In... Condominio
L'amministratore di condominio
Chi è? Quando è obbligatorio? E chi lo nomina?
domenica 25 marzo 2018
11.49
Figura centrale per quanto riguarda la gestione del condominio è quella dell'Amministratore, il cui operato è regolato nel dettaglio dalle norme del Codice Civile.
L'Amministratore di Condominio, i cui poteri-doveri sono fissati dall'art. 1130 c.c., è "l'organo esecutivo" del condominio. Lui deve aprire un conto corrente condominiale, per far transitare le somme erogate o ricevute a qualunque titolo per la gestione dei beni comuni. Deve, altresì, agire in giudizio per il recupero forzoso delle quote non pagate, redigere un bilancio, creare e gestire l'anagrafe condominiale, vigilare sulla manutenzione ed integrità dell'edificio.
Tale ruolo può essere ricoperto tanto da una persona fisica quanto da una persona giuridica o addirittura da una società di capitali, a condizione che risponda ai requisiti indispensabili previsti dall'art. 71bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. Tra i più rilevanti, il pieno godimento dei diritti civili e politici, il conseguimento di un diploma di scuola superiore di secondo grado, la frequentazione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento periodico in materia di amministrazione di condominio. Gli ultimi due requisiti non sono necessari nel caso in cui l'amministratore sia nominato tra gli stessi condòmini dell'edificio.
L'Amministratore è sempre necessario? Secondo il Codice Civile no. Dipende dalla dimensione del condominio stesso. Ai sensi dell'art 1129 c.c., come modificato dalla riforma, infatti, l'obbligo della nomina di un amministratore in un fabbricato condominiale scatta esclusivamente quando siamo in presenza di almeno 9 condòmini (vale il numero dei proprietari, non degli alloggi).
Ciò non toglie, comunque, che l'amministratore possa essere nominato anche se i condòmini sono di numero inferiore.
Chi lo nomina? È sempre l'art. 1129 c.c. a darci la risposta. Sarà l'assemblea a procedere alla nomina. Per diventare effettiva, ai sensi dell'art. 1136 c.c., sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale (500 millesimi) dell'edificio.
Può succedere, tuttavia, che l'assemblea non raggiunga il quorum necessario. La soluzione è contenuta sempre nell'art. 1129 c.c., il quale dispone che, nel caso in cui l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dal Tribunale su ricorso anche di un solo condomino.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
L'Amministratore di Condominio, i cui poteri-doveri sono fissati dall'art. 1130 c.c., è "l'organo esecutivo" del condominio. Lui deve aprire un conto corrente condominiale, per far transitare le somme erogate o ricevute a qualunque titolo per la gestione dei beni comuni. Deve, altresì, agire in giudizio per il recupero forzoso delle quote non pagate, redigere un bilancio, creare e gestire l'anagrafe condominiale, vigilare sulla manutenzione ed integrità dell'edificio.
Tale ruolo può essere ricoperto tanto da una persona fisica quanto da una persona giuridica o addirittura da una società di capitali, a condizione che risponda ai requisiti indispensabili previsti dall'art. 71bis delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile. Tra i più rilevanti, il pieno godimento dei diritti civili e politici, il conseguimento di un diploma di scuola superiore di secondo grado, la frequentazione di appositi corsi di formazione ed aggiornamento periodico in materia di amministrazione di condominio. Gli ultimi due requisiti non sono necessari nel caso in cui l'amministratore sia nominato tra gli stessi condòmini dell'edificio.
L'Amministratore è sempre necessario? Secondo il Codice Civile no. Dipende dalla dimensione del condominio stesso. Ai sensi dell'art 1129 c.c., come modificato dalla riforma, infatti, l'obbligo della nomina di un amministratore in un fabbricato condominiale scatta esclusivamente quando siamo in presenza di almeno 9 condòmini (vale il numero dei proprietari, non degli alloggi).
Ciò non toglie, comunque, che l'amministratore possa essere nominato anche se i condòmini sono di numero inferiore.
Chi lo nomina? È sempre l'art. 1129 c.c. a darci la risposta. Sarà l'assemblea a procedere alla nomina. Per diventare effettiva, ai sensi dell'art. 1136 c.c., sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei condòmini intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale (500 millesimi) dell'edificio.
Può succedere, tuttavia, che l'assemblea non raggiunga il quorum necessario. La soluzione è contenuta sempre nell'art. 1129 c.c., il quale dispone che, nel caso in cui l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dal Tribunale su ricorso anche di un solo condomino.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.