In... Condominio
I panni stesi tolgono la luce? Ecco cosa prevede la legge
La risposta al quesito di una nostra lettrice
martedì 26 febbraio 2019
Una lettrice ha scritto lamentando che il condomino del piano superiore stende tovaglie, lenzuola e coperte in modo da coprire ed oscurare le sue finestre.
È bene precisare, innanzitutto, che spesso i regolamenti condominiali disciplinano e regolano la stesura della biancheria. In assenza di regolamentazione, occorre ricordare che, comunque, rientra nelle facoltà del condomino quella di stendere il bucato sul proprio balcone.
Tuttavia, ciò non autorizza il singolo ad abusare di tale facoltà in danno degli altri condomini. Infatti, se è vero che l'inquilino può stendere la biancheria, tale condotta non deve in alcun modo né alterare il decoro architettonico dell'edificio né, tantomeno, ledere o turbare i condòmini dei piano sottostanti.
Per cui, si dovrà evitare di stendere i panni in tutta lunghezza, in modo che passi regolarmente l'aria e che filtri normalmente la luce al condomino del piano di sotto. Altrimenti, tale condotta potrebbe, ai sensi dell'art. 844 c.c., rivestire gli estremi dell'immissione intollerabile.
A riguardo v'è una importante pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, secondo la quale: «costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condomino che sia solito lasciare ad areare ed asciugare fuori dal proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell'appartamento sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi regolarmente l'aria» (G.d.P. Napoli, sent. n. 9868/2005).
Ne consegue che, essendo funzione primaria dei balconi e delle finestre quella di dare luce ed aria all'abitazione, il diritto allo stendimento dei panni non deve assolutamente pregiudicare l'altrui interesse primario.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
È bene precisare, innanzitutto, che spesso i regolamenti condominiali disciplinano e regolano la stesura della biancheria. In assenza di regolamentazione, occorre ricordare che, comunque, rientra nelle facoltà del condomino quella di stendere il bucato sul proprio balcone.
Tuttavia, ciò non autorizza il singolo ad abusare di tale facoltà in danno degli altri condomini. Infatti, se è vero che l'inquilino può stendere la biancheria, tale condotta non deve in alcun modo né alterare il decoro architettonico dell'edificio né, tantomeno, ledere o turbare i condòmini dei piano sottostanti.
Per cui, si dovrà evitare di stendere i panni in tutta lunghezza, in modo che passi regolarmente l'aria e che filtri normalmente la luce al condomino del piano di sotto. Altrimenti, tale condotta potrebbe, ai sensi dell'art. 844 c.c., rivestire gli estremi dell'immissione intollerabile.
A riguardo v'è una importante pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, secondo la quale: «costituisce grave disagio, che supera la normale tollerabilità, il comportamento del condomino che sia solito lasciare ad areare ed asciugare fuori dal proprio balcone coperte e lenzuola, per tutta la loro lunghezza, fino a coprire parte del balcone dell'appartamento sottostante, impedendo così che filtri la luce e che passi regolarmente l'aria» (G.d.P. Napoli, sent. n. 9868/2005).
Ne consegue che, essendo funzione primaria dei balconi e delle finestre quella di dare luce ed aria all'abitazione, il diritto allo stendimento dei panni non deve assolutamente pregiudicare l'altrui interesse primario.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.