Politica
Le amministrative a Corato saranno nel 2026: il chiarimento del Ministero dell'Interno
Circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: il caso riguarda anche le comunali coratine
Corato - lunedì 9 dicembre 2024
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Elezioni amministrative a Corato so terranno nel 2026: la recente circolare numero 83 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha fugato ogni dubbio: la comunicazione del 6 dicembre chiarisce che i Comuni che sono andati al voto nelle sessioni autunnali nel 2020 e nel 2021 andranno naturalmente al voto rispettivamente nella primavera del 2026 e del 2027.
Nel documento si richiama come la materia delle elezioni amministrative comunali sia in via generale regolata dall'articolo 1 primo comma, della legge 182 del 7 giugno 1991, che recita che "le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre".
Le norme urgenti in materia sanitaria, che fecero slittare la tornata elettorale all'autunno del 2021 "nulla hanno disposto in merito ai termini del rinnovo elettorale degli enti interessati al differimento del voto e, pertanto, appare necessario richiamare per i comuni delle Regioni a statuto ordinario la disciplina statale sulla durata dei mandati elettivi e sui tempi di rinnovazione degli organi", scrive nella circolare il Ministero dell'Interno. "A tal riguardo – anche secondo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 23 marzo 2023 – si ritiene torni ad applicarsi la disciplina ordinaria di cui alla citata Legge del 1991, con i correlati risvolti pratici che discendono dalle previsioni in esso contenute, qualora appunto il mandato quinquennale degli organi scada nel secondo semestre: e cioè la proroga del mandato fino alla primavera dell'anno successivo. In conclusione, considerato che il mandato quinquennale dei Comuni in questione si esaurisce nel secondo semestre del 2025, nel caso delle elezioni tenutesi nel 2020, e nel secondo semestre del 2026 per le elezioni tenutesi nel 2021, il rinnovo elettivo di quegli Enti dovrà rispettivamente svolgersi, ai sensi dell'unica disposizione applicabile, ossia l'art. 1 comma 1, della L. 182/1991, nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile-15 giugno dell'anno successivo al compimento del quinquennio e, quindi: nella primavera del 2026, per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020".
Nel documento si richiama come la materia delle elezioni amministrative comunali sia in via generale regolata dall'articolo 1 primo comma, della legge 182 del 7 giugno 1991, che recita che "le elezioni dei Consigli comunali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre".
Le norme urgenti in materia sanitaria, che fecero slittare la tornata elettorale all'autunno del 2021 "nulla hanno disposto in merito ai termini del rinnovo elettorale degli enti interessati al differimento del voto e, pertanto, appare necessario richiamare per i comuni delle Regioni a statuto ordinario la disciplina statale sulla durata dei mandati elettivi e sui tempi di rinnovazione degli organi", scrive nella circolare il Ministero dell'Interno. "A tal riguardo – anche secondo il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 23 marzo 2023 – si ritiene torni ad applicarsi la disciplina ordinaria di cui alla citata Legge del 1991, con i correlati risvolti pratici che discendono dalle previsioni in esso contenute, qualora appunto il mandato quinquennale degli organi scada nel secondo semestre: e cioè la proroga del mandato fino alla primavera dell'anno successivo. In conclusione, considerato che il mandato quinquennale dei Comuni in questione si esaurisce nel secondo semestre del 2025, nel caso delle elezioni tenutesi nel 2020, e nel secondo semestre del 2026 per le elezioni tenutesi nel 2021, il rinnovo elettivo di quegli Enti dovrà rispettivamente svolgersi, ai sensi dell'unica disposizione applicabile, ossia l'art. 1 comma 1, della L. 182/1991, nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile-15 giugno dell'anno successivo al compimento del quinquennio e, quindi: nella primavera del 2026, per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2020".