Cronaca
La Corte dei Conti condanna l'ex sindaco Perrone e il segretario generale per danno erariale
La cifra da rifondere si aggira sui 60mila euro. Contestato il contratto con l'ex componente staff Maria Fiore
Corato - martedì 30 maggio 2017
15.14
La vicenda legata all'ispezione del Ministero delle Finanze al Comune di Corato che portò alla luce una serie di presunte irregolarità circa l'amministrazione delle finanze del Comune sta avendo il suo corso.
Una delle tante contestazioni elevate dal Mef all'indirizzo del Comune di Corato ha riguardato il rapporto di collaborazione che si era instaurato con l'ex dipendente comunale Maria Fiore (già titolare di un ulteriore incarico) inserita dall'allora sindaco Luigi Perrone nel suo staff come consulente in materia di servizi demografici, appalti, contrattualità, contenzioso, assumendola con contratto di collaborazione continuativa. Ed è proprio su questo rapporto di lavoro che si è pronunciata la sezione regionale della Corte dei Conti condannando l'ex sindaco Perrone ed il segretario generale dott. D'Introno a rifondere le casse comunali per 60.975,80 euro in parti uguali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
I fatti contestati a Perrone e D'Introno risalgono al 2008, quando la dott.ssa Fiore fu assunta nello staff del Sindaco Perrone con contratto di collaborazione continuativa con un compenso, maturato sino al giugno 2013, di 230.167,64 euro.
Secondo i giudici della Corte dei Conti, però, l'assunzione con contratto di collaborazione continuativa della dott.ssa Fiore sarebbe illegittima e «senza alcuna considerazione in ordine alla esistenza dei presupposti normativi».
Le accuse
La prima delle accuse mosse dal PM è quella di aver assunto la dott.ssa Fiore quale componente dell'ufficio di staff del Sindaco mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non con contratto a tempo determinato come previsto dalla normativa.
La seconda delle accuse riguarda i compensi. «La spesa sostenuta per l'incarico in questione è stata di gran lunga superiore a quella che avrebbe potuto al limite sostenersi qualora la Dott.ssa Fiore fosse stata assunta a tempo determinato come unità di personale di categoria D3» si legge negli atti ufficiali.
La terza irregolarità riscontrata dall'accusa attiene all'età della dottoressa. «Ulteriore motivo di censura, riguarda il fatto che al momento del conferimento dell'incarico la dott.ssa Fiore avesse giá compiuto 65 anni di etá, per cui risultava superato il limite per la permanenza in servizio» si legge ancora nelle carte.
«Emerge evidente, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, secondo il Procuratore regionale, la responsabilità del Sindaco, che, con proprio decreto n.10 del 16 Giugno 2008, ha posto in essere la nomina illegittima senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi, nonchè del segretario generale p.t. che nel porre in essere l'attività consequenziale della stipula del contratto nulla ha eccepito in ordine agli evidenti e macroscopici vizi, sia in ordine al quantum, sia in ordine alle modalità di affidamento dell'incarico in questione. Conclude il P.M. contabile, quindi, nel senso che la colpa grave risulti chiaramente in ragione del grave dispregio delle disposizioni normative poste in essere dagli odierni convenuti».
La linea difensiva
La linea difensiva tenuta dall'avv. Ugo Patroni Griffi, che ha difeso l'ex sindaco Perrone, si è fondata sulla contestazione della tesi per la quale il TUEL «vieterebbe l'instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro che non siano quelle riconducibili al lavoro subordinato»; sul fatto che «il Comune di Corato era nel 2008 sotto organico (rispetto alla pianta organica che prevedeva 251 dipendenti in servizio ne erano solo 155)» e che pertanto non si potesse ricorrere all'utilizzo di personale interno e che «(l'ex sindaco, ndr)si è fidato dei pareri forniti dai responsabili dei settori competenti, tra cui il visto per l'assunzione dell'impegno di spesa. Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, che il convenuto era in possesso della sola licenza elementare, a denotare la scarsa preparazione giuridica del medesimo».
La difesa del dott. D'Introno è invece stata curata dall'avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi che ha eccepito in via preliminare, la prescrizione parziale del credito azionato in giudizio, in relazione ai compensi riscossi dalla dott.ssa Fiore sino 4 febbraio 2011.
Punto di forza della linea di difesa è stata l'interpretazione dell'art. 90 del TUEL «nel senso della duplice possibilità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/lavoro subordinato, e la compatibilità del rapporto di co.co. con l'esercizio della funzione amministrativa»
Inoltre il legale ha eccepito che «la determinazione del compenso è stata frutto del "concerto", essenzialmente del dirigente del personale e dell'ufficio finanziario, nonchè del Sindaco. Infine, che il divieto di conferire incarichi pubblici a personale in quiescenza non potrebbe riguardare la dott.ssa Fiore che non è stata di certo contrattualizzata come dirigente»
La sentenza
I giudici della Corte dei Conti hanno accolto l'eccezione relativa al tipo di contratto stipulato con la dott.ssa Fiore che non poteva essere un contratto di collaborazione continuativa, ma doveva avere i requisiti del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. «Nel caso di specie, infatti, a fronte del conferimento dell'incarico di co.co.co. è stata prevista la corresponsione annua di un compenso pari a euro 52.500,00, superiore al trattamento stipendiale previsto per la categoria D3, che prevede, con decorrenza 1.7.2008, una retribuzione annua di euro 25.589,66 (incrementata a euro 25.666,14, con decorrenza 1.7.2008 e a euro 26.366,32, con decorrenza 1.1.2009)» si legge nella sentenza.
E ancora: «Il Collegio ravvisa, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale tanto nei confronti del Sindaco quanto nei confronti del Segretario comunale, per entrambi in termini di colpa grave. Con riferimento alla posizione del Sindaco, va sottolineato che nel caso di specie egli si è reso parte attiva nel procedere alla nomina di una collaboratrice esterna, esercitando una attribuzione amministrativa che non gli competeva. Si verte, cioè, in un caso in cui è lo stesso organo politico che ha agito in prima persona, mentre gli uffici amministrativi paiono avere espletato funzioni di supporto strumentale sul piano istruttorio alla sua decisione. Depone in tal senso la circostanza della contemporanea nomina e stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa».
E, in riferimento all'eccezione sollevata dall'avv. Patroni Griffi circa la scarsa preparazione giuridica dell'ex Sindaco, la sentenza recita: «Non ha pregio l'eccezione formulata in merito alla scarsa preparazione giuridica del Sindaco, perchè in possesso della sola licenza elementare. (...) Proprio la circostanza che egli riferisca di avere un titolo di studio non adeguato avrebbe dovuto indurlo, quindi, ad una maggiore attenzione nell'adozione di scelte particolarmente rilevanti sul piano economico e ad attrezzarsi meglio sul piano conoscitivo: ciò gli avrebbe verosimilmente consentito di non indicare espressamente nel decreto sindacale il ricorso, quale incarico, al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa».
Quanto alla posizione del segretario generale, nella sentenza si legge: «Anche con riferimento al Segretario comunale si ravvisa una ipotesi di colpa grave, stante il livello tecnicoprofessionale di riferimento (...) Il Segretario comunale, nel caso di specie, avrebbe dovuto rilevare, nella sua qualificata posizione di consulente giuridico-amministrativo, la violazione dell'art. 90 cit. e segnalare al Sindaco l'impossibilità giuridica di procedere alla stipula del contratto, in ossequio agli obblighi chiaramente connessi con la carica rivestita».
Accolta, invece, l'eccezione di prescrizione, in quanto risultano prescritte le annualità 2008, 2009, 2010. «Il danno risarcibile deve essere rideterminato con riferimento al periodo residuo - dal 2011 sino a giugno 2013. (...) Deve quindi porsi a carico di Perrone Luigi e D'Introno Luigi il danno complessivo di euro 60.975,80»
Una delle tante contestazioni elevate dal Mef all'indirizzo del Comune di Corato ha riguardato il rapporto di collaborazione che si era instaurato con l'ex dipendente comunale Maria Fiore (già titolare di un ulteriore incarico) inserita dall'allora sindaco Luigi Perrone nel suo staff come consulente in materia di servizi demografici, appalti, contrattualità, contenzioso, assumendola con contratto di collaborazione continuativa. Ed è proprio su questo rapporto di lavoro che si è pronunciata la sezione regionale della Corte dei Conti condannando l'ex sindaco Perrone ed il segretario generale dott. D'Introno a rifondere le casse comunali per 60.975,80 euro in parti uguali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
I fatti contestati a Perrone e D'Introno risalgono al 2008, quando la dott.ssa Fiore fu assunta nello staff del Sindaco Perrone con contratto di collaborazione continuativa con un compenso, maturato sino al giugno 2013, di 230.167,64 euro.
Secondo i giudici della Corte dei Conti, però, l'assunzione con contratto di collaborazione continuativa della dott.ssa Fiore sarebbe illegittima e «senza alcuna considerazione in ordine alla esistenza dei presupposti normativi».
Le accuse
La prima delle accuse mosse dal PM è quella di aver assunto la dott.ssa Fiore quale componente dell'ufficio di staff del Sindaco mediante un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e non con contratto a tempo determinato come previsto dalla normativa.
La seconda delle accuse riguarda i compensi. «La spesa sostenuta per l'incarico in questione è stata di gran lunga superiore a quella che avrebbe potuto al limite sostenersi qualora la Dott.ssa Fiore fosse stata assunta a tempo determinato come unità di personale di categoria D3» si legge negli atti ufficiali.
La terza irregolarità riscontrata dall'accusa attiene all'età della dottoressa. «Ulteriore motivo di censura, riguarda il fatto che al momento del conferimento dell'incarico la dott.ssa Fiore avesse giá compiuto 65 anni di etá, per cui risultava superato il limite per la permanenza in servizio» si legge ancora nelle carte.
«Emerge evidente, dunque, alla luce di quanto sopra esposto, secondo il Procuratore regionale, la responsabilità del Sindaco, che, con proprio decreto n.10 del 16 Giugno 2008, ha posto in essere la nomina illegittima senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti normativi, nonchè del segretario generale p.t. che nel porre in essere l'attività consequenziale della stipula del contratto nulla ha eccepito in ordine agli evidenti e macroscopici vizi, sia in ordine al quantum, sia in ordine alle modalità di affidamento dell'incarico in questione. Conclude il P.M. contabile, quindi, nel senso che la colpa grave risulti chiaramente in ragione del grave dispregio delle disposizioni normative poste in essere dagli odierni convenuti».
La linea difensiva
La linea difensiva tenuta dall'avv. Ugo Patroni Griffi, che ha difeso l'ex sindaco Perrone, si è fondata sulla contestazione della tesi per la quale il TUEL «vieterebbe l'instaurazione di altre tipologie di rapporto di lavoro che non siano quelle riconducibili al lavoro subordinato»; sul fatto che «il Comune di Corato era nel 2008 sotto organico (rispetto alla pianta organica che prevedeva 251 dipendenti in servizio ne erano solo 155)» e che pertanto non si potesse ricorrere all'utilizzo di personale interno e che «(l'ex sindaco, ndr)si è fidato dei pareri forniti dai responsabili dei settori competenti, tra cui il visto per l'assunzione dell'impegno di spesa. Inoltre, sempre sotto il profilo soggettivo, che il convenuto era in possesso della sola licenza elementare, a denotare la scarsa preparazione giuridica del medesimo».
La difesa del dott. D'Introno è invece stata curata dall'avv.Vincenzo Caputi Jambrenghi che ha eccepito in via preliminare, la prescrizione parziale del credito azionato in giudizio, in relazione ai compensi riscossi dalla dott.ssa Fiore sino 4 febbraio 2011.
Punto di forza della linea di difesa è stata l'interpretazione dell'art. 90 del TUEL «nel senso della duplice possibilità di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/lavoro subordinato, e la compatibilità del rapporto di co.co. con l'esercizio della funzione amministrativa»
Inoltre il legale ha eccepito che «la determinazione del compenso è stata frutto del "concerto", essenzialmente del dirigente del personale e dell'ufficio finanziario, nonchè del Sindaco. Infine, che il divieto di conferire incarichi pubblici a personale in quiescenza non potrebbe riguardare la dott.ssa Fiore che non è stata di certo contrattualizzata come dirigente»
La sentenza
I giudici della Corte dei Conti hanno accolto l'eccezione relativa al tipo di contratto stipulato con la dott.ssa Fiore che non poteva essere un contratto di collaborazione continuativa, ma doveva avere i requisiti del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. «Nel caso di specie, infatti, a fronte del conferimento dell'incarico di co.co.co. è stata prevista la corresponsione annua di un compenso pari a euro 52.500,00, superiore al trattamento stipendiale previsto per la categoria D3, che prevede, con decorrenza 1.7.2008, una retribuzione annua di euro 25.589,66 (incrementata a euro 25.666,14, con decorrenza 1.7.2008 e a euro 26.366,32, con decorrenza 1.1.2009)» si legge nella sentenza.
E ancora: «Il Collegio ravvisa, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale tanto nei confronti del Sindaco quanto nei confronti del Segretario comunale, per entrambi in termini di colpa grave. Con riferimento alla posizione del Sindaco, va sottolineato che nel caso di specie egli si è reso parte attiva nel procedere alla nomina di una collaboratrice esterna, esercitando una attribuzione amministrativa che non gli competeva. Si verte, cioè, in un caso in cui è lo stesso organo politico che ha agito in prima persona, mentre gli uffici amministrativi paiono avere espletato funzioni di supporto strumentale sul piano istruttorio alla sua decisione. Depone in tal senso la circostanza della contemporanea nomina e stipulazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa».
E, in riferimento all'eccezione sollevata dall'avv. Patroni Griffi circa la scarsa preparazione giuridica dell'ex Sindaco, la sentenza recita: «Non ha pregio l'eccezione formulata in merito alla scarsa preparazione giuridica del Sindaco, perchè in possesso della sola licenza elementare. (...) Proprio la circostanza che egli riferisca di avere un titolo di studio non adeguato avrebbe dovuto indurlo, quindi, ad una maggiore attenzione nell'adozione di scelte particolarmente rilevanti sul piano economico e ad attrezzarsi meglio sul piano conoscitivo: ciò gli avrebbe verosimilmente consentito di non indicare espressamente nel decreto sindacale il ricorso, quale incarico, al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa».
Quanto alla posizione del segretario generale, nella sentenza si legge: «Anche con riferimento al Segretario comunale si ravvisa una ipotesi di colpa grave, stante il livello tecnicoprofessionale di riferimento (...) Il Segretario comunale, nel caso di specie, avrebbe dovuto rilevare, nella sua qualificata posizione di consulente giuridico-amministrativo, la violazione dell'art. 90 cit. e segnalare al Sindaco l'impossibilità giuridica di procedere alla stipula del contratto, in ossequio agli obblighi chiaramente connessi con la carica rivestita».
Accolta, invece, l'eccezione di prescrizione, in quanto risultano prescritte le annualità 2008, 2009, 2010. «Il danno risarcibile deve essere rideterminato con riferimento al periodo residuo - dal 2011 sino a giugno 2013. (...) Deve quindi porsi a carico di Perrone Luigi e D'Introno Luigi il danno complessivo di euro 60.975,80»