In... Condominio
Il condomino che non vuole fare causa può rifiutarsi di pagare le spese?
Le risposte del codice civile
mercoledì 10 aprile 2019
17.00
Sono piuttosto frequenti le cause in cui è parte il condominio. Il singolo condomino che non vuole partecipare al giudizio può rifiutarsi di partecipare alle relative spese?
La risposta la dà il codice civile, nel quale è prevista una norma specifica. L'art. 1132, al comma I, infatti, testualmente recita: «Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione».
Pertanto, al condomino dissenziente è data la facoltà di potersi preventivamente tutelare dall'eventuale esito negativo della lite, riconoscendogli il diritto di non pagare le spese di giudizio.
Nell'eventualità che il condomino dissenziente abbia pagato le spese alla parte vittoriosa, il comma II dell'art. 1132 c.c. prevede che «ha diritto di rivalsa» sugli altri condòmini. Infatti, il dissenso espresso dal singolo condomino vale esclusivamente nei confronti degli altri condomini. Dunque, se la controparte del condominio vince la causa, il condomino dissenziente deve versare quanto dovuto alla stessa. Egli è, quindi, obbligato in solido con gli altri condomini, salva, ovviamente, la possibilità di rivalsa nei loro confronti.
Sorge, ovviamente, il quesito se il condomino può dissentire da tutte le liti. La risposta, in questo caso, la dà la Corte di Cassazione, secondo la quale «presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza d'una delibera dell'assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa» (Cass. n. 2259/1998). Quindi, tale facoltà viene meno nei casi in cui l'amministratore può agire o resistere direttamente senza l'obbligo di comunicazione all'assemblea.
Se, invece, il condominio vince la causa?
Anche in questo caso la risposta ci viene data esaustivamente dall'art. 1132 c.c., nel quale, al comma III, si legge: «Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente». Per cui, in caso di compensazione delle spese o di esito negativo delle procedure esecutive (non per inerzia dell'amministratore), il dissenso del condomino che abbia tratto vantaggi dalla decisione giudiziale diventa del tutto inefficace.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
La risposta la dà il codice civile, nel quale è prevista una norma specifica. L'art. 1132, al comma I, infatti, testualmente recita: «Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione».
Pertanto, al condomino dissenziente è data la facoltà di potersi preventivamente tutelare dall'eventuale esito negativo della lite, riconoscendogli il diritto di non pagare le spese di giudizio.
Nell'eventualità che il condomino dissenziente abbia pagato le spese alla parte vittoriosa, il comma II dell'art. 1132 c.c. prevede che «ha diritto di rivalsa» sugli altri condòmini. Infatti, il dissenso espresso dal singolo condomino vale esclusivamente nei confronti degli altri condomini. Dunque, se la controparte del condominio vince la causa, il condomino dissenziente deve versare quanto dovuto alla stessa. Egli è, quindi, obbligato in solido con gli altri condomini, salva, ovviamente, la possibilità di rivalsa nei loro confronti.
Sorge, ovviamente, il quesito se il condomino può dissentire da tutte le liti. La risposta, in questo caso, la dà la Corte di Cassazione, secondo la quale «presupposto essenziale per l'esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l'esistenza d'una delibera dell'assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all'amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell'assemblea stessa» (Cass. n. 2259/1998). Quindi, tale facoltà viene meno nei casi in cui l'amministratore può agire o resistere direttamente senza l'obbligo di comunicazione all'assemblea.
Se, invece, il condominio vince la causa?
Anche in questo caso la risposta ci viene data esaustivamente dall'art. 1132 c.c., nel quale, al comma III, si legge: «Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente». Per cui, in caso di compensazione delle spese o di esito negativo delle procedure esecutive (non per inerzia dell'amministratore), il dissenso del condomino che abbia tratto vantaggi dalla decisione giudiziale diventa del tutto inefficace.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.