Vito Bovino
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Politica

Giunta incompleta, Nuova Umanità interpella il Prefetto: «Atti impugnabili»

Presentata nota a firma dei consiglieri Vito e Michele Bovino

Con una nota inviata all'attenzione del prefetto di Bari, i consiglieri comunali Vito Bovino e Michele Bovino hanno portato all'attenzione la presunta violazione della legge Delrio rispetto alla formazione della giunta comunale, dopo le dimissione dell'assessore Federica Buonsante.

Da oltre tre mesi, infatti, la giunta opera in composizione non completa e con una rappresentanza di genere femminile inferiore per percentuale al numero stabilito dalla normativa nazionale. Una questione di cui ci eravamo occupati anche su queste pagine.

«Nel frattempo - scrivono i fratelli Bovino - la giunta corale ha emanato varie delibere le quali possono essere dichiarate illegittime in caso di impugnativa».

Tale affermazione è corroborata dalla citazione di alcune sentenze del Consiglio di Stato
In particolare, i due consiglieri comunali, citano un caso preso in considerazione dal consiglio di Stato «a seguito delle dimissioni di un assessore di genere femminile, e non ancora sostituito, la giunta dell'ente in parola non rispetterebbe le quote di genere previste dal citato comma 137 della legge n.56/2014, e pertanto si chiedeva se gli atti approvati dall'organo esecutivo in siffatta composizione fossero legittimi. Come noto, la normativa citata dispone che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico».

«In ordine alla validità degli atti posti in essere dalla giunta- continuano - giova richiamare le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, con parere del 19 gennaio 2015 n.93, il quale ha precisato che, per quanto concerne la validità delle deliberazioni adottate dalla giunta in caso di mancata osservanza della normativa in materia di quote di genere, vanno considerate due ipotesi. La prima è riferita ad un atto che sia stato adottato in pendenza di un ricorso avverso l'irregolare composizione dell'organo. In tal -caso, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che l'organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione (T.A.R. Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2012, n.1). "Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi". La seconda ipotesi attiene al caso in cui non siano stati proposti ricorsi in ordine alla asserita illegittimità della composizione dell'organo. In tal caso, "l'atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità"».

E concludono: «Tanto premesso, si fa presente, che l'intervento prefettizio richiesto dai consiglieri del comune in oggetto potrà esercitarsi nelle forme della moral suasion, poiché, come noto, il vigente ordinamento non prevede poteri di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali in capo a questa. Amministrazione. Pertanto, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati potranno essere fatti valere nelle competenti sedi».
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