In... Condominio
Ascensore di un solo condomino: subentro e quota
Regole e calcolo
mercoledì 28 novembre 2018
Su esplicita richiesta di un lettore, affrontiamo la questione, abbastanza complessa, di come subentrare nella proprietà dell'ascensore di un solo condomino (o di alcuni) e di come calcolarne la relativa quota.
Nel caso in cui la spesa per l'installazione dell'ascensore fosse assunta soltanto da uno o alcuni condòmini, sia il lavoro che la relativa spesa rientrano nella previsione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun condomino può servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, a coloro che non hanno partecipato inizialmente all'installazione dell'ascensore, la possibilità di entrare a far parte della comunione dell'impianto e di poterne usufruire in qualsiasi momento.
Pertanto, laddove viene realizzato un impianto a spese di uno o alcuni dei condòmini, la proprietà dell'impianto è privata e non comune, fatta salva la possibilità, espressamente prevista dall'art. 1121, comma 3, c.c., per gli altri condòmini, in qualunque tempo, di «partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».
Con riferimento alla quota da versare al momento dell'ingresso dei nuovi condòmini nella comunione dell'ascensore, si ritiene equo che questi versino il valore effettivo attuale della quota che si accingono ad acquistare.
Innanzitutto, sarà necessario nominare un tecnico, il quale valuterà sia la rivalutazione delle spese di esecuzione e di manutenzione straordinaria (fino ad allora affrontate) secondo gli indici ISTAT, sia il deprezzamento in base al logoramento ed all'obsolescenza dell'ascensore stesso. Per cui, il valore della quota di ingresso del condomino nella comunione dell'impianto si calcola mediante la somma algebrica dei suddetti elementi di valutazione.
Sulla questione è intervenuta, a chiarimento, la Suprema Corte, la quale afferma che «non può revocarsi in dubbio che i condomini i quali vogliono successivamente giovarsi della innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera e acquistare una posizione che non avevano voluto all'inizio, debbono pagare le spese impiegate per l'esecuzione dell'opera, aggiornate al valore attuale». Ancora, prosegue la stessa sentenza, «essi possono, oper legis, acquistare la comproprietà dell'opera, ma per evitare arricchimenti a danno o a vantaggio dei condomini che per primi l'hanno voluta devono pagare pro quota quello che sarebbe stato il costo d'allora con moneta presente» (Cass. n. 8746/1993).
Per il calcolo dei costi per il subentro nella comproprietà non si tiene conto dell'altezza del piano. Tale criterio (altezza), invece, si applicherà per le successive spese di gestione e manutenzione dell'ascensore, per le quali servirà una tabella riguardante solo i condòmini proprietari.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
Nel caso in cui la spesa per l'installazione dell'ascensore fosse assunta soltanto da uno o alcuni condòmini, sia il lavoro che la relativa spesa rientrano nella previsione dell'art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun condomino può servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, a coloro che non hanno partecipato inizialmente all'installazione dell'ascensore, la possibilità di entrare a far parte della comunione dell'impianto e di poterne usufruire in qualsiasi momento.
Pertanto, laddove viene realizzato un impianto a spese di uno o alcuni dei condòmini, la proprietà dell'impianto è privata e non comune, fatta salva la possibilità, espressamente prevista dall'art. 1121, comma 3, c.c., per gli altri condòmini, in qualunque tempo, di «partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera».
Con riferimento alla quota da versare al momento dell'ingresso dei nuovi condòmini nella comunione dell'ascensore, si ritiene equo che questi versino il valore effettivo attuale della quota che si accingono ad acquistare.
Innanzitutto, sarà necessario nominare un tecnico, il quale valuterà sia la rivalutazione delle spese di esecuzione e di manutenzione straordinaria (fino ad allora affrontate) secondo gli indici ISTAT, sia il deprezzamento in base al logoramento ed all'obsolescenza dell'ascensore stesso. Per cui, il valore della quota di ingresso del condomino nella comunione dell'impianto si calcola mediante la somma algebrica dei suddetti elementi di valutazione.
Sulla questione è intervenuta, a chiarimento, la Suprema Corte, la quale afferma che «non può revocarsi in dubbio che i condomini i quali vogliono successivamente giovarsi della innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera e acquistare una posizione che non avevano voluto all'inizio, debbono pagare le spese impiegate per l'esecuzione dell'opera, aggiornate al valore attuale». Ancora, prosegue la stessa sentenza, «essi possono, oper legis, acquistare la comproprietà dell'opera, ma per evitare arricchimenti a danno o a vantaggio dei condomini che per primi l'hanno voluta devono pagare pro quota quello che sarebbe stato il costo d'allora con moneta presente» (Cass. n. 8746/1993).
Per il calcolo dei costi per il subentro nella comproprietà non si tiene conto dell'altezza del piano. Tale criterio (altezza), invece, si applicherà per le successive spese di gestione e manutenzione dell'ascensore, per le quali servirà una tabella riguardante solo i condòmini proprietari.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.