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Rumori dall'officina sotto casa? Ecco cosa prevede la legge

Frequenti sono le liti derivanti dalle immissioni rumorose

È frequente, nelle nostre città, la presenza ai piani terra degli edifici urbani di officine meccaniche. Altrettanto frequenti sono le liti derivanti dalle immissioni rumorose da queste prodotte.

L'art. 844 c.c. prevede testualmente: «il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Lo stesso articolo, al comma 2, prevede: «nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso».
Tale norma, quindi, consente, qualora non si superi la normale tollerabilità, le inevitabili propagazioni provenienti dalle attività produttive e commerciali. In caso contrario, invece, trattandosi di fatto illecito, sarà riconosciuto il risarcimento del danno, per la turbativa nel godimento della propria abitazione, al soggetto passivo delle suddette immissioni.

In merito, è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione, la quale, nell'ordinanza n. 21554 del 3 settembre 2018, ha così stabilito: «L'art. 844 cod. civ. impone, infatti, nei limiti della valutazione della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'articolo 844 cod.civ., comporta nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso, in quanto venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni di cui all'articolo 2043 del codice civile e, specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, dell'articolo 2059 cod. civ.».

Con riferimento, invece, al risarcimento del danno biologico, secondo lo stesso provvedimento della Suprema Corte, non potrà considerarsi automaticamente. Il condomino leso dovrà provare di aver subito un danno alla salute a causa delle immissioni moleste.

Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
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  • Avv. Salvatore Lotito
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