In... Condominio
Parcheggi condominiali insufficienti? Ecco come assegnare gli spazi
La legge spiega come dirimere una delle cause più frequenti di liti condominiali
mercoledì 22 agosto 2018
Tra le cause più frequenti di liti tra condòmini troviamo sicuramente l'utilizzo del parcheggio condominiale, soprattutto quando i posti auto non bastano per tutti.
L'art. 1117, n. 2, c.c. fa rientrare le aree destinate a parcheggio nell'elenco delle parti di proprietà comune dei condòmini, ma né il codice civile né altre fonti normative disciplinano in maniera specifica la regolamentazione e la gestione dei posti auto condominiali.
Per cui, bisognerà applicare, in via analogica, tutte le altre norme che regolano il comportamento dei singoli proprietari sugli spazi comuni condominiali, anche ricorrendo, se necessario, al contributo fornito dalla giurisprudenza
.
A tutti i condòmini deve essere data la possibilità di parcheggiare almeno un'auto nel cortile condominiale. Quindi, nel caso in cui i parcheggi siano insufficienti a contenere contemporaneamente le autovetture di tutti i proprietari, la regola è quella della turnazione. L'assemblea, infatti, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi, deve decidere i turni, purché l'uso sia distribuito in modo da assicurare a tutti il massimo godimento possibile, uniformità di trattamento e, quindi, gli stessi diritti, sebbene cadenzati in momenti differenti (Cass. n. 12486/2012).
Pertanto, trattandosi di bene comune, ne è vietata ogni limitazione all'uso ed al godimento.
A tal proposito, la recente sentenza n. 23660/2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che l'assemblea di condominio non può assegnare posti auto a determinati condòmini in via esclusiva ed a tempo indeterminato. Solo un regolamento adottato all'unanimità o una delibera assembleare votata da tutti i condòmini possono disporre diversamente.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
L'art. 1117, n. 2, c.c. fa rientrare le aree destinate a parcheggio nell'elenco delle parti di proprietà comune dei condòmini, ma né il codice civile né altre fonti normative disciplinano in maniera specifica la regolamentazione e la gestione dei posti auto condominiali.
Per cui, bisognerà applicare, in via analogica, tutte le altre norme che regolano il comportamento dei singoli proprietari sugli spazi comuni condominiali, anche ricorrendo, se necessario, al contributo fornito dalla giurisprudenza
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A tutti i condòmini deve essere data la possibilità di parcheggiare almeno un'auto nel cortile condominiale. Quindi, nel caso in cui i parcheggi siano insufficienti a contenere contemporaneamente le autovetture di tutti i proprietari, la regola è quella della turnazione. L'assemblea, infatti, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno la metà dei millesimi, deve decidere i turni, purché l'uso sia distribuito in modo da assicurare a tutti il massimo godimento possibile, uniformità di trattamento e, quindi, gli stessi diritti, sebbene cadenzati in momenti differenti (Cass. n. 12486/2012).
Pertanto, trattandosi di bene comune, ne è vietata ogni limitazione all'uso ed al godimento.
A tal proposito, la recente sentenza n. 23660/2016 della Corte di Cassazione ha stabilito che l'assemblea di condominio non può assegnare posti auto a determinati condòmini in via esclusiva ed a tempo indeterminato. Solo un regolamento adottato all'unanimità o una delibera assembleare votata da tutti i condòmini possono disporre diversamente.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.