In... Condominio
Chi non vuole l'ascensore lo deve pagare comunque?
Installazione, spese e possibile esonero
martedì 7 agosto 2018
11.34
Tra le discussioni più diffuse e accese in ambito condominiale troviamo sicuramente quelle riguardanti l'installazione, l'uso ed i costi dell'ascensore.
Secondo l'art. 1117, n. 3, c.c. sono oggetto di proprietà comune «le opere, le installazioni i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori…».
Per gli immobili di nuova costruzione con più di tre piani l'installazione dell'ascensore è obbligatoria. Per quelli più datati, invece, è l'assemblea, a maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà dei millesimi, a deliberare sull'installazione o meno dell'ascensore.
Con riguardo alle spese di installazione e di manutenzione "ordinaria", l'art. 1124 c.c. espressamente prevede: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo». Le spese "straordinarie" (sostituzione di cabina e porte, ricostruzione dell'impianto, ecc.), invece, saranno sopportate da tutti i condomini, compresi i piani terra e rialzati, esclusivamente in proporzione ai millesimi.
Ma chi non è d'accordo all'ascensore lo deve pagare comunque?
Solo l'assemblea, con voto unanime, potrà escludere dalla ripartizione delle spese, di qualunque genere, relative all'ascensore i condòmini dei piani terra, dei sottoscala e dei piani rialzati.
Se, invece, l'ascensore è stato installato successivamente alla costruzione dell'immobile, i condòmini non interessati, ai sensi dell'art. 1121, comma 1, c.c., possono rinunciare espressamente sia al pagamento delle spese di realizzazione, sia, ovviamente, all'utilizzo. In questo caso, l'ascensore rientrerà nella proprietà dei soli condòmini che lo hanno voluto. Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo, però, dà la possibilità, in qualsiasi momento, ai condòmini che hanno inizialmente rinunciato di cambiare idea e, quindi, di «partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
Secondo l'art. 1117, n. 3, c.c. sono oggetto di proprietà comune «le opere, le installazioni i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori…».
Per gli immobili di nuova costruzione con più di tre piani l'installazione dell'ascensore è obbligatoria. Per quelli più datati, invece, è l'assemblea, a maggioranza degli intervenuti e che rappresenti almeno la metà dei millesimi, a deliberare sull'installazione o meno dell'ascensore.
Con riguardo alle spese di installazione e di manutenzione "ordinaria", l'art. 1124 c.c. espressamente prevede: «Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo». Le spese "straordinarie" (sostituzione di cabina e porte, ricostruzione dell'impianto, ecc.), invece, saranno sopportate da tutti i condomini, compresi i piani terra e rialzati, esclusivamente in proporzione ai millesimi.
Ma chi non è d'accordo all'ascensore lo deve pagare comunque?
Solo l'assemblea, con voto unanime, potrà escludere dalla ripartizione delle spese, di qualunque genere, relative all'ascensore i condòmini dei piani terra, dei sottoscala e dei piani rialzati.
Se, invece, l'ascensore è stato installato successivamente alla costruzione dell'immobile, i condòmini non interessati, ai sensi dell'art. 1121, comma 1, c.c., possono rinunciare espressamente sia al pagamento delle spese di realizzazione, sia, ovviamente, all'utilizzo. In questo caso, l'ascensore rientrerà nella proprietà dei soli condòmini che lo hanno voluto. Tuttavia, il comma 3 dello stesso articolo, però, dà la possibilità, in qualsiasi momento, ai condòmini che hanno inizialmente rinunciato di cambiare idea e, quindi, di «partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.