In... Condominio
Disabili in condominio
A chi spetta eliminare le barriere architettoniche
sabato 13 marzo 2021
Chi è portatore di invalidità può obbligare il condominio ad eseguire opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche?
La risposta è negativa.
In questa fattispecie, infatti, vige il principio della maggioranza, per cui la delibera assembleare deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi. In tal caso, ovviamente, le spese saranno ripartite tra tutti i condòmini.
Se, invece, l'assemblea non delibera sulla realizzazione dei lavori necessari o non si raggiunge la maggioranza prevista, il condomino disabile non può rivolgersi alle autorità giudiziarie per obbligare gli altri all'esecuzione. Però, il singolo disabile può far installare a proprie spese servoscala e strutture facilmente rimovibili, nonché anche allargare gli ingressi e le porte per consentirgli o facilitargli il passaggio.
Dunque, il disabile che abbia l'intenzione di realizzare a proprie spese le opere di abbattimento delle barriere architettoniche non dovrà comunicarlo al condominio né dovrà ottenere il consenso dell'assemblea.
Ancora, proprio per favorire l'abbattimento delle barriere e consentire l'accesso al condomino disabile, quando nelle scale non vi è sufficiente spazio, i giudici autorizzano la realizzazione di un ascensore esterno. Infatti, nell'ordinanza n. 6129/2017 della Corte di Cassazione, si legge: «l'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento»
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
La risposta è negativa.
In questa fattispecie, infatti, vige il principio della maggioranza, per cui la delibera assembleare deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà dei millesimi. In tal caso, ovviamente, le spese saranno ripartite tra tutti i condòmini.
Se, invece, l'assemblea non delibera sulla realizzazione dei lavori necessari o non si raggiunge la maggioranza prevista, il condomino disabile non può rivolgersi alle autorità giudiziarie per obbligare gli altri all'esecuzione. Però, il singolo disabile può far installare a proprie spese servoscala e strutture facilmente rimovibili, nonché anche allargare gli ingressi e le porte per consentirgli o facilitargli il passaggio.
Dunque, il disabile che abbia l'intenzione di realizzare a proprie spese le opere di abbattimento delle barriere architettoniche non dovrà comunicarlo al condominio né dovrà ottenere il consenso dell'assemblea.
Ancora, proprio per favorire l'abbattimento delle barriere e consentire l'accesso al condomino disabile, quando nelle scale non vi è sufficiente spazio, i giudici autorizzano la realizzazione di un ascensore esterno. Infatti, nell'ordinanza n. 6129/2017 della Corte di Cassazione, si legge: «l'installazione di un ascensore, allo scopo dell'eliminazione delle barriere architettoniche, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento»
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.