In... Condominio
Delega a partecipare all’assemblea di condominio
Regole e limitazioni
venerdì 8 gennaio 2021
Nel caso in cui si è impossibilitati a partecipare all'assemblea di condominio, o semplicemente non se ne ha voglia, è possibile delegare una terza persona?
La risposta è affermativa. Infatti, a norma dell'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile è possibile essere rappresentati da altra persona, purché quest'ultimo sia munito di un'apposita delega scritta. Pertanto, unico requisito essenziale è la forma scritta dell'atto di delega; mentre non sono previste limitazioni circa il suo contenuto, sebbene, come anche affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18192/2009, sarebbe comunque opportuno che il condomino indichi, per ogni singolo punto, il voto che vuole esprimere.
Né, tantomeno, sono previste particolari limitazioni sull'identità del soggetto delegato, il quale non deve necessariamente essere un altro condomino, ma può essere chiunque, ad eccezione del solo amministratore di condominio.
Ancora, uno stesso soggetto può intervenire nell'assemblea anche in rappresentanza di più condomini, i quali dovranno comunque intendersi singolarmente presenti. Unica limitazione al numero di deleghe in capo al medesimo soggetto è prevista dallo stesso art. 67 disp. att. cod. civ., il quale testualmente recita: «Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
E se un immobile ha più proprietari? Anche in tal caso la risposta la fornisce l'art. dell'art. 67 disp. att. cod. civ., il quale al secondo comma prevede che questi avranno diritto a delegare un solo rappresentante nell'assemblea di condominio, il quale sarà designato dalla maggioranza dei comproprietari ai sensi dell'art 1106 del Codice Civile.
Infine, al fine di controllare la validità della costituzione dell'assemblea, secondo la Cassazione è importante esibire al presidente dell'assemblea la delega ricevuta, nonché allegarla al libro verbali.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
La risposta è affermativa. Infatti, a norma dell'art. 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile è possibile essere rappresentati da altra persona, purché quest'ultimo sia munito di un'apposita delega scritta. Pertanto, unico requisito essenziale è la forma scritta dell'atto di delega; mentre non sono previste limitazioni circa il suo contenuto, sebbene, come anche affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 18192/2009, sarebbe comunque opportuno che il condomino indichi, per ogni singolo punto, il voto che vuole esprimere.
Né, tantomeno, sono previste particolari limitazioni sull'identità del soggetto delegato, il quale non deve necessariamente essere un altro condomino, ma può essere chiunque, ad eccezione del solo amministratore di condominio.
Ancora, uno stesso soggetto può intervenire nell'assemblea anche in rappresentanza di più condomini, i quali dovranno comunque intendersi singolarmente presenti. Unica limitazione al numero di deleghe in capo al medesimo soggetto è prevista dallo stesso art. 67 disp. att. cod. civ., il quale testualmente recita: «Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale».
E se un immobile ha più proprietari? Anche in tal caso la risposta la fornisce l'art. dell'art. 67 disp. att. cod. civ., il quale al secondo comma prevede che questi avranno diritto a delegare un solo rappresentante nell'assemblea di condominio, il quale sarà designato dalla maggioranza dei comproprietari ai sensi dell'art 1106 del Codice Civile.
Infine, al fine di controllare la validità della costituzione dell'assemblea, secondo la Cassazione è importante esibire al presidente dell'assemblea la delega ricevuta, nonché allegarla al libro verbali.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.