Attualità
Green Pass e vaccinazione, estesi gli obblighi per strutture residenziali
Quanto stabilito dal decreto del 10 settembre in merito a scuola, università e strutture sanitarie e socio assistenziali
Corato - giovedì 16 settembre 2021
Comunicato Stampa
Il Decreto legge n. 122 del 10 settembre 2021 estende l'utilizzo delle Certificazioni verdi digitali Covid-19 (Green pass) in ambito scolastico, universitario e introduce l'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Scuola
Fino al 31 dicembre chi entra nelle strutture del sistema nazionale di istruzione e di formazione deve possedere la Certificazione verde Covid-19. La misura si applica anche ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS).
Sono esclusi gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione (ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori) e le persone esentate dalla campagna vaccinale con certificazione medica redatta secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso della certificazione; nel caso in cui l'accesso sia dovuto a motivi di servizio o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Università
Chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale universitario deve essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.
I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il requisito con controlli a campione. Nel caso in cui l'accesso sia dovuto a motivi di servizio o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Sono esentati coloro che risultano esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie
Dal 10 ottobre è introdotto l'obbligo della vaccinazione contro il coronavirus per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavoro.
La misura non si applica alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Scuola
Fino al 31 dicembre chi entra nelle strutture del sistema nazionale di istruzione e di formazione deve possedere la Certificazione verde Covid-19. La misura si applica anche ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS) e agli Istituti tecnici superiori (ITS).
Sono esclusi gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione (ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori) e le persone esentate dalla campagna vaccinale con certificazione medica redatta secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso della certificazione; nel caso in cui l'accesso sia dovuto a motivi di servizio o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Università
Chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale universitario deve essere in possesso della Certificazione verde Covid-19.
I responsabili delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono tenuti a verificare il requisito con controlli a campione. Nel caso in cui l'accesso sia dovuto a motivi di servizio o lavoro, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
Sono esentati coloro che risultano esonerati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie
Dal 10 ottobre è introdotto l'obbligo della vaccinazione contro il coronavirus per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavoro.
La misura non si applica alle persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.