Politica
Mozione di sfiducia o dimissioni collettive? Ecco cosa cambia
L'analisi delle due alternative partendo dalle disposizioni di legge
Corato - mercoledì 4 settembre 2019
18.31
Alla vigilia della celebrazione della nona seduta di consiglio comunale, nella speranza che finalmente i lavori consiliari possano procedere, si è acceso il dibattito relativo allo strumento da adottare per determinare lo scioglimento anticipato del consiglio comunale.
Siamo a conoscenza della determinazione da parte del gruppo di Direzione Italia di farsi promotore delle dimissioni collettive della maggioranza dei consiglieri comunali che comporterebbero la caduta dell'amministrazione. A tale iniziativa, stando sempre ad indiscrezioni, oltre agli otto consiglieri di Direzione Italia aderirebbero i consiglieri comunali Cosimo Zitoli (gruppo misto) e Domenico Tedeschi (Idea). Sembra esclusa l'ipotesi che al gruppo dei dissidenti di centrodestra possano aderire i consiglieri di Fratelli d'Italia Enzo Mastrodonato e Riccardo Porro, seppur in dissidio con la segreteria del partito e in particolare con il segretario/assessore Giuseppe Cannillo.
Ancora non è chiaro, però, quale sia la nuova posizione alla luce dell'accordo stipulato tra le segreterie provinciali di FdI e Direzione Italia per un prosieguo dell'attività del sindaco D'Introno previo l'azzeramento della giunta e il ripristino degli accordi post elettorali sulla composizione dell'esecutivo.
Se i dieci consiglieri dissidenti decidessero di perseguire la linea delle dimissioni di massa dovranno contare sull'adesione di almeno altri tre consiglieri di opposizione.
Ed è proprio all'interno dell'opposizione che è nato il dibattito: mozione di sfiducia o aderire alle dimissioni di massa?
Secondo Bovino, Lotito e Longo lo strumento migliore da adottare è quello della mozione di sfiducia. Secondo Loizzo sarebbe opportuno partecipare alle dimissioni di massa. De Benedittis si limita a usare lo slogan "Al voto subito", definisce la mozione di sfiducia «Ottima idea che, però, in questa situazione, rischia di diventare un trucco per prendere tempo» ma non chiarisce la sua posizione. Nulla trapela circa le posizioni del Polo di Centro e di Emanuele Lenoci che non hanno partecipato al dibattito sullo strumento da utilizzare per sfiduciare il sindaco.
Riteniamo opportuno specificare la differenza che intercorre tra i due strumenti che, pur perseguendo lo stesso obiettivo, ossia la caduta dell'amministrazione, sono molto differenti tra di loro ed hanno significati politici molto interessanti.
Iniziamo col dire che lo strumento delle dimissioni collettive è regolato dall'articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali che cita testualmente: I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno quando (…) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: (…)cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia.
Le dimissioni contestuali di 13 consiglieri comunali, pertanto, determinerebbero lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Avendo le dimissioni effetto immediato anche lo scioglimento avverrebbe nel giro di poche ore, giusto il tempo della pubblicazione del decreto di scioglimento e la nomina di un commissario prefettizio.
Diversa la situazione per la mozione di sfiducia che è regolata dall'articolo 31 dello statuto comunale e contempla il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Inoltre, la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati (nel caso di Corato 10) e, soprattutto, ha dei tempi molto diversi rispetto alle dimissioni contestuali.
L'articolo 31 dello statuto, al terzo comma, precisa: "La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale riferisce immediatamente al Prefetto che provvede in via sostitutiva".
La mozione di sfiducia, per poter essere discussa dal consiglio comunale, deve essere inserita nell'ordine del giorno dei lavori consiliari.
Se i consiglieri comunali presentassero domani stesso una mozione di sfiducia, essa non potrebbe essere discussa prima del 15 settembre. Anzi, il termine ultimo per la sua discussione sarebbe il 5 ottobre.
Ciò, tra l'altro, potrebbe avvenire solo se si verificassero le circostanze che sinora non si sono mai verificate: presenza durante i lavori del consiglio comunale del numero legale e contestuale approvazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Tutto ciò dando per scontato che si decida di superare l'elezione del presidente del Consiglio Comunale e procedere alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno.
Non è da trascurare, inoltre, il fatto che una eventuale discussione e votazione della mozione di sfiducia potrebbe essere fissata ben oltre il tempo concesso dalla Prefettura per ottemperare all'approvazione dell'assestamento di bilancio. Uno dei motivi di scioglimento anticipato del consiglio comunale, infatti, vi è la non approvazione del bilancio.
L'articolo 141 del TUEL, al capo C, spiega che si provvede a scioglimento del consiglio comunale nell'ipotesi in cui «trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».
Siamo a conoscenza della determinazione da parte del gruppo di Direzione Italia di farsi promotore delle dimissioni collettive della maggioranza dei consiglieri comunali che comporterebbero la caduta dell'amministrazione. A tale iniziativa, stando sempre ad indiscrezioni, oltre agli otto consiglieri di Direzione Italia aderirebbero i consiglieri comunali Cosimo Zitoli (gruppo misto) e Domenico Tedeschi (Idea). Sembra esclusa l'ipotesi che al gruppo dei dissidenti di centrodestra possano aderire i consiglieri di Fratelli d'Italia Enzo Mastrodonato e Riccardo Porro, seppur in dissidio con la segreteria del partito e in particolare con il segretario/assessore Giuseppe Cannillo.
Ancora non è chiaro, però, quale sia la nuova posizione alla luce dell'accordo stipulato tra le segreterie provinciali di FdI e Direzione Italia per un prosieguo dell'attività del sindaco D'Introno previo l'azzeramento della giunta e il ripristino degli accordi post elettorali sulla composizione dell'esecutivo.
Se i dieci consiglieri dissidenti decidessero di perseguire la linea delle dimissioni di massa dovranno contare sull'adesione di almeno altri tre consiglieri di opposizione.
Ed è proprio all'interno dell'opposizione che è nato il dibattito: mozione di sfiducia o aderire alle dimissioni di massa?
Secondo Bovino, Lotito e Longo lo strumento migliore da adottare è quello della mozione di sfiducia. Secondo Loizzo sarebbe opportuno partecipare alle dimissioni di massa. De Benedittis si limita a usare lo slogan "Al voto subito", definisce la mozione di sfiducia «Ottima idea che, però, in questa situazione, rischia di diventare un trucco per prendere tempo» ma non chiarisce la sua posizione. Nulla trapela circa le posizioni del Polo di Centro e di Emanuele Lenoci che non hanno partecipato al dibattito sullo strumento da utilizzare per sfiduciare il sindaco.
Riteniamo opportuno specificare la differenza che intercorre tra i due strumenti che, pur perseguendo lo stesso obiettivo, ossia la caduta dell'amministrazione, sono molto differenti tra di loro ed hanno significati politici molto interessanti.
Iniziamo col dire che lo strumento delle dimissioni collettive è regolato dall'articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali che cita testualmente: I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con d.P.R., su proposta del Ministro dell'interno quando (…) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: (…)cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia.
Le dimissioni contestuali di 13 consiglieri comunali, pertanto, determinerebbero lo scioglimento anticipato del consiglio comunale. Avendo le dimissioni effetto immediato anche lo scioglimento avverrebbe nel giro di poche ore, giusto il tempo della pubblicazione del decreto di scioglimento e la nomina di un commissario prefettizio.
Diversa la situazione per la mozione di sfiducia che è regolata dall'articolo 31 dello statuto comunale e contempla il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
Inoltre, la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati (nel caso di Corato 10) e, soprattutto, ha dei tempi molto diversi rispetto alle dimissioni contestuali.
L'articolo 31 dello statuto, al terzo comma, precisa: "La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Generale riferisce immediatamente al Prefetto che provvede in via sostitutiva".
La mozione di sfiducia, per poter essere discussa dal consiglio comunale, deve essere inserita nell'ordine del giorno dei lavori consiliari.
Se i consiglieri comunali presentassero domani stesso una mozione di sfiducia, essa non potrebbe essere discussa prima del 15 settembre. Anzi, il termine ultimo per la sua discussione sarebbe il 5 ottobre.
Ciò, tra l'altro, potrebbe avvenire solo se si verificassero le circostanze che sinora non si sono mai verificate: presenza durante i lavori del consiglio comunale del numero legale e contestuale approvazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Tutto ciò dando per scontato che si decida di superare l'elezione del presidente del Consiglio Comunale e procedere alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno.
Non è da trascurare, inoltre, il fatto che una eventuale discussione e votazione della mozione di sfiducia potrebbe essere fissata ben oltre il tempo concesso dalla Prefettura per ottemperare all'approvazione dell'assestamento di bilancio. Uno dei motivi di scioglimento anticipato del consiglio comunale, infatti, vi è la non approvazione del bilancio.
L'articolo 141 del TUEL, al capo C, spiega che si provvede a scioglimento del consiglio comunale nell'ipotesi in cui «trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio».