Cronaca
L'Asipu risponde a Strippoli: «Riformuli la richiesta in termini effettivamente esaudibili»
La replica dell'Azienda alla nota del rag. Cataldo Strippoli
Corato - giovedì 1 marzo 2018
11.53
Avendo appreso, dalla lettura degli organi di stampa, di considerazioni inerenti l'esito del giudizio avente R.G. n. 993/2017 e definito con sentenza di primo grado n. 234/2018 innanzi al TAR di Bari e, ritenendo l'interpretazione data della sentenza assolutamente parziale e fuorviante, si intende replicare nel modo che segue.
Prima di ogni altra considerazione e prima di giungere a considerazioni che ineriscano la citata sentenza e l'esito del giudizio sopra citato è il caso di rilevare che non corrisponde affatto al vero la circostanza che l'Asipu avrebbe opposto un "perentorio diniego" alla massiva richiesta di documenti avanzata dal Rag. Strippoli.
Tanto perché, L'Asipu s.r.l. nell'opporre il diniego alle richieste avanzate dall'istante così concludeva: "…Concludendo, alla luce delle motivazioni puntualmente espresse, nonché delle norme legislative ed attuative richiamate e con la vivida speranza che l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non si tramuti in richieste ultronee, pretestuose, atte a paralizzare, intralciare e rallentare l'attività ed il servizio svolto comportando un abuso del diritto stesso, si ritiene di rigettare la richiesta del Rag. Strippoli così come formulata…" lasciando chiaramente intendere all'istante che la mole dei documenti richiesti (documentazione societaria di ogni tipo relativa agli ultimi cinque anni) era tale per cui non era materialmente possibile darvi corso senza paralizzare totalmente gli uffici dell'Azienda a detrimento dei servizi resi ai cittadini.
Di quanto appena affermato costituisce prova documentale a supporto la nota presidenziale di cui al prot. 3024 del 12.07.2017 in cui è possibile riscontrare quanto affermato. Sarebbe bastato che, dopo il diniego per i motivi esposti e dopo l'invito (implicito ma evidente nell'uso della locuzione "…così come formulata…") il Rag. Strippoli avesse ridimensionato o, quantomeno "frazionato" nel tempo la sua richiesta per dar corso alle sue richieste senza compromettere il funzionamento degli apparati amministrativi della Società ASIPU s.r.l. Per contro, è arrivato direttamente il ricorso proposto al TAR dal Rag. Strippoli con conseguente onere per la Società ASIPU s.r.l. di nominare un difensore, nella persona dell'Avv. Luigi Maldera con studio in Trani, e di costituirsi in giudizio per spiegare le proprie ragioni. Prima della sentenza, nei propri scritti di causa, la Società ASIPU s.r.l., comunque aveva inteso rilevare che: "…Infatti, questa difesa tecnica non può non celare la propria perplessità dinanzi alla spiegata iniziativa giurisdizionale attivata da controparte, la quale ben poteva essere elusa con la semplice reiterazione dell'istanza da parte del ricorrente, confacente ai ragguagli già contenuti in seno alla nota prot. n. 3024 del 12.07.2017 a firma del Presidente della Società ASIPU s.r.l., con esiti certamente meno defatiganti per l'Organo Giurisdizionale oggi investito della presente controversia…"
A supporto di quanto asserito si cita la pag. n. 5 della comparsa in giudizio della Società A.S.I.P.U. s.r.l. La sentenza, sbandierata negli articoli letti e contestati con la presente nota, in buona o in mala fede, è sicuramente male interpretata; perché, rispetto al diniego opposto dalla Società ASIPU S.R.L. a causa della mole dei documenti richiesti il TAR BARI al punto 6.8.2. della motivazione ha così statuito: "…Merita condivisione, invece, il profilo motivazionale relativo alla massa dei documenti richiesti, relativi agli ultimi cinque anni di attività amministrativa (bilanci societari; verbali del consiglio di amministrazione relativi agli incarichi assegnati; fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri Iva acquisti, registri Iva vendite, libro giornale, partitari, cedolini paga; contratti di lavoro del personale e dei collaboratori ASIPU, nonché contratti con Agenzie interinali). Il diniego opposto, -motivato con il riferimento alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici – non può ritenersi tout court infondato […] 6.8.5.
Nel caso di specie, l'istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente effettivamente afferisce ad un numero irragionevole di documenti (si pensi soltanto ai cedolini paga degli ultimi cinque anni; alle fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri iva acquisti, registri iva vendite degli ultimi cinque anni) per cui il diniego opposto con riferimento alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non può ritenersi, in linea di principio, erroneo od infondato…" Abbiamo ritenuto di riportare i passi significativi della sentenza citata sugli organi di stampa in quanto si ritiene che il modo migliore e più efficace di fugare interpretazioni faziose e parziali di un testo sia quello di sottoporre lo stesso all'attenzione del lettore.
Quello che emerge dalla lettura integrale della sentenza del TAR è il fatto di non aver evitato il contenzioso operando un preventivo dialogo prima di optare per il diniego del diritto; ma, sotto tale profilo, ci sia consentito replicare che: a) il contenzioso è stato introdotto dal Rag. Strippoli che, anziché rimodulare la richiesta ha subito presentato ricorso; b) L'Asipu s.r.l., nel provvedimento di rigetto, aveva chiaramente fatto intendere che il rigetto atteneva quella richiesta "…così come formulata…" lasciando aperta la possibilità di riformulare la richiesta in termini effettivamente esaudibili.
Prima di ogni altra considerazione e prima di giungere a considerazioni che ineriscano la citata sentenza e l'esito del giudizio sopra citato è il caso di rilevare che non corrisponde affatto al vero la circostanza che l'Asipu avrebbe opposto un "perentorio diniego" alla massiva richiesta di documenti avanzata dal Rag. Strippoli.
Tanto perché, L'Asipu s.r.l. nell'opporre il diniego alle richieste avanzate dall'istante così concludeva: "…Concludendo, alla luce delle motivazioni puntualmente espresse, nonché delle norme legislative ed attuative richiamate e con la vivida speranza che l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non si tramuti in richieste ultronee, pretestuose, atte a paralizzare, intralciare e rallentare l'attività ed il servizio svolto comportando un abuso del diritto stesso, si ritiene di rigettare la richiesta del Rag. Strippoli così come formulata…" lasciando chiaramente intendere all'istante che la mole dei documenti richiesti (documentazione societaria di ogni tipo relativa agli ultimi cinque anni) era tale per cui non era materialmente possibile darvi corso senza paralizzare totalmente gli uffici dell'Azienda a detrimento dei servizi resi ai cittadini.
Di quanto appena affermato costituisce prova documentale a supporto la nota presidenziale di cui al prot. 3024 del 12.07.2017 in cui è possibile riscontrare quanto affermato. Sarebbe bastato che, dopo il diniego per i motivi esposti e dopo l'invito (implicito ma evidente nell'uso della locuzione "…così come formulata…") il Rag. Strippoli avesse ridimensionato o, quantomeno "frazionato" nel tempo la sua richiesta per dar corso alle sue richieste senza compromettere il funzionamento degli apparati amministrativi della Società ASIPU s.r.l. Per contro, è arrivato direttamente il ricorso proposto al TAR dal Rag. Strippoli con conseguente onere per la Società ASIPU s.r.l. di nominare un difensore, nella persona dell'Avv. Luigi Maldera con studio in Trani, e di costituirsi in giudizio per spiegare le proprie ragioni. Prima della sentenza, nei propri scritti di causa, la Società ASIPU s.r.l., comunque aveva inteso rilevare che: "…Infatti, questa difesa tecnica non può non celare la propria perplessità dinanzi alla spiegata iniziativa giurisdizionale attivata da controparte, la quale ben poteva essere elusa con la semplice reiterazione dell'istanza da parte del ricorrente, confacente ai ragguagli già contenuti in seno alla nota prot. n. 3024 del 12.07.2017 a firma del Presidente della Società ASIPU s.r.l., con esiti certamente meno defatiganti per l'Organo Giurisdizionale oggi investito della presente controversia…"
A supporto di quanto asserito si cita la pag. n. 5 della comparsa in giudizio della Società A.S.I.P.U. s.r.l. La sentenza, sbandierata negli articoli letti e contestati con la presente nota, in buona o in mala fede, è sicuramente male interpretata; perché, rispetto al diniego opposto dalla Società ASIPU S.R.L. a causa della mole dei documenti richiesti il TAR BARI al punto 6.8.2. della motivazione ha così statuito: "…Merita condivisione, invece, il profilo motivazionale relativo alla massa dei documenti richiesti, relativi agli ultimi cinque anni di attività amministrativa (bilanci societari; verbali del consiglio di amministrazione relativi agli incarichi assegnati; fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri Iva acquisti, registri Iva vendite, libro giornale, partitari, cedolini paga; contratti di lavoro del personale e dei collaboratori ASIPU, nonché contratti con Agenzie interinali). Il diniego opposto, -motivato con il riferimento alla compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione, per il carico di lavoro ragionevolmente ed ordinariamente esigibile dagli uffici – non può ritenersi tout court infondato […] 6.8.5.
Nel caso di specie, l'istanza di accesso civico generalizzato presentata dal ricorrente effettivamente afferisce ad un numero irragionevole di documenti (si pensi soltanto ai cedolini paga degli ultimi cinque anni; alle fatture riguardanti acquisti e vendite, con annesse stampe dei registri iva acquisti, registri iva vendite degli ultimi cinque anni) per cui il diniego opposto con riferimento alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione, non può ritenersi, in linea di principio, erroneo od infondato…" Abbiamo ritenuto di riportare i passi significativi della sentenza citata sugli organi di stampa in quanto si ritiene che il modo migliore e più efficace di fugare interpretazioni faziose e parziali di un testo sia quello di sottoporre lo stesso all'attenzione del lettore.
Quello che emerge dalla lettura integrale della sentenza del TAR è il fatto di non aver evitato il contenzioso operando un preventivo dialogo prima di optare per il diniego del diritto; ma, sotto tale profilo, ci sia consentito replicare che: a) il contenzioso è stato introdotto dal Rag. Strippoli che, anziché rimodulare la richiesta ha subito presentato ricorso; b) L'Asipu s.r.l., nel provvedimento di rigetto, aveva chiaramente fatto intendere che il rigetto atteneva quella richiesta "…così come formulata…" lasciando aperta la possibilità di riformulare la richiesta in termini effettivamente esaudibili.