In... Condominio
Appartamento cointestato e assemblea di condominio
Chi viene convocato? E chi partecipa?
domenica 29 luglio 2018
11.05
L'assemblea «non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Così recita l'art. 1136 c.c. al sesto comma. Dunque, l'assemblea condominiale non potrà deliberare nel momento in cui non viene constatata la regolare convocazione di tutti coloro hanno diritto a partecipare.
La conseguenza in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione sarà, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'annullabilità della deliberazione su istanza di dissenzienti e assenti non ritualmente convocati.
Analizziamo i singoli casi in cui si può avere un immobile cointestato.
A) In caso di comunione (più persone proprietarie) di una unità immobiliare, l'art. 67 disp. att. c.c. stabilisce «qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice». Ciò non vuol dire che ai fini della validità della convocazione sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari. Anzi, l'avviso di convocazione deve essere inviata a tutti i comproprietari per consentire loro di individuare chi, in loro rappresentanza, parteciperà e voterà all'assemblea.
B) Frequente è il caso in cui comproprietari siano i coniugi. Anche in questo caso si applicano le regole dettate per la comunione.
E in caso di coniugi separati o divorziati?
Le regole sono sempre le stesse, ma potrebbero sorgere problemi nella scelta del rappresentante. In caso di disaccordo, se le quote sono di pari valore, la scelta sarà lasciata all'autorità giudiziaria su ricorso di uno dei due comproprietari. Le ripercussioni sull'assemblea condominiale, però, sono notevoli. Infatti, a rigor di logica, il presidente dovrebbe sospendere l'assemblea finché il giudice non decide chi dei due avrà il potere di voto.
C) Altro caso di comproprietà è quello tra eredi. In tale fattispecie l'amministratore convocherà tutti gli eredi solo nel momento in cui sia a conoscenza del fenomeno successorio. Quindi, se l'eredità non è stata ancora accettata e l'amministratore non può identificare tutti gli eredi sarà sufficiente inviare la convocazione all'ultimo domicilio del condomino defunto. Se, invece, è stata accettata, l'amministratore dovrà convocare tutti gli eredi comproprietari i quali designeranno il loro rappresentante a partecipare all'assemblea.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.
La conseguenza in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione sarà, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., l'annullabilità della deliberazione su istanza di dissenzienti e assenti non ritualmente convocati.
Analizziamo i singoli casi in cui si può avere un immobile cointestato.
A) In caso di comunione (più persone proprietarie) di una unità immobiliare, l'art. 67 disp. att. c.c. stabilisce «qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice». Ciò non vuol dire che ai fini della validità della convocazione sia sufficiente la convocazione di uno solo dei comproprietari. Anzi, l'avviso di convocazione deve essere inviata a tutti i comproprietari per consentire loro di individuare chi, in loro rappresentanza, parteciperà e voterà all'assemblea.
B) Frequente è il caso in cui comproprietari siano i coniugi. Anche in questo caso si applicano le regole dettate per la comunione.
E in caso di coniugi separati o divorziati?
Le regole sono sempre le stesse, ma potrebbero sorgere problemi nella scelta del rappresentante. In caso di disaccordo, se le quote sono di pari valore, la scelta sarà lasciata all'autorità giudiziaria su ricorso di uno dei due comproprietari. Le ripercussioni sull'assemblea condominiale, però, sono notevoli. Infatti, a rigor di logica, il presidente dovrebbe sospendere l'assemblea finché il giudice non decide chi dei due avrà il potere di voto.
C) Altro caso di comproprietà è quello tra eredi. In tale fattispecie l'amministratore convocherà tutti gli eredi solo nel momento in cui sia a conoscenza del fenomeno successorio. Quindi, se l'eredità non è stata ancora accettata e l'amministratore non può identificare tutti gli eredi sarà sufficiente inviare la convocazione all'ultimo domicilio del condomino defunto. Se, invece, è stata accettata, l'amministratore dovrà convocare tutti gli eredi comproprietari i quali designeranno il loro rappresentante a partecipare all'assemblea.
Se avete domande o dubbi da chiarire sull'argomento potete scrivere a redazione@coratoviva.it. Le risposte non si faranno attendere.