Cronaca
Diatriba accesso agli atti, la controreplica di Strippoli all'Asipu
Un nuova puntata di una controversia finita in tribunale
Corato - venerdì 2 marzo 2018
10.20 Comunicato Stampa
La polemica tra il rag. Cataldo Strippoli e l'Asipu, finita in tribunale dopo un ricorso al TAR da parte del ragioniere che chiedeva l'accesso agli atti dell'azienda comunale, si arricchisce di una ulteriore puntata. Ieri l'Asipu aveva spiegato, attraverso una nota a firma del suo presidente, la propria versione dei fatti. Oggi, Strippoli, ritorna sull'argomento con una controreplica che di seguito pubblichiamo.
Si apprende di un comunicato con cui l'ASIPU contesta la pacifica lettura della sentenza del Tar Puglia – Bari n. 234/2018 resa su ricorso del rag. Cataldo Strippoli. Secondo l'Azienda essa non si sarebbe opposta all'istanza del richiedente ma avrebbe svolto un'attività "sollecitatoria" nei riguardi dello stesso.
Che così non stiano le cose è dimostrato dal tenore letterale della nota di rifiuto, che si diffonde in ben quattro fitte pagine di considerazioni con cui si evidenziano quelle che appaiono, a dire del Presidente dell'ASIPU, contraddizioni in ordine alla qualificazione giuridica dell'istanza, in cui mancherebbe la identificazione del diritto fatto valere e della norma alla cui stregua veniva avanzata la richiesta; si esprimono inoltre considerazioni circa l'inapplicabilità delle norme in tema di accesso civico al caso di specie; si sostiene non esservi un interesse giuridico qualificato ad ottenere l'accesso richiesto, nei termini garantiti dall'art. 5 co. 2° del "codice sulla trasparenza".
In definitiva, si contesta la ricostruzione che della vicenda ha operato lo stesso Tar, il quale ha posto in evidenza come nel caso di specie l'Azienda avrebbe avuto l'onere di instaurare un "dialogo procedimentale" con l'istante, finalizzato a concordare con lo stesso le modalità per contemperare le esigenze di conoscenza degli atti aziendali da parte del richiedente e le necessità operative dell'azienda, a cui ovviamente dev'essere garantito il funzionamento per l'espletamento delle funzioni pubbliche a cui la vita stessa dell'Ente è preordinata.
D'altro canto la stessa posizione espressa dall'ASIPU nei suoi atti, che contengono inequivocabilmente un diniego, ripetuto e ribadito, è stata sostenuta in giudizio: dinanzi al Tar l'Azienda ha insistito perché la richiesta fosse ritenuta di incerta qualificazione, fosse definita irragionevole e fosse contraria alla normativa in tema di protezione dei dati personali. In ragione di tutto ciò, in sede processuale l'ASIPU ha fermamente chiesto il rigetto del ricorso.
E' evidente a chiunque che la posizione del Tar è stata di diverso avviso. Il Giudice, accogliendo il ricorso del rag. Strippoli, ha chiaramente affermato che incombe sull'Amministrazione l'onere di instaurare un idoneo "contraddittorio procedimentale", al fine di consentire l'accesso (che quindi costituisce oggetto di un diritto del cittadino) contemperandone l'esercizio che le necessità dell'Azienda medesima.
Nel caso di specie, il rag. Strippoli ha formulato la sua istanza nei giorni 21 e 30 giugno scorso. L'Azienda ha opposto un pressoché immediato diniego, a pochi giorni di distanza (12 luglio 2017). Il rag. Strippoli ha notificato il suo ricorso il 14 settembre 2017, attendendo che si fosse prossimi alla scadenza dei termini processuali proprio per consentire all'ASIPU di intavolare quel "dialogo procedimentale" che il Tar ha ritenuto mancante. Peraltro, tra la notifica del ricorso e la sua discussione (31 gennaio 2018) e decisione (19 febbraio) , sono trascorsi altri mesi (quasi cinque) senza che l'Azienda desse segni di vita, ed anzi insistendo perché il Giudice ritenesse infondata e rigettasse l'Azione.
Ove l'ASIPU ed il suo presidente avesse voluto ottemperare ai propri obblighi e, comunque, assecondare l'esercizio del diritto di un cittadino interessato a conoscere meglio della sua attività, avrebbero avuto tutti i modi ed i tempi per procedere e provvedere, senza insistere perché il Giudice assecondasse la sua posizione di diniego manifesto.
Posizione di rifiuto che sembra si voglia tuttora sostenere, come pare a leggere un comunicato in cui si strumentalizza e, sostanzialmente, si stravolge, la pronunzia giudiziale pur di non assecondare il legittimo esercizio del diritto del cittadino, il che dovrà avvenire concordando con il medesimo –secondo modalità che dovranno con lui essere convenute- le condizioni ed i limiti dell'accesso.
Si resta pertanto in attesa della –a questo punto doverosa ed improcrastinabile- esecuzione della decisione del Tar.
Si apprende di un comunicato con cui l'ASIPU contesta la pacifica lettura della sentenza del Tar Puglia – Bari n. 234/2018 resa su ricorso del rag. Cataldo Strippoli. Secondo l'Azienda essa non si sarebbe opposta all'istanza del richiedente ma avrebbe svolto un'attività "sollecitatoria" nei riguardi dello stesso.
Che così non stiano le cose è dimostrato dal tenore letterale della nota di rifiuto, che si diffonde in ben quattro fitte pagine di considerazioni con cui si evidenziano quelle che appaiono, a dire del Presidente dell'ASIPU, contraddizioni in ordine alla qualificazione giuridica dell'istanza, in cui mancherebbe la identificazione del diritto fatto valere e della norma alla cui stregua veniva avanzata la richiesta; si esprimono inoltre considerazioni circa l'inapplicabilità delle norme in tema di accesso civico al caso di specie; si sostiene non esservi un interesse giuridico qualificato ad ottenere l'accesso richiesto, nei termini garantiti dall'art. 5 co. 2° del "codice sulla trasparenza".
In definitiva, si contesta la ricostruzione che della vicenda ha operato lo stesso Tar, il quale ha posto in evidenza come nel caso di specie l'Azienda avrebbe avuto l'onere di instaurare un "dialogo procedimentale" con l'istante, finalizzato a concordare con lo stesso le modalità per contemperare le esigenze di conoscenza degli atti aziendali da parte del richiedente e le necessità operative dell'azienda, a cui ovviamente dev'essere garantito il funzionamento per l'espletamento delle funzioni pubbliche a cui la vita stessa dell'Ente è preordinata.
D'altro canto la stessa posizione espressa dall'ASIPU nei suoi atti, che contengono inequivocabilmente un diniego, ripetuto e ribadito, è stata sostenuta in giudizio: dinanzi al Tar l'Azienda ha insistito perché la richiesta fosse ritenuta di incerta qualificazione, fosse definita irragionevole e fosse contraria alla normativa in tema di protezione dei dati personali. In ragione di tutto ciò, in sede processuale l'ASIPU ha fermamente chiesto il rigetto del ricorso.
E' evidente a chiunque che la posizione del Tar è stata di diverso avviso. Il Giudice, accogliendo il ricorso del rag. Strippoli, ha chiaramente affermato che incombe sull'Amministrazione l'onere di instaurare un idoneo "contraddittorio procedimentale", al fine di consentire l'accesso (che quindi costituisce oggetto di un diritto del cittadino) contemperandone l'esercizio che le necessità dell'Azienda medesima.
Nel caso di specie, il rag. Strippoli ha formulato la sua istanza nei giorni 21 e 30 giugno scorso. L'Azienda ha opposto un pressoché immediato diniego, a pochi giorni di distanza (12 luglio 2017). Il rag. Strippoli ha notificato il suo ricorso il 14 settembre 2017, attendendo che si fosse prossimi alla scadenza dei termini processuali proprio per consentire all'ASIPU di intavolare quel "dialogo procedimentale" che il Tar ha ritenuto mancante. Peraltro, tra la notifica del ricorso e la sua discussione (31 gennaio 2018) e decisione (19 febbraio) , sono trascorsi altri mesi (quasi cinque) senza che l'Azienda desse segni di vita, ed anzi insistendo perché il Giudice ritenesse infondata e rigettasse l'Azione.
Ove l'ASIPU ed il suo presidente avesse voluto ottemperare ai propri obblighi e, comunque, assecondare l'esercizio del diritto di un cittadino interessato a conoscere meglio della sua attività, avrebbero avuto tutti i modi ed i tempi per procedere e provvedere, senza insistere perché il Giudice assecondasse la sua posizione di diniego manifesto.
Posizione di rifiuto che sembra si voglia tuttora sostenere, come pare a leggere un comunicato in cui si strumentalizza e, sostanzialmente, si stravolge, la pronunzia giudiziale pur di non assecondare il legittimo esercizio del diritto del cittadino, il che dovrà avvenire concordando con il medesimo –secondo modalità che dovranno con lui essere convenute- le condizioni ed i limiti dell'accesso.
Si resta pertanto in attesa della –a questo punto doverosa ed improcrastinabile- esecuzione della decisione del Tar.