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Anche le casalinghe perdono il mantenimento
Autoresponsabilità economica per la donna giovane e sana che per una vita ha fatto la casalinga ed ora è disoccupata
lunedì 30 ottobre 2017
10.01
l'assegno di divorzio. E una donna a 40 anni è ancora giovane ed in grado di trovare un'occupazione, anche se per tutta la vita ha badato alla casa e ai figli. L'età dei ragazzi, ormai adolescenti, le garantisce anche più tempo libero da dedicare alla carriera. Sono questi i principi espressi dal tribunale di Roma con una recente sentenza [1]. Secondo quindi i giudici della capitale, anche le casalinghe perdono il mantenimento se hanno un'età consona per trovare un impiego.
Dopo la sterzata della Cassazione sui criteri di assegnazione del mantenimentoall'ex coniuge dopo il divorzio [2], assume oggi principale aspetto la meritevolezza di chi richiede l'assegno. Meritevolezza che non è solo l'assenza di un reddito con cui mantenersi, ma anche l'impossibilità oggettiva di procurarselo. Tale impossibilità deve essere dimostrata dal coniuge che richiede l'importo mensile. In altri termini, solo la donna che, oltre a non essere autosufficiente economicamente, non può nemmeno trovare un lavoro per "sopraggiunti limiti di età" o per precarie condizioni di salute ha diritto a ottenere il contributo dall'ex marito. E siccome la Cassazione [3], pochi mesi fa, ha ritenuto la casalinga cinquantenne non è più in grado di trovare un'occupazione per aver completamente perso ogni rapporto con il mondo del lavoro, ne viene che la quarantenne, invece, è ancora "abile".
Segno anche dei tempi: aumenta l'età pensionabile, si allunga la carriera. Con la conseguenza che un uomo o una donna che rientra ancora nei 40 ha tutta la vita davanti a sé.
In sintesi il principio ora sposato dalla giurisprudenza è il seguente: la donna giovane e sana, anche se disoccupata, non ha diritto al mantenimento.
Anche la Corte di Appello di Salerno ha portato avanti questa tesi, chiarendo che una condizione di disoccupazione non comporta in automatico il diritto dell'ex coniuge a percepire il mantenimento, atteso che bisogna prima ancora valutare se questi è in grado di lavorare. Fa eco il tribunale di Avellino [4] secondo cui anche la moglie disoccupata, per aver passato una vita a fare la casalinga, può perdere il diritto al mantenimento se non dà prova che l'assenza di un'occupazione non dipende da propria inerzia o colpa.
Note
[1] Trib. Roma, sent. n. 16448/27.
[2] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.
[3] Cass. sent. n. 9945/17.
[4] Trib. Avellino, sent. n. 1227/17 del 21.06.2017.
Info: notiziesocialmenteutili@hotmail.com
Fonte: LaLeggePerTutti.it
Dopo la sterzata della Cassazione sui criteri di assegnazione del mantenimentoall'ex coniuge dopo il divorzio [2], assume oggi principale aspetto la meritevolezza di chi richiede l'assegno. Meritevolezza che non è solo l'assenza di un reddito con cui mantenersi, ma anche l'impossibilità oggettiva di procurarselo. Tale impossibilità deve essere dimostrata dal coniuge che richiede l'importo mensile. In altri termini, solo la donna che, oltre a non essere autosufficiente economicamente, non può nemmeno trovare un lavoro per "sopraggiunti limiti di età" o per precarie condizioni di salute ha diritto a ottenere il contributo dall'ex marito. E siccome la Cassazione [3], pochi mesi fa, ha ritenuto la casalinga cinquantenne non è più in grado di trovare un'occupazione per aver completamente perso ogni rapporto con il mondo del lavoro, ne viene che la quarantenne, invece, è ancora "abile".
Segno anche dei tempi: aumenta l'età pensionabile, si allunga la carriera. Con la conseguenza che un uomo o una donna che rientra ancora nei 40 ha tutta la vita davanti a sé.
In sintesi il principio ora sposato dalla giurisprudenza è il seguente: la donna giovane e sana, anche se disoccupata, non ha diritto al mantenimento.
Anche la Corte di Appello di Salerno ha portato avanti questa tesi, chiarendo che una condizione di disoccupazione non comporta in automatico il diritto dell'ex coniuge a percepire il mantenimento, atteso che bisogna prima ancora valutare se questi è in grado di lavorare. Fa eco il tribunale di Avellino [4] secondo cui anche la moglie disoccupata, per aver passato una vita a fare la casalinga, può perdere il diritto al mantenimento se non dà prova che l'assenza di un'occupazione non dipende da propria inerzia o colpa.
Note
[1] Trib. Roma, sent. n. 16448/27.
[2] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.
[3] Cass. sent. n. 9945/17.
[4] Trib. Avellino, sent. n. 1227/17 del 21.06.2017.
Info: notiziesocialmenteutili@hotmail.com
Fonte: LaLeggePerTutti.it