In... Condominio
Condomini morosi? Ecco cosa rischia l'amministratore che affigge i nomi
La giurisprudenza del caso
martedì 8 ottobre 2019
È frequente, purtroppo, la presenza di condomini morosi. In tal caso, l'amministratore di condominio deve attivarsi per recuperare le somme non percepite.
Alcuni amministratori, con l'intento di velocizzare il pagamento dei ritardatari, hanno pubblicato, nella maggior parte dei casi nella bacheca all'interno dell'androne, i nomi dei morosi.
Si premette che tutti i condòmini hanno il diritto di conoscere l'esistenza di eventuali situazioni debitorie. Pertanto, l'amministratore può notiziare tutti i condòmini su eventuali debiti e rispettivi debitori.
Tuttavia, è assolutamente vietato affiggere i nominativi dei condòmini morosi all'interno dello stabile o divulgarli con qualsiasi altro mezzo.
Tale divieto è confermato da numerose sentenze sia di merito che della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Taranto, con una sentenza del 2016, ha testualmente affermato: «l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile».
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39986/2014, si è espressa affermando che la divulgazione a terzi dei nominativi dei condòmini morosi configura il reato di diffamazione punibile ai sensi dell'art. 595 c.p.
Proprio tre giorni fa, la stessa Corte, con l'ordinanza n. 22184 del 4.10.2019, è tornata sulla questione, affermando che commette reato l'amministratore di condominio che diffonde il nome del condomino moroso, il quale potrà pretendere il risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine e reputazione.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
Alcuni amministratori, con l'intento di velocizzare il pagamento dei ritardatari, hanno pubblicato, nella maggior parte dei casi nella bacheca all'interno dell'androne, i nomi dei morosi.
Si premette che tutti i condòmini hanno il diritto di conoscere l'esistenza di eventuali situazioni debitorie. Pertanto, l'amministratore può notiziare tutti i condòmini su eventuali debiti e rispettivi debitori.
Tuttavia, è assolutamente vietato affiggere i nominativi dei condòmini morosi all'interno dello stabile o divulgarli con qualsiasi altro mezzo.
Tale divieto è confermato da numerose sentenze sia di merito che della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Taranto, con una sentenza del 2016, ha testualmente affermato: «l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale del dato personale concernente le posizioni di debito del singolo condomino va al di là della giustificata comunicazione dell'informazione ai soggetti interessati nell'ambito della compagine condominiale; tale affissione, infatti, avvenendo in uno spazio accessibile al pubblico, non solo non è necessaria ai fini dell'amministrazione comune, ma, soprattutto, si risolve nella messa a disposizione di quei dati in favore di una serie indeterminata di persone estranee e, quindi, in una indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile».
Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39986/2014, si è espressa affermando che la divulgazione a terzi dei nominativi dei condòmini morosi configura il reato di diffamazione punibile ai sensi dell'art. 595 c.p.
Proprio tre giorni fa, la stessa Corte, con l'ordinanza n. 22184 del 4.10.2019, è tornata sulla questione, affermando che commette reato l'amministratore di condominio che diffonde il nome del condomino moroso, il quale potrà pretendere il risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine e reputazione.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.