Politica
È sparito il vice sindaco di Corato
Non si hanno sue notizie dallo scorso aprile
Corato - lunedì 3 settembre 2018
15.39
Prima di avviarci a qualsiasi tipo di riflessione è opportuno chiarire: stanno tutti bene.
C'è solo un problema: dallo scorso aprile, mese dell'azzeramento della giunta e quindi della revoca della funzione di vice sindaco all'ex assessore Francesco Scaringella, Corato non ha più un vice sindaco. Nessuno che, formalmente, possa supplire il sindaco nelle sue funzioni. Nessuno che possa farne le veci in assenza.
Il vice sindaco è sparito dall'organigramma della giunta comunale. Nessuno dei sette assessori nominati dal Sindaco ha questa funzione che deve essere necessariamente espletata da uno di essi.
L'augurio che noi facciamo al Sindaco Mazzilli è quello di godere sempre di ottima salute e di poter anche beneficiare di qualche giorno di vacanza. In sua assenza però, cosa accadrebbe? Chi assumerebbe decisioni importantissime di assoluta prerogativa del primo cittadino?
Lo scorso 18 giugno, nel comunicare il completamento delle nomine della giunta, il sindaco affermò: «Mi riservo ancora la nomina del Vice Sindaco». Un passaggio, del resto, obbligatorio.
Ed anche il Ministero dell'Interno ribadisce che non si può omettere tale nomina. In uno dei pareri pubblicati sul sito ufficiale del Ministero si legge esplicitamente: «l'art. 46 del decreto legislativo n. 267/000, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, mentre il successivo art. 53 stabilisce che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l' assenza o l'impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Sebbene l'ordinamento non contenga riferimenti espressi ad un termine entro il quale l'organo di vertice deve procedere alla sostituzione del vicesindaco dimissionario, deve tuttavia reputarsi insita nel sistema la necessità che l'adempimento sia effettuato tempestivamente, trattandosi di una figura necessaria, che assicura l'esercizio delle funzioni del sindaco nei casi in cui quest'ultimo venga meno, ricorrendo taluna delle ipotesi previste dal citato art. 53, commi 1 e 2».
E ancora: «La necessità della nomina del vice sindaco è stata ribadita, peraltro, anche con la circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012, proprio per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive del sindaco impedito o assente.
Ed invero, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 501/2001, 'l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico.' Pertanto, resta ferma l'assoluta necessità di ottemperare al disposto normativo che richiede l'esplicita designazione del Vicesindaco da parte del Sindaco».
A prescindere dal parere del Ministero dell'Interno, analizzando lo statuto del Comune, si può notare come il vice sindaco abbia funzioni che nessun altro rappresentate istituzionale può ricoprire.
In particolare, all'art. 41 dello statuto comunale si legge: «Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o temporaneo impedimento sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo». E ancora, all'art. 31: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco».
Si tratta di articoli che lasciano chiaramente vedere come il ruolo di vice sindaco non sia affatto secondario, anzi tutt'altro.
Allora ci chiediamo: perché il sindaco non procede alla nomina del suo vice?
C'è solo un problema: dallo scorso aprile, mese dell'azzeramento della giunta e quindi della revoca della funzione di vice sindaco all'ex assessore Francesco Scaringella, Corato non ha più un vice sindaco. Nessuno che, formalmente, possa supplire il sindaco nelle sue funzioni. Nessuno che possa farne le veci in assenza.
Il vice sindaco è sparito dall'organigramma della giunta comunale. Nessuno dei sette assessori nominati dal Sindaco ha questa funzione che deve essere necessariamente espletata da uno di essi.
L'augurio che noi facciamo al Sindaco Mazzilli è quello di godere sempre di ottima salute e di poter anche beneficiare di qualche giorno di vacanza. In sua assenza però, cosa accadrebbe? Chi assumerebbe decisioni importantissime di assoluta prerogativa del primo cittadino?
Lo scorso 18 giugno, nel comunicare il completamento delle nomine della giunta, il sindaco affermò: «Mi riservo ancora la nomina del Vice Sindaco». Un passaggio, del resto, obbligatorio.
Ed anche il Ministero dell'Interno ribadisce che non si può omettere tale nomina. In uno dei pareri pubblicati sul sito ufficiale del Ministero si legge esplicitamente: «l'art. 46 del decreto legislativo n. 267/000, al comma 2 prevede che il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, mentre il successivo art. 53 stabilisce che il sindaco sia sostituito, nei casi ivi indicati (tra cui l' assenza o l'impedimento temporaneo) dal solo vicesindaco.
Sebbene l'ordinamento non contenga riferimenti espressi ad un termine entro il quale l'organo di vertice deve procedere alla sostituzione del vicesindaco dimissionario, deve tuttavia reputarsi insita nel sistema la necessità che l'adempimento sia effettuato tempestivamente, trattandosi di una figura necessaria, che assicura l'esercizio delle funzioni del sindaco nei casi in cui quest'ultimo venga meno, ricorrendo taluna delle ipotesi previste dal citato art. 53, commi 1 e 2».
E ancora: «La necessità della nomina del vice sindaco è stata ribadita, peraltro, anche con la circolare ministeriale n. 2379 del 16.02.2012, proprio per l'esercizio delle indefettibili funzioni sostitutive del sindaco impedito o assente.
Ed invero, come evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 501/2001, 'l'esigenza di continuità nell'azione amministrativa dell'ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell'interesse pubblico.' Pertanto, resta ferma l'assoluta necessità di ottemperare al disposto normativo che richiede l'esplicita designazione del Vicesindaco da parte del Sindaco».
A prescindere dal parere del Ministero dell'Interno, analizzando lo statuto del Comune, si può notare come il vice sindaco abbia funzioni che nessun altro rappresentate istituzionale può ricoprire.
In particolare, all'art. 41 dello statuto comunale si legge: «Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco, sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza o temporaneo impedimento sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale di Governo». E ancora, all'art. 31: «In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco».
Si tratta di articoli che lasciano chiaramente vedere come il ruolo di vice sindaco non sia affatto secondario, anzi tutt'altro.
Allora ci chiediamo: perché il sindaco non procede alla nomina del suo vice?