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In... Condominio

Il mio balcone non è una pattumiera!

Reato di getto pericoloso di cose


Purtroppo capita spesso che il condomino del piano superiore butta sul nostro balcone o nel nostro cortile acqua e fango, terriccio, mozziconi di sigaretta, briciole, polvere o qualsiasi altro tipo di immondizia. Tale condotta, poi, molte volte è reiterata nel tempo.
È mai possibile che non possiamo affacciarci al nostro balcone per prendere una boccata d'aria? Cosa possiamo fare?
Innanzitutto facciamoglielo notare amichevolmente; se la cosa continua allora è consigliabile mandargli una diffida per renderlo consapevole del fatto che effettivamente ti sta procurando un danno. Se poi non sarà possibile far cessare questo comportamento in via bonaria, possiamo adire le vie legali, perché gettare rifiuti dal proprio balcone quasi sempre è reato di getto pericoloso di cose.
Infatti, l'art. 674 del Codice Penale, infatti, testualmente recita: «Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro». Questo reato è punibile sia in caso di volontarietà dell'azione, sia nel caso in cui si sia trattato di negligenza, senza la consapevolezza di poter recare danno o molestia.
Sono molteplici i comportamenti che possono configurare tale reato. A riguardo è intervenuta più volte le Corte di Cassazione. Con la recentissima n. 9474/2018, infatti la sezione penale della Corte di Cassazione ha condannato un uomo per aver gettato sul balcone sottostante secchi d'acqua, mozziconi di sigarette e carta straccia. La stessa sentenza, tra l'altro, ha precisato che «ai fini della configurabilità del reato di "getto pericoloso di cose" non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone»; ma ha anche precisato che «la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone».
Lo stesso reato si configura, ad esempio, nei seguenti casi:
  • la caduta di fango e terriccio derivanti dallo sboccamento dei vasi (Cass. n. 15956/2014);
  • la caduta di escrementi ed urina dei propri animali domestici (Cass. n. 32063/2008);
  • la caduta di candeggina (Cass. n. 16459/2013);
  • la diffusione di polveri pericolose.
La condotta reiterata può addirittura far scattare l'aggravante.
Ugualmente fastidiosa è sicuramente la condotta dei condòmini che sbattono tappeti e tovaglie, facendo cade polvere o briciole sul nostro balcone. A differenza di quanto detto sopra, secondo la suprema Corte tali comportamenti non configurano il reato ex art. 674 c.p. (Cass. n. 27625/2012). Tali episodi, dunque, possono sicuramente costituire un illecito civile, per cui potremmo chiedere eventualmente un risarcimento dei danni, ma non una violazione penalmente rilevante.
Per evitare le liti condominiali, oltre a rispettale le leggi, sarebbe opportuno innanzitutto rispettare le norme del buon senso e del rispetto altrui.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
  • In... condominio
  • Avv. Salvatore Lotito
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