Attualità
Carnevale, vietate bombolette spray e bottiglie di vetro
Le ordinanze del Commissario Straordinario sul divieto di vendita e utilizzo
Corato - martedì 18 febbraio 2020
18.49
Per i giorni del 23 e 25 febbraio, in occasione dello svolgimento delle manifestazioni della 41^ edizione del Carnevale Coratino, il Commissario Straordinario Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettino ha emesso due ordinanze di divieto di vendita ed utilizzo di bombolette spray schiumogeno ed imbrattanti nonché spray urticanti al peperoncino e di oggetti che mettono a rischio la pubblica incolumità.
Vietata anche la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro ed in lattine e l'utilizzo degli stessi contenitori nelle aree pubbliche, interessate dallo svolgimento delle sfilate dei gruppi mascherati e degli spettacoli di intrattenimento. Provvedimento per fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro e di lattine in alluminio, e prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, di vandalismo, determinati dall'abuso di sostanze alcoliche.
"In occasione del periodo di Carnevale è ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, di sostanze e materiale imbrattante e colorante, nonché di oggetti che mettono a rischio la pubblica incolumità e il pubblico decoro. – si legge nell'ordinanza.
L'uso di siffatte bombolette spray, atte a spruzzare liquidi e sostanze schiumogene o di altra consistenza e oggetti, può provocare danni diretti ed indiretti alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine a reazioni, diverbi e comportamenti anche rissosi che, oltre ad incidere negativamente sull'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono seriamente compromettere l'ordinato e regolare svolgimento delle manifestazioni incluse nel programma della 41^ Edizione del Carnevale Coratino.
L'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori metallici delle su indicate sostanze schiumogene e coloranti, ed il loro uso improprio, costituisce un pericolo per la circolazione dei pedoni, nonché determina un insozzamento di strade, di monumenti, di arredi urbani, di abitazioni, di vetrine espositive di esercizi commerciali e di luoghi aperti al pubblico, provocando così condizioni contrarie alle norme sulla pubblica igiene e sul decoro urbano".
Il divieto stabilito dai due provvedimenti per tutelare l'incolumità pubblica e consentire un ordinato e civile svolgimento delle sfilate dei gruppi mascherati, nei giorni di svolgimento delle manifestazioni, riguarda le strade in cui si svolgono, secondo programma, le manifestazioni carnevalesche: Via Mangilli, via Lama di Grazia, Via Aldo Moro, Piazza V. Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza C. Battisti, Corso Cavour, Via Dante e Via G. Di Vittorio, e l'area nel raggio di 400 metri. Con riferimento al divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattina, l'ordinanza riguarda anche le aree, vie e piazze ricadenti all'interno del centro storico.
L'inosservanza alle disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 euro e il sequestro amministrativo dei prodotti. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale e di somministrazione, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.
Vietata anche la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie di vetro ed in lattine e l'utilizzo degli stessi contenitori nelle aree pubbliche, interessate dallo svolgimento delle sfilate dei gruppi mascherati e degli spettacoli di intrattenimento. Provvedimento per fronteggiare il fenomeno del consumo improprio di alcool e dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro e di lattine in alluminio, e prevenire atteggiamenti ed atti di violenza, di vandalismo, determinati dall'abuso di sostanze alcoliche.
"In occasione del periodo di Carnevale è ricorrente l'utilizzo sconsiderato ed improprio di spray schiumogeni, di sostanze e materiale imbrattante e colorante, nonché di oggetti che mettono a rischio la pubblica incolumità e il pubblico decoro. – si legge nell'ordinanza.
L'uso di siffatte bombolette spray, atte a spruzzare liquidi e sostanze schiumogene o di altra consistenza e oggetti, può provocare danni diretti ed indiretti alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine a reazioni, diverbi e comportamenti anche rissosi che, oltre ad incidere negativamente sull'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, possono seriamente compromettere l'ordinato e regolare svolgimento delle manifestazioni incluse nel programma della 41^ Edizione del Carnevale Coratino.
L'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori metallici delle su indicate sostanze schiumogene e coloranti, ed il loro uso improprio, costituisce un pericolo per la circolazione dei pedoni, nonché determina un insozzamento di strade, di monumenti, di arredi urbani, di abitazioni, di vetrine espositive di esercizi commerciali e di luoghi aperti al pubblico, provocando così condizioni contrarie alle norme sulla pubblica igiene e sul decoro urbano".
Il divieto stabilito dai due provvedimenti per tutelare l'incolumità pubblica e consentire un ordinato e civile svolgimento delle sfilate dei gruppi mascherati, nei giorni di svolgimento delle manifestazioni, riguarda le strade in cui si svolgono, secondo programma, le manifestazioni carnevalesche: Via Mangilli, via Lama di Grazia, Via Aldo Moro, Piazza V. Emanuele, Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza C. Battisti, Corso Cavour, Via Dante e Via G. Di Vittorio, e l'area nel raggio di 400 metri. Con riferimento al divieto di vendita e somministrazione di bevande in vetro e lattina, l'ordinanza riguarda anche le aree, vie e piazze ricadenti all'interno del centro storico.
L'inosservanza alle disposizioni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 a 500,00 euro e il sequestro amministrativo dei prodotti. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale e di somministrazione, l'Autorità Amministrativa potrà applicare la Sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi.