge stabilisce che la Giunta regionale adotti il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi e gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il Responsabile unico del processo partecipativo.
Per rafforzare il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, viene predisposta una Piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni pubbliche.
La Giunta regionale istituisce presso la Presidenza della Regione, una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominato Ufficio della partecipazione.
Il Dibattito Pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica e riguarda le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50.000.000, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.
Il Dibattito Pubblico regionale sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.
Per quanto riguarda invece le opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi, esso può riguardare infrastrutture stradali e ferroviarie; elettrodotti; impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; porti e aeroporti; bacini idroelettrici e dighe; reti di radiocomunicazione. Con un emendamento sono state introdotte anche le trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.
Per garantire forme di partecipazione "manutentiva", ovvero di valutazione degli atti normativi, di programmazione o pianificazione adottati e a cui la legge si riferisce sono istituiti, quali strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica, la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione, il Town meeting annual e il Citizen meeting.
Nei casi di un'opera soggetta a valutazione di VIA e VAS di competenza regionale, lo svolgimento del Dibattito Pubblico regionale è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.
Presso il Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio regionale per la partecipazione che svolge funzioni di garanzia sull'attuazione della legge ed e costituito da consiglieri regionali eletti dall'assemblea.
Per incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori e la sua promozione, la Giunta regionale, sentito l'Ufficio della Partecipazione emana un bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo.
La legge viene finanziata con 50mila euro per il 2017, mentre per gli anni successivi la quota sale a 100mila euro.
Fonte: Regione Puglia - PugliaSociale
I principi ispiratori della legge riguardano la qualità della democrazia, cioè la necessità sempre più pressante di riconnettere la politica e le istituzioni alla società, di riattivare i cosiddetti corpi intermedi, di creare una diffusa responsabilità sociale, in grado di rendere più efficaci le politiche pubbliche, partendo dal presupposto che esse possano fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse. La partecipazione accresce l'effettiva tempestività ed efficacia delle scelte pubbliche a fronte dei conflitti che in molti casi rallentano o bloccano i processi decisionali.
Titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini, le associazioni, le imprese, le organizzazioni e le formazioni sociali interessate all'oggetto del processo partecipativo o i soggetti che il responsabile del dibattito ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo, come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio sul quale ricadono gli effetti delle politiche pubbliche.
La legge stabilisce che la Giunta regionale adotti il programma annuale della partecipazione che individua le procedure e i procedimenti da sottoporre a processi partecipativi e gli strumenti con i quali assicurare la partecipazione, il termine di conclusione del processo partecipativo ed il Responsabile unico del processo partecipativo.
Per rafforzare il dialogo con i cittadini e gli stakeholder, viene predisposta una Piattaforma informatica attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in atto, e anche consentire lo scambio di informazioni, proposte, consultazioni pubbliche.
La Giunta regionale istituisce presso la Presidenza della Regione, una apposita unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominato Ufficio della partecipazione.
Il Dibattito Pubblico regionale è un processo di informazione e partecipazione su opere, progetti o interventi di particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, paesaggistica, sociale, territoriale, culturale ed economica e riguarda le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000; per le opere pubbliche e private che comportano investimenti complessivi fino a euro 50.000.000, che presentino rilevanti profili di interesse regionale.
Il Dibattito Pubblico regionale sugli obiettivi e sulle caratteristiche del progetto, si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive, ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.
Per quanto riguarda invece le opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi, esso può riguardare infrastrutture stradali e ferroviarie; elettrodotti; impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili; porti e aeroporti; bacini idroelettrici e dighe; reti di radiocomunicazione. Con un emendamento sono state introdotte anche le trivellazioni a terra e a mare per la ricerca e produzione di idrocarburi.
Per garantire forme di partecipazione "manutentiva", ovvero di valutazione degli atti normativi, di programmazione o pianificazione adottati e a cui la legge si riferisce sono istituiti, quali strumenti istituzionali di monitoraggio, valutazione e verifica, la sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione, il Town meeting annual e il Citizen meeting.
Nei casi di un'opera soggetta a valutazione di VIA e VAS di competenza regionale, lo svolgimento del Dibattito Pubblico regionale è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.
Presso il Consiglio regionale è istituito l'Osservatorio regionale per la partecipazione che svolge funzioni di garanzia sull'attuazione della legge ed e costituito da consiglieri regionali eletti dall'assemblea.
Per incentivare e assicurare la cultura della partecipazione diffusa nei territori e la sua promozione, la Giunta regionale, sentito l'Ufficio della Partecipazione emana un bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da finanziare in ambito culturale e formativo.
La legge viene finanziata con 50mila euro per il 2017, mentre per gli anni successivi la quota sale a 100mila euro.
Fonte: Regione Puglia - PugliaSociale