Socialmente Utili
Al via la nuova impresa sociale
Uno dopo l’altro approdano in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi della riforma del Terzo settore.
venerdì 21 luglio 2017
15.00
Uno dopo l'altro approdano in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi della riforma del Terzo settore.
Prevista dalla legge delega 106/2016 (visualizza il documento), dopo la pubblicazione del provvedimento che disciplina il 5 per mille (visualizza il documento), è stato il turno del decreto contenente la "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (visualizza il documento).
L'impresa sociale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalle legge 118/2005 ed è stata disciplina dalla successiva legge 155/2006, che il decreto riscrive prevedendone contestualmente l'abrogazione.
Il disegno riformatore si estende, quindi, a tutti i profili relativi all'impresa sociale con l'obiettivo di migliorarne la disciplina, colmandone le lacune relative, soprattutto, al regime tributario.
Il decreto, infatti e in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, introduce significative misure fiscali finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'impresa sociale.
Ai sensi delle nuove disposizioni, entrate in vigore dal 20 luglio 2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria (Libro V del Codice Civile), che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Le sei caratteristiche che connotano la nuova impresa sociale, così come individuate dal Ministero del Lavoro, sono:
Fonti: fiscopiu.it – fiscooggi.it
Prevista dalla legge delega 106/2016 (visualizza il documento), dopo la pubblicazione del provvedimento che disciplina il 5 per mille (visualizza il documento), è stato il turno del decreto contenente la "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (visualizza il documento).
L'impresa sociale è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico dalle legge 118/2005 ed è stata disciplina dalla successiva legge 155/2006, che il decreto riscrive prevedendone contestualmente l'abrogazione.
Il disegno riformatore si estende, quindi, a tutti i profili relativi all'impresa sociale con l'obiettivo di migliorarne la disciplina, colmandone le lacune relative, soprattutto, al regime tributario.
Il decreto, infatti e in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, introduce significative misure fiscali finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'impresa sociale.
Ai sensi delle nuove disposizioni, entrate in vigore dal 20 luglio 2017, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria (Libro V del Codice Civile), che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Le sei caratteristiche che connotano la nuova impresa sociale, così come individuate dal Ministero del Lavoro, sono:
- ampliamento dei campi di attività (inclusione del microcredito, housing sociale, commercio equo e solidale, agricoltura sociale);
- possibilità di ripartire, seppure in forma limitata, gli utili e gli avanzi di gestione nella misura massima del 50% annuo;
- introduzione di misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale delle imprese sociali (detrazione IRPEF 30% sulle somme investite dai privati sino a 1 milione di euro; deduzione IRES del 30% sulle somme investite da imprese fino a 1,8 milioni di euro);
- defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti;
- possibilità di accedere a forme di raccolta di capitale di rischio tramite portali on-line (crowdfunding) in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
- le cooperative sono imprese sociali di diritto.
Fonti: fiscopiu.it – fiscooggi.it