Vita di Città
Regolamento edilizio tipo, Comune perde causa al Tar. «Sentenza di portata notevole»
Il caso di Corato fa scuola tra i tecnici. Lo commenta il sito specializzato Edilportale
Corato - venerdì 21 febbraio 2020
Un caso che ha fatto scuola tra i tecnici dell'edilizia, al punto da essere ripreso da uno dei siti specializzati più autorevoli in Italia: Edilportale.
È il caso di un fabbricato nascente, ubicato in via San Vito a Corato, nel quale i lavori si sono fermati da oltre un anno a causa di una battaglia giudiziaria tra il Comune di Corato e l'azienda costruttrice. Un caso complesso che si è risolto soltanto qualche settimana fa in virtù di una sentenza del Tar Puglia che ha inquadrato le indicazioni per la presentazione dei progetti edilizi.
Con la sentenza n. 58 del 21 gennaio 2020, il TAR Puglia ha accolto il ricorso dell'azienda alla quale il Comune ha annullato la SCIA alternativa al permesso di costruire e imposto l'immediata sospensione dei lavori. I lavori consistevano nella demolizione e successiva ricostruzione di un edificio esistente con l'applicazione del cosiddetto "Piano Casa" previsto dalla legge regionale, e quindi di un bonus volumetrico.
Il Comune di Corato ha eccepito che "il conteggio della volumetria era stato effettuato sulla scorta della definizione fornita dal RET regionale (def. uniforme n. 46), che esclude dal conteggio stesso del volume edificabile le superfici accessorie, le quali, invece, nella definizione del regolamento edilizio comunale sono incluse".
L'eccezione del Comune è stata sollevata ben oltre i 30 giorni la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, quando già i lavori erano iniziati, e comunque dopo il 1 gennaio 2018, data a partire dalla quale il riferimento per l'edilizia e l'urbanistica è il Regolamento Edilizio Tipo regionale.
Secondo il Comune, però, "l'uso della definizione del volume edificabile ai sensi del RET regionale imponeva il preventivo intervento dell'amministrazione".
Esprimendosi sulla questione il Tar Puglia ha definito che il Comune avrebbe dovuto valutare il progetto alla luce delle definizioni del RET e non già a quelle del RE del comune.
Come si legge su "Edilportale", «la nota prot. n. 16329 del 17 aprile 2019 della Regione Puglia prevede che i comuni, solo in sede di recepimento, hanno il potere di individuare le superfici suscettibili di esclusione o meno dal calcolo della volumetria ai fini edificabili; in altri termini, solo quando il comune riterrà di adottare con apposito atto di recepimento il RET potrà esercitare i poteri riservati ad esso dalla disciplina regionale, fino ad allora dovrà adeguarsi ad esso».
Rosa Di Gregorio, che firma l'articolo apparso su Edilportale, si chiede: «A questo punto verrebbe da domandarsi come mai l'ufficio tecnico non abbia richiesto l'adeguamento del progetto alle previsioni delle NTA del PRG proponendo esso stesso delle alternative, anziché procedere con l'annullamento, in autotutela per di più, della SCIA».
È il caso di un fabbricato nascente, ubicato in via San Vito a Corato, nel quale i lavori si sono fermati da oltre un anno a causa di una battaglia giudiziaria tra il Comune di Corato e l'azienda costruttrice. Un caso complesso che si è risolto soltanto qualche settimana fa in virtù di una sentenza del Tar Puglia che ha inquadrato le indicazioni per la presentazione dei progetti edilizi.
Con la sentenza n. 58 del 21 gennaio 2020, il TAR Puglia ha accolto il ricorso dell'azienda alla quale il Comune ha annullato la SCIA alternativa al permesso di costruire e imposto l'immediata sospensione dei lavori. I lavori consistevano nella demolizione e successiva ricostruzione di un edificio esistente con l'applicazione del cosiddetto "Piano Casa" previsto dalla legge regionale, e quindi di un bonus volumetrico.
Il Comune di Corato ha eccepito che "il conteggio della volumetria era stato effettuato sulla scorta della definizione fornita dal RET regionale (def. uniforme n. 46), che esclude dal conteggio stesso del volume edificabile le superfici accessorie, le quali, invece, nella definizione del regolamento edilizio comunale sono incluse".
L'eccezione del Comune è stata sollevata ben oltre i 30 giorni la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, quando già i lavori erano iniziati, e comunque dopo il 1 gennaio 2018, data a partire dalla quale il riferimento per l'edilizia e l'urbanistica è il Regolamento Edilizio Tipo regionale.
Secondo il Comune, però, "l'uso della definizione del volume edificabile ai sensi del RET regionale imponeva il preventivo intervento dell'amministrazione".
Esprimendosi sulla questione il Tar Puglia ha definito che il Comune avrebbe dovuto valutare il progetto alla luce delle definizioni del RET e non già a quelle del RE del comune.
Come si legge su "Edilportale", «la nota prot. n. 16329 del 17 aprile 2019 della Regione Puglia prevede che i comuni, solo in sede di recepimento, hanno il potere di individuare le superfici suscettibili di esclusione o meno dal calcolo della volumetria ai fini edificabili; in altri termini, solo quando il comune riterrà di adottare con apposito atto di recepimento il RET potrà esercitare i poteri riservati ad esso dalla disciplina regionale, fino ad allora dovrà adeguarsi ad esso».
Rosa Di Gregorio, che firma l'articolo apparso su Edilportale, si chiede: «A questo punto verrebbe da domandarsi come mai l'ufficio tecnico non abbia richiesto l'adeguamento del progetto alle previsioni delle NTA del PRG proponendo esso stesso delle alternative, anziché procedere con l'annullamento, in autotutela per di più, della SCIA».