Documenti
Documenti
In... Condominio

I condòmini possono accedere alla documentazione?

Regole e limitazioni

I singoli condòmini possono visionare e fare copia della documentazione condominiale?

La risposta è affermativa. Lo stabilisce l'art. 1129, comma 2, c.c., secondo il quale: «l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».
Per cui, tutti i condòmini e i titolari di altri diritti reali sugli immobili (conduttore, usufruttuario, comodatario, ecc.), possono visionare ed estrarre copia della documentazione condominiale (in particolare: anagrafe del fabbricato, verbali d'assemblea, nomina e revoca dell'amministratore e registro di contabilità), senza che l'amministratore possa in alcun modo esserne d'intralcio.

La sola presa visione deve essere completamente gratuita; mentre, con riferimento all'estrazione di copia, saranno a carico del condomino richiedente le spese vive (fotocopie). Ovviamente, l'amministratore non può negare al condomino l'estrazione fotografica della documentazione condominiale. A riguardo, infatti, è intervenuta una recentissima sentenza secondo la quale: «i costi relativi alle operazioni compiute devono gravare esclusivamente sui condomini richiedenti a vantaggio della gestione condominiale (Cass. Sez. 2, 29/11/2001, n. 15159), e non invece costituire ragione di ulteriore compenso in favore dell'amministratore, trattandosi comunque di attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, e perciò da ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale» (Cass. n. 4686/2018).

Nella malaugurata ipotesi che l'amministratore non consentisse l'accesso alla documentazione, il condomino richiedente dovrà rivolgersi al Tribunale e proporre un ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; il giudice ordinerà l'esibizione e condannerà l'amministratore alle spese processuali.

Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
  • In... condominio
  • Avv. Salvatore Lotito
Altri contenuti a tema
Rastrelliere per biciclette condominiali insufficienti Rastrelliere per biciclette condominiali insufficienti La risposta al quesito di un nostro lettore
Disabili in condominio Disabili in condominio A chi spetta eliminare le barriere architettoniche
Delega a partecipare all’assemblea di condominio Delega a partecipare all’assemblea di condominio Regole e limitazioni
Coronavirus e locazioni commerciali Coronavirus e locazioni commerciali Riduzione dei canoni
Coronavirus ed assemblee di condominio Coronavirus ed assemblee di condominio Ecco le regole
Condomini morosi? Ecco cosa rischia l'amministratore che affigge i nomi Condomini morosi? Ecco cosa rischia l'amministratore che affigge i nomi La giurisprudenza del caso
B&B in condominio: si può? B&B in condominio: si può? Regole e limitazioni
Il condomino che non vuole fare causa può rifiutarsi di pagare le spese? Il condomino che non vuole fare causa può rifiutarsi di pagare le spese? Le risposte del codice civile
© 2016-2024 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.