In... Condominio
I condòmini possono accedere alla documentazione?
Regole e limitazioni
martedì 11 giugno 2019
12.57
I singoli condòmini possono visionare e fare copia della documentazione condominiale?
La risposta è affermativa. Lo stabilisce l'art. 1129, comma 2, c.c., secondo il quale: «l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».
Per cui, tutti i condòmini e i titolari di altri diritti reali sugli immobili (conduttore, usufruttuario, comodatario, ecc.), possono visionare ed estrarre copia della documentazione condominiale (in particolare: anagrafe del fabbricato, verbali d'assemblea, nomina e revoca dell'amministratore e registro di contabilità), senza che l'amministratore possa in alcun modo esserne d'intralcio.
La sola presa visione deve essere completamente gratuita; mentre, con riferimento all'estrazione di copia, saranno a carico del condomino richiedente le spese vive (fotocopie). Ovviamente, l'amministratore non può negare al condomino l'estrazione fotografica della documentazione condominiale. A riguardo, infatti, è intervenuta una recentissima sentenza secondo la quale: «i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale» (Cass. n. 4686/2018).
Nella malaugurata ipotesi che l'amministratore non consentisse l'accesso alla documentazione, il condomino richiedente dovrà rivolgersi al Tribunale e proporre un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; il giudice ordinerà l'esibizione e condannerà l'amministratore alle spese processuali.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
La risposta è affermativa. Lo stabilisce l'art. 1129, comma 2, c.c., secondo il quale: «l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».
Per cui, tutti i condòmini e i titolari di altri diritti reali sugli immobili (conduttore, usufruttuario, comodatario, ecc.), possono visionare ed estrarre copia della documentazione condominiale (in particolare: anagrafe del fabbricato, verbali d'assemblea, nomina e revoca dell'amministratore e registro di contabilità), senza che l'amministratore possa in alcun modo esserne d'intralcio.
La sola presa visione deve essere completamente gratuita; mentre, con riferimento all'estrazione di copia, saranno a carico del condomino richiedente le spese vive (fotocopie). Ovviamente, l'amministratore non può negare al condomino l'estrazione fotografica della documentazione condominiale. A riguardo, infatti, è intervenuta una recentissima sentenza secondo la quale: «i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale» (Cass. n. 4686/2018).
Nella malaugurata ipotesi che l'amministratore non consentisse l'accesso alla documentazione, il condomino richiedente dovrà rivolgersi al Tribunale e proporre un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; il giudice ordinerà l'esibizione e condannerà l'amministratore alle spese processuali.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.