Politica
Piano Casa, approvata dal consiglio regionale la proroga al 31 dicembre 2017
La proposta di legge ha avuto il consenso unanime dell'assemblea
Corato - mercoledì 23 novembre 2016
11.24
Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di legge che contiene le misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale.
Con questa iniziativa legislative si intende prorogare al 31 dicembre 2017 il termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abilitative in materia edilizia, al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla legge regionale n. 14 del 2009.
Si tratta, in buona sostanza, di ampliare il termine di validità del cosiddetto piano casa.
Il motivo di tale proroga, osservato anche dalla prospettiva dei ripetuti provvedimenti legislativi di proroga del termine sancito dal documento legislativo storico, consiste nell'assicurare i benefici delle disposizioni normative in discorso anche ai cittadini che per motivi congiunturali (per esempio la mancata disponibilità economica per intraprendere l'iniziativa edilizia) non siano stati nelle condizioni di avanzare la propria istanza progettuale.
"In assenza di proroga – ha spiegato il presidente della V Commissione, Filippo Caracciolo – oppure con proroghe accompagnate a modifiche restrittive rispetto all'impianto originario della legge, si consoliderebbe la valorizzazione del patrimonio edilizio appartenente ai cittadini la cui disponibilità economica sia stata in grado di intercettare con tempestività (ovvero con le precedenti proroghe) le misure di sostegno all'attività edilizia. E ciò rappresenterebbe un'apprezzabile ingerenza dei poteri pubblici nel normale andamento del mercato, a fronte dell'ancora sussistenti finalità individuate dal legislatore storico: rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici".
Nell'ambito della discussione sono stati approvati alcuni emendamenti.
Con un emendamento presentato dai consiglieri Vincenzo Colonna, Sabino Zinni, Francesco Ventola ed altri, si stabilisce che possono essere effettuati gli ampliamenti agli edifici non residenziali limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 metri cubi.
La richiesta di eliminazione di un inciso prevista da un emendamento (primo firmatario Fabiano Amati), comporta la soluzione di una contraddizione del testo vigente. Allo stato esso prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona D) e con l'aumento volumetrico e quale destinazione, del 35% ai sensi dell'articolo 4, mentre preclude l'ampliamento del 20% per gli interventi sempre in zona D) ai sensi dell'articolo 3.
Un emendamento primo firmatario Enzo Colonna, prevede che gli edifici non residenziali non possono essere destinati ad uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee.
Non saranno possibili ampliamenti per più di una volta, mentre con la contrarietà del Governo è stato approvato un emendamento (Pentassuglia, Ventola, Amati), che stabilisce quanto segue: "gli interventi relativi ad edifici di cui al predetto comma (comma 6 articolo 5) possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l'ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità costituenti l'intero edificio".
Approvato un altro emendamento di Fabiano Amati, Donato Pentassuglia e Francesco Ventola ed altri che contiene una modifica che accorda la possibilità di beneficiare degli aumenti volumetrici previsti dalla legge anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. "Si risolve così – hanno sottolineato i firmatari – una distonia di disciplina tra gli interventi a permesso di costruire diretto (beneficiari della addizioni volumetriche) e gli interventi subordinati a strumenti urbanistici esecutivi (non beneficiari), per loro natura più compatibili con l'intento di funzionalità urbanistica degli interventi".
Introdotta altresì, con un emendamento, a firma di Vincenzo Colonna Sabino Zinni ed altri una modifica alla legge sui sottotetti (n 33 del 2007. In particolare il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. Ovvero se il sottotetto è parte comune l'intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi delle norme del codice civile, se invece il sottotetto è di proprietà individuale, l'intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione sempre nel rispetto delle norme del codice civile.
Con questa iniziativa legislative si intende prorogare al 31 dicembre 2017 il termine entro cui è consentita la presentazione di istanze abilitative in materia edilizia, al fine di conseguire gli incrementi volumetrici consentiti dalla legge regionale n. 14 del 2009.
Si tratta, in buona sostanza, di ampliare il termine di validità del cosiddetto piano casa.
Il motivo di tale proroga, osservato anche dalla prospettiva dei ripetuti provvedimenti legislativi di proroga del termine sancito dal documento legislativo storico, consiste nell'assicurare i benefici delle disposizioni normative in discorso anche ai cittadini che per motivi congiunturali (per esempio la mancata disponibilità economica per intraprendere l'iniziativa edilizia) non siano stati nelle condizioni di avanzare la propria istanza progettuale.
"In assenza di proroga – ha spiegato il presidente della V Commissione, Filippo Caracciolo – oppure con proroghe accompagnate a modifiche restrittive rispetto all'impianto originario della legge, si consoliderebbe la valorizzazione del patrimonio edilizio appartenente ai cittadini la cui disponibilità economica sia stata in grado di intercettare con tempestività (ovvero con le precedenti proroghe) le misure di sostegno all'attività edilizia. E ciò rappresenterebbe un'apprezzabile ingerenza dei poteri pubblici nel normale andamento del mercato, a fronte dell'ancora sussistenti finalità individuate dal legislatore storico: rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e miglioramento della qualità architettonica, energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con le norme di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico della regione nonché di difesa del suolo, prevenzione del rischio sismico e accessibilità degli edifici".
Nell'ambito della discussione sono stati approvati alcuni emendamenti.
Con un emendamento presentato dai consiglieri Vincenzo Colonna, Sabino Zinni, Francesco Ventola ed altri, si stabilisce che possono essere effettuati gli ampliamenti agli edifici non residenziali limitatamente a quelli di volumetria massima pari a 1000 metri cubi.
La richiesta di eliminazione di un inciso prevista da un emendamento (primo firmatario Fabiano Amati), comporta la soluzione di una contraddizione del testo vigente. Allo stato esso prevede la possibilità di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona D) e con l'aumento volumetrico e quale destinazione, del 35% ai sensi dell'articolo 4, mentre preclude l'ampliamento del 20% per gli interventi sempre in zona D) ai sensi dell'articolo 3.
Un emendamento primo firmatario Enzo Colonna, prevede che gli edifici non residenziali non possono essere destinati ad uso residenziale qualora ricadano all'interno delle zone territoriali omogenee.
Non saranno possibili ampliamenti per più di una volta, mentre con la contrarietà del Governo è stato approvato un emendamento (Pentassuglia, Ventola, Amati), che stabilisce quanto segue: "gli interventi relativi ad edifici di cui al predetto comma (comma 6 articolo 5) possono essere realizzati dai proprietari delle singole unità immobiliari previo deposito di perizia da redigersi a cura di tecnico abilitato, attestante che l'ampliamento rientra nel limite della volumetria spettante al singolo proprietario, in applicazione delle vigenti tabelle millesimali relative al valore condominiale delle unità costituenti l'intero edificio".
Approvato un altro emendamento di Fabiano Amati, Donato Pentassuglia e Francesco Ventola ed altri che contiene una modifica che accorda la possibilità di beneficiare degli aumenti volumetrici previsti dalla legge anche nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione siano subordinati all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo. "Si risolve così – hanno sottolineato i firmatari – una distonia di disciplina tra gli interventi a permesso di costruire diretto (beneficiari della addizioni volumetriche) e gli interventi subordinati a strumenti urbanistici esecutivi (non beneficiari), per loro natura più compatibili con l'intento di funzionalità urbanistica degli interventi".
Introdotta altresì, con un emendamento, a firma di Vincenzo Colonna Sabino Zinni ed altri una modifica alla legge sui sottotetti (n 33 del 2007. In particolare il recupero abitativo dei sottotetti negli edifici condominiali è ammesso nel rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici. Ovvero se il sottotetto è parte comune l'intervento sarà ammissibile previa deliberazione condominiale ai sensi delle norme del codice civile, se invece il sottotetto è di proprietà individuale, l'intervento sarà ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione sempre nel rispetto delle norme del codice civile.