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Coronavirus e locazioni commerciali
Riduzione dei canoni
mercoledì 1 aprile 2020
Sono numerose le richieste di chiarimenti pervenute in merito alle locazioni commerciali per le attività chiuse per l'emergenza COVID-19. Pertanto sembra doveroso darli all'interno di questa rubrica.
Occorre precisare, innanzitutto, che non vi sono norme che autorizzino espressamente il conduttore, la cui attività è interdetta dai provvedimenti emergenziali sul coronavirus, a sospendere o ridurre unilateralmente il canone, né, tantomeno, a risolvere o recedere dal contratto.
Infatti, il D.L. 18/2020, a sostegno dei conduttori, ha previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione. Da ciò, quindi, si desume che il canone va pagato.
Comunque, tenendo presente che la sospensione delle attività commerciali è solo temporanea, nell'eventualità che il conduttore si trovi in una situazione di impossibilità temporanea nel godimento degli immobili, questi potrebbe richiedere al locatore o una sospensione (per cui i canoni vanno comunque recuperati successivamente) o eventualmente una riduzione del canone per impossibilità sopravvenuta parziale.
Pertanto, assodato che il conduttore non ha diritto ad un'automatica riduzione del canone, qualora voglia comunque giungere a tale risultato, lo stesso dovrà:
Occorre precisare, innanzitutto, che non vi sono norme che autorizzino espressamente il conduttore, la cui attività è interdetta dai provvedimenti emergenziali sul coronavirus, a sospendere o ridurre unilateralmente il canone, né, tantomeno, a risolvere o recedere dal contratto.
Infatti, il D.L. 18/2020, a sostegno dei conduttori, ha previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione. Da ciò, quindi, si desume che il canone va pagato.
Comunque, tenendo presente che la sospensione delle attività commerciali è solo temporanea, nell'eventualità che il conduttore si trovi in una situazione di impossibilità temporanea nel godimento degli immobili, questi potrebbe richiedere al locatore o una sospensione (per cui i canoni vanno comunque recuperati successivamente) o eventualmente una riduzione del canone per impossibilità sopravvenuta parziale.
Pertanto, assodato che il conduttore non ha diritto ad un'automatica riduzione del canone, qualora voglia comunque giungere a tale risultato, lo stesso dovrà:
- richiedere al locatore, in via amichevole, la riduzione dei canoni di locazione, quantomeno per il periodo di crisi;
- in caso di rifiuto del locatore, trattandosi di controversia locatizia, convocarlo in mediazione obbligatoria;
- in caso di esito negativo della mediazione, rivolgersi all'autorità giudiziaria.