In... Condominio
Parte di proprietà esclusiva di balconi e mancata manutenzione
Chi ha la responsabilità di eventuali danni?
mercoledì 31 ottobre 2018
9.45
Nella scorsa puntata si è discusso, in ambito generale e nei casi normali, della divisione di responsabilità tra condominio e singolo condomino in merito alla manutenzione o ristrutturazione delle varie parti componenti i balconi.
Appare doveroso, a questo punto, per completezza, chiarire anche i casi particolari.
Infatti, in quel contesto generale si inserisce la problematica della responsabilità nel caso in cui i danni derivino da dolo o colpa di un solo condomino. Tali possono essere, ad esempio, le infiltrazioni o la mancata manutenzione della pavimentazione superiore del balcone da parte del condomino proprietario.
Chi paga in questi casi?
Innanzitutto, è utile ricordare che tali danni rappresentano un'ipotesi di danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., secondo il quale la responsabilità è a carico del custode.
Solo il custode, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele necessarie, nei limiti del possibile, ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa in custodia.
Per cui, nel momento in cui la mancata manutenzione della parte soprastante del balcone da parte del soggetto proprietario provochi danni al frontino (parte condominiale) o alla soletta (parte sottostante del balcone), le spese di ripristino spetteranno, sempre e comunque, al proprietario dell'appartamento di cui il balcone è il prolungamento, poiché ne è custode.
Anche nel caso di caduta di calcinacci dovute sempre a infiltrazioni o alla mancanza di manutenzione spettante al singolo condomino proprietario sulla parte superiore del balcone, sarà quest'ultimo a dover risarcire tutti i danni derivanti agli altri condòmini o a terzi.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
Appare doveroso, a questo punto, per completezza, chiarire anche i casi particolari.
Infatti, in quel contesto generale si inserisce la problematica della responsabilità nel caso in cui i danni derivino da dolo o colpa di un solo condomino. Tali possono essere, ad esempio, le infiltrazioni o la mancata manutenzione della pavimentazione superiore del balcone da parte del condomino proprietario.
Chi paga in questi casi?
Innanzitutto, è utile ricordare che tali danni rappresentano un'ipotesi di danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., secondo il quale la responsabilità è a carico del custode.
Solo il custode, esercitando il potere di fatto sulla cosa, può adottare tutte quelle cautele necessarie, nei limiti del possibile, ad evitare quei danni prevedibilmente derivabili dalla cosa in custodia.
Per cui, nel momento in cui la mancata manutenzione della parte soprastante del balcone da parte del soggetto proprietario provochi danni al frontino (parte condominiale) o alla soletta (parte sottostante del balcone), le spese di ripristino spetteranno, sempre e comunque, al proprietario dell'appartamento di cui il balcone è il prolungamento, poiché ne è custode.
Anche nel caso di caduta di calcinacci dovute sempre a infiltrazioni o alla mancanza di manutenzione spettante al singolo condomino proprietario sulla parte superiore del balcone, sarà quest'ultimo a dover risarcire tutti i danni derivanti agli altri condòmini o a terzi.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.