Attualità
Gli esercenti possono richiedere i documenti oltre il Green Pass. I chiarimenti del Viminale
Passo indietro avallato anche da una risposta del garante della privacy
Corato - mercoledì 11 agosto 2021
11.34
Dopo le dichiarazioni della ministra Lamorgese di qualche giorno fa, arriva la circolare del Viminale che chiarisce come dovranno essere effettuati nei locali i controlli relativo al green pass.
La circolare può essere definita un passo indietro da parte del Ministero dell'Interno, anche in seguito a quanto risposto alla Regione Piemonte dal garante della privacy.
Infatti, nella circolare esplicativa si legge: «In merito all'applicazione del citato comma 4 (si fa riferimento al DPCM del 17 giugno scorso) giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali. [...] Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente. Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019».
Diverso, quindi, quanto riportato nella circolare da quanto dichiarato dal Ministro, in quanto gli esercenti a loro discrezionalità possono richiedere il documento di identità, esattamente come accade in caso di vendita di alcolici a persone che possono sembrare non maggiorenni.
D'altronde, la già citata risposta alla Regione Piemonte del garante privacy recita: «È consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità».
Per cui da oggi per andare al bar o al ristorante ricordatevi non solo il green pass, ma anche il documento di identità.
La circolare può essere definita un passo indietro da parte del Ministero dell'Interno, anche in seguito a quanto risposto alla Regione Piemonte dal garante della privacy.
Infatti, nella circolare esplicativa si legge: «In merito all'applicazione del citato comma 4 (si fa riferimento al DPCM del 17 giugno scorso) giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione. La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi. È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali. [...] Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente. Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti steward, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019».
Diverso, quindi, quanto riportato nella circolare da quanto dichiarato dal Ministro, in quanto gli esercenti a loro discrezionalità possono richiedere il documento di identità, esattamente come accade in caso di vendita di alcolici a persone che possono sembrare non maggiorenni.
D'altronde, la già citata risposta alla Regione Piemonte del garante privacy recita: «È consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità».
Per cui da oggi per andare al bar o al ristorante ricordatevi non solo il green pass, ma anche il documento di identità.