In... Condominio
Rastrelliere per biciclette condominiali insufficienti
La risposta al quesito di un nostro lettore
martedì 9 novembre 2021
8.59
Un lettore ha scritto lamentando che nel proprio condominio ci sono solo 10 posti adibiti a parcheggio di biciclette per 12 condòmini. Tra l'altro lamenta anche il fatto che singoli condomini occupano più posti.
È bene precisare, innanzitutto, che l'area destinata a parcheggio di biciclette è un'area comune, quindi appartenente a tutti i condomini. In tal caso, pertanto, si applica l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun proprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne pari uso.
È quindi escluso che una famiglia, solo perché proprietaria di più bici, possa parcheggiarle tutte nell'apposita area lasciando fuori i mezzi altrui. Infatti, secondo la suddetta norma, l'uso più intenso della cosa comune, fatto da alcuni condomini ai discapito degli altri, è assolutamente vietato.
Purtroppo tale questione non è oggetto di norme specifiche che obbligano il condominio a disciplinare l'utilizzo dei parcheggi. Infatti, in assenza di contestazioni, l'uso può avvenire senza regole.
Tuttavia, sarebbe sufficiente l'opposizione anche di un singolo condomino per obbligare l'assemblea di condominio a disporre l'assegnazione su rotazione dei posti adibiti a parcheggio di biciclette.
Qualora non fosse raggiunta la maggioranza necessaria, ciascun condomino può anche autonomamente e individualmente ricorrere al giudice affinché si pronunci sul proprio diritto di utilizzo del bene comune.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
È bene precisare, innanzitutto, che l'area destinata a parcheggio di biciclette è un'area comune, quindi appartenente a tutti i condomini. In tal caso, pertanto, si applica l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun proprietario può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne pari uso.
È quindi escluso che una famiglia, solo perché proprietaria di più bici, possa parcheggiarle tutte nell'apposita area lasciando fuori i mezzi altrui. Infatti, secondo la suddetta norma, l'uso più intenso della cosa comune, fatto da alcuni condomini ai discapito degli altri, è assolutamente vietato.
Purtroppo tale questione non è oggetto di norme specifiche che obbligano il condominio a disciplinare l'utilizzo dei parcheggi. Infatti, in assenza di contestazioni, l'uso può avvenire senza regole.
Tuttavia, sarebbe sufficiente l'opposizione anche di un singolo condomino per obbligare l'assemblea di condominio a disporre l'assegnazione su rotazione dei posti adibiti a parcheggio di biciclette.
Qualora non fosse raggiunta la maggioranza necessaria, ciascun condomino può anche autonomamente e individualmente ricorrere al giudice affinché si pronunci sul proprio diritto di utilizzo del bene comune.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.