In... Condominio
Nei condomini non si fuma
Aspetti normativi e obblighi dell’amministratore
mercoledì 16 maggio 2018
18.35
Accade spesso che nelle scale, nell'androne o nell'ascensore di un condominio si avverta il malsano odore del fumo di sigaretta. Purtroppo non è sufficiente il buon senso per evitare le liti condominiali, e così è stato necessario regolamentare il divieto di fumo con norme specifiche.
La legge n. 3/2003, c. d. "Legge Sirchia", che recepiva la direttiva europea n. 2014/40/UE, all'art. 51 prevede il divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, come luoghi di lavoro e qualsiasi altro luogo riservato all'utenza pubblica e ricreativa. Tale divieto, ovviamente, non è previsto per i locali privati non aperti a pubblico oppure agli spazi riservati ai fumatori che sianoappositamente contrassegnati. Lo scopo è quello di assicurare il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Però la legge Sirchia non specifica chiaramente se il divieto di fumo riguardi anche gli spazi comuni condominiali.Innanzitutto, l'art. 1102 c.c. stabilisce testualmente: «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». In seguito, tra l'altro, con nota n. 1505 del 24 gennaio 2005, è intervenuto il Ministero della Salute precisando che le disposizioni antifumo devono essere estese anche agli spazi comuni condominiali.
Il chiaro intento del Ministero è di garantire,agli altri condòmini e a tutti gli altri soggetti che frequentano per qualsiasi ragione tali luoghi, la tutela della loro salute dai rischi del fumo passivo.
Chi farà rispettare tale divieto?Conseguenza di quanto sin qui affermato è che l'amministratore di condominio, in quanto responsabile dell'osservanza della disciplina sull'utilizzo delle cose comuni e dell'eventuale regolamento condominiale, ha il compito di far rispettare tale divieto richiamando all'osservanza della normativa vigente i trasgressori all'interno delle aree condominiali, per garantirne il miglior godimento a tutti i condòmini. A tal fine, quindi, è obbligato ad esporre negli spazi chiusi condominiali (androne, scale e ascensore) i cartelli che vietano il fumo e a garantire la vigilanza sulla sua osservanza. Se l'amministratore non provvede potrà essere considerato responsabile personalmente in caso di violazione.
D'altra parte, però, anche i singoli condòmini e i frequentatori dello stabile hanno il dovere di richiamare i trasgressori e potranno, in caso d'inadempienza, tutelarsi denunciarndo alle autorità competenti la suddetta violazione.
In base a quanto disposto dall'art. 7 L. n. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, L. 448/2001, e con l'aumento del 10% previsto dalla L. n. 311/2004, chi trasgredisce il divieto di fumare nei luoghi pubblici chiusi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 27,50 fino ad un massimo di € 275,00. La misura della sanzione sarà raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una domma in evidente stato di gravidanza o di bambini fino all'età di 12 anni.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
La legge n. 3/2003, c. d. "Legge Sirchia", che recepiva la direttiva europea n. 2014/40/UE, all'art. 51 prevede il divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico, come luoghi di lavoro e qualsiasi altro luogo riservato all'utenza pubblica e ricreativa. Tale divieto, ovviamente, non è previsto per i locali privati non aperti a pubblico oppure agli spazi riservati ai fumatori che sianoappositamente contrassegnati. Lo scopo è quello di assicurare il diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Però la legge Sirchia non specifica chiaramente se il divieto di fumo riguardi anche gli spazi comuni condominiali.Innanzitutto, l'art. 1102 c.c. stabilisce testualmente: «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto». In seguito, tra l'altro, con nota n. 1505 del 24 gennaio 2005, è intervenuto il Ministero della Salute precisando che le disposizioni antifumo devono essere estese anche agli spazi comuni condominiali.
Il chiaro intento del Ministero è di garantire,agli altri condòmini e a tutti gli altri soggetti che frequentano per qualsiasi ragione tali luoghi, la tutela della loro salute dai rischi del fumo passivo.
Chi farà rispettare tale divieto?Conseguenza di quanto sin qui affermato è che l'amministratore di condominio, in quanto responsabile dell'osservanza della disciplina sull'utilizzo delle cose comuni e dell'eventuale regolamento condominiale, ha il compito di far rispettare tale divieto richiamando all'osservanza della normativa vigente i trasgressori all'interno delle aree condominiali, per garantirne il miglior godimento a tutti i condòmini. A tal fine, quindi, è obbligato ad esporre negli spazi chiusi condominiali (androne, scale e ascensore) i cartelli che vietano il fumo e a garantire la vigilanza sulla sua osservanza. Se l'amministratore non provvede potrà essere considerato responsabile personalmente in caso di violazione.
D'altra parte, però, anche i singoli condòmini e i frequentatori dello stabile hanno il dovere di richiamare i trasgressori e potranno, in caso d'inadempienza, tutelarsi denunciarndo alle autorità competenti la suddetta violazione.
In base a quanto disposto dall'art. 7 L. n. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20, L. 448/2001, e con l'aumento del 10% previsto dalla L. n. 311/2004, chi trasgredisce il divieto di fumare nei luoghi pubblici chiusi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di € 27,50 fino ad un massimo di € 275,00. La misura della sanzione sarà raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una domma in evidente stato di gravidanza o di bambini fino all'età di 12 anni.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.