In... Condominio
Chi decide se in un condominio ci sono solo due proprietari?
Le decisioni le può prendere il singolo condomino se è assente l’altro?
venerdì 13 luglio 2018
14.31
Può sembrare strano, ma anche quando in un immobile ci sono solo due proprietari si parla di condominio: il condominio c.d. "minimo".
Infatti, la disciplina dettata dal Codice Civile in materia di condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio composto da soli due partecipanti. Tale applicazione riguarda sia gli aspetti di organizzazione interna, sia la regolamentazione delle situazioni soggettive dei singoli condòmini.
Quindi, le decisioni le può prendere il singolo condomino se è assente l'altro?
La risposte è: NO !
Nel condominio "minimo" si applicano le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché «si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condòmini e deliberi validamente con decisione unanime». Per decisione unanime deve intendersi, ovviamente, quella presa da entrambi i condòmini.
Questo principio lo ha espresso, con la sentenza n. 5329/2017, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione. Con la citata sentenza, infatti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato nulla la delibera presa dal solo condomino ricorrente, in assenza all'assemblea dell'altro condomino.
Per cui, nel caso di presenza all'assemblea di un solo condomino, o anche in caso di insorgenza di contrasti tra i due partecipanti, bisognerebbe soltanto prendere atto dell'impossibilità di pervenire ad una decisione unanime.
In tale situazione di inerzia dell'organo deliberativo, l'unico rimedio esperibile è la proposizione di un ricorso all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 1105, comma 4, c.c., affinché il Tribunale, in camera di consiglio, nomini un amministratore ad acta conferendogli mandato a risolvere tutte le questioni per cui è chiamato.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
Infatti, la disciplina dettata dal Codice Civile in materia di condominio di edifici trova applicazione anche in caso di condominio composto da soli due partecipanti. Tale applicazione riguarda sia gli aspetti di organizzazione interna, sia la regolamentazione delle situazioni soggettive dei singoli condòmini.
Quindi, le decisioni le può prendere il singolo condomino se è assente l'altro?
La risposte è: NO !
Nel condominio "minimo" si applicano le regole codicistiche sul funzionamento dell'assemblea si applicano allorché «si costituisca regolarmente con la partecipazione di entrambi i condòmini e deliberi validamente con decisione unanime». Per decisione unanime deve intendersi, ovviamente, quella presa da entrambi i condòmini.
Questo principio lo ha espresso, con la sentenza n. 5329/2017, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione. Con la citata sentenza, infatti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato nulla la delibera presa dal solo condomino ricorrente, in assenza all'assemblea dell'altro condomino.
Per cui, nel caso di presenza all'assemblea di un solo condomino, o anche in caso di insorgenza di contrasti tra i due partecipanti, bisognerebbe soltanto prendere atto dell'impossibilità di pervenire ad una decisione unanime.
In tale situazione di inerzia dell'organo deliberativo, l'unico rimedio esperibile è la proposizione di un ricorso all'autorità giudiziaria, previsto dall'art. 1105, comma 4, c.c., affinché il Tribunale, in camera di consiglio, nomini un amministratore ad acta conferendogli mandato a risolvere tutte le questioni per cui è chiamato.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.