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Detrazione fiscale per i dispositivi medici
Le indicazioni dell'Agenzia dell'Entrate
giovedì 15 giugno 2017
Si ricorda che, in merito alla detraibilità dei dispositivi medici. l'Agenzia delle entrate ha fornito, con la Circolare n. 20 del 13 maggio 2011, una risposta ad alcuni quesiti dei contribuenti.
Questo il testo relativo ai dispositivi contenuto nella Circolare alle pagine 14-16:
5.16 Dispositivi Medici
D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura dispositivo medico o l'abbreviazione DM.
R. Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:
Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr. risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici
Sono detraibili alle condizioni di seguito indicate le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.
Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico" (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16).
In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c).
Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:
Per i dispositivi medici compresi in tale elenco inviato dal Ministero della Salute non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Di seguito si riporta l'elenco dei dispositivi medici di uso più comune:
1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata Circolare n. 20 del 2011.
Anche la spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione del 16.02.2010 n. 9).
Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 29.09.2009 n. 253).
Documentazione da controllare e conservare
Fonte: Agenzia delle Entrate
Questo il testo relativo ai dispositivi contenuto nella Circolare alle pagine 14-16:
5.16 Dispositivi Medici
D. Si chiede se sia possibile fruire della detrazione per le spese sanitarie sostenute e documentate da scontrini rilasciati dalla farmacia che riportino la dicitura dispositivo medico o l'abbreviazione DM.
R. Per definire la nozione di dispositivi medici è stato acquisito il parere del Ministero della Salute. Sulla base di tale parere si precisa che:
- sono dispositivi medici i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella definizione di dispositivo medico contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 n. 46/97 n. 332/00), e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione/certificazione di conformità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati CE dal fabbricante in base alle direttive europee di settore;
- non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.
Dal punto di vista fiscale, fermo restando che la generica dicitura dispositivo medico sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr. risoluzione n. 253 del 2009) si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
- è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE; per i dispositivi medici compresi nell'elenco, ovviamente, il contribuente non ha necessità di verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Acquisto o affitto di protesi e di dispositivi medici
Sono detraibili alle condizioni di seguito indicate le spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.
Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
La natura del dispositivo medico e della protesi può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: AD (spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o PI (spesa protesica).
Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico" (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.16).
In linea generale, si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda, lettera c).
Rientrano pertanto in questa categoria, secondo la nozione sopra delineata:
- gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi (oro, argento, platino) nella montatura. Nel novero di queste spese si possono includere anche gli oneri sostenuti per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto indispensabile per l'utilizzazione delle lenti stesse (Circolare 03.05.1996 n. 108, risposta 2.4.5);
- gli apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le spese sostenute per l'acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;
- gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura);
- gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc.;
- gli apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.).
Per i dispositivi medici compresi in tale elenco inviato dal Ministero della Salute non è necessario verificare che il dispositivo stesso risulti nella categoria di prodotti che rientrano nella definizione di dispositivi medici detraibili ed è, quindi, sufficiente conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE.
Per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, invece, ai fini della detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Di seguito si riporta l'elenco dei dispositivi medici di uso più comune:
1) Esempi di Dispositivi Medici secondo il decreto legislativo n. 46 del 1997
- Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
- Montature per lenti correttive dei difetti visivi
- Occhiali premontati per presbiopia
- Apparecchi acustici
- Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
- Siringhe
- Termometri
- Apparecchio per aerosol
- Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
- Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
- Pannoloni per incontinenza
- Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
- Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
- Lenti a contatto
- Soluzioni per lenti a contatto
- Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.)
- Materassi ortopedici e materassi antidecubito
- Contenitori campioni (urine, feci)
- Test di gravidanza
- Test di ovulazione
- Test menopausa
- Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
- Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
- Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
- Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
- Test autodiagnosi prostata PSA
- Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
- Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
- Test autodiagnosi per la celiachia
I dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (ad esempio erboristeria), sempreché risultino soddisfatte le condizioni indicate nella citata Circolare n. 20 del 2011.
Anche la spesa sostenuta per l'acquisto di una parrucca è detraibile se volta a sopperire un danno estetico conseguente ad una patologia e rappresenti il supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi contenuti nel DLGS n. 46 del 1997 e quindi deve obbligatoriamente essere marcata CE (Risoluzione del 16.02.2010 n. 9).
Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (ad esempio macchinari di nuova generazione quali strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 29.09.2009 n. 253).
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie | - scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione) - documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore). Se il prodotto non rientra nell'elenco allegato alla circ.20 del 2011 la documentazione deve contenere anche l'indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE |
Manutenzione protesi | - fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione - scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico |
Acquisto parrucca | - ricevuta fiscale o fattura - documentazione dalla quale si possa evincere che Il prodotto acquistato ha la marcatura 93/42/CEE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura) - certificazione medica attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica |
Fonte: Agenzia delle Entrate