In... Condominio
Coronavirus ed assemblee di condominio
Ecco le regole
giovedì 12 marzo 2020
22.03
A causa del Coronavirus le assemblee di condominio saranno sospese?
A seguito dei provvedimenti ed in particolare del D.P.C.M. del 9.3.2020 la risposta è affermativa.
L'art. 1, lettere "a" e "g", del D.P.C.M. del 8.3.2020 prevede la sospensione di ogni spostamento e di qualsiasi evento in luoghi pubblici e privati fino alla data del 3 aprile. Pertanto, sino a questa data sarà vietato tenere assemblee condominiali in tutta Italia, e, di conseguenza, le assemblee già fissate dovranno essere sospese e differite a data da destinarsi.
Il mancato rispetto di tali disposizioni da parte dell'amministratore, infatti, comporterebbe anche un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell'art. 650 c.p. secondo il quale: «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro».
L'amministratore, comunque, potrà procedere alla gestione ordinaria del condominio e potrà disporre le necessarie attività straordinarie urgenti nei limiti delle proprie competenze fissate dalla legge.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
A seguito dei provvedimenti ed in particolare del D.P.C.M. del 9.3.2020 la risposta è affermativa.
L'art. 1, lettere "a" e "g", del D.P.C.M. del 8.3.2020 prevede la sospensione di ogni spostamento e di qualsiasi evento in luoghi pubblici e privati fino alla data del 3 aprile. Pertanto, sino a questa data sarà vietato tenere assemblee condominiali in tutta Italia, e, di conseguenza, le assemblee già fissate dovranno essere sospese e differite a data da destinarsi.
Il mancato rispetto di tali disposizioni da parte dell'amministratore, infatti, comporterebbe anche un comportamento penalmente rilevante ai sensi dell'art. 650 c.p. secondo il quale: «chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d'igiene è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro».
L'amministratore, comunque, potrà procedere alla gestione ordinaria del condominio e potrà disporre le necessarie attività straordinarie urgenti nei limiti delle proprie competenze fissate dalla legge.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.