Cronaca
Asipu nega accesso agli atti, il TAR: «Siano dati i documenti richiesti»
La controversia tra il rag. Cataldo Strippoli e l'ASIPU finisce in tribunale
Corato - giovedì 1 marzo 2018
Riceviamo e pubblichiamo una nota diffusa dal rag. Cataldo Strippoli, commercialista coratino che si è opposto tramite la giustizia amministrativa al diniego da parte dell'ASIPU di fornire alcuni documenti richiesti.
Un'interessante ed innovativa sentenza del Tar Puglia – sede di Bari, ha definito la controversia insorta tra il rag. Cataldo Strippoli, il Comune di Corato e la Società ASIPU, ente strumentale del Comune di Corato operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico e disinfestazione.
Il rag. Strippoli si era offerto di prestare gratuitamente la propria opera quale componente del Consiglio di Amministrazione della società in questione ma gli incarichi erano stati affidati ad altre persone, non sempre munite di idonee esperienze professionali. Il Comune non aveva inteso utilizzare la disponibilità del rag. Strippoli, professionista da tempo operante nel settore e dotato di una rilevante esperienza nella gestione di società del genere di ASIPU; l'Ente locale non aveva neppure espresso le ragioni del rifiuto di utilizzare una professionalità riconosciuto, per di più a costo zero per il pubblico erario, affidando invece i relativi incarichi a personale non dotato di esperienza e professionalità nel settore, ai quali inoltre è stata garantita una remunerazione a spese del bilancio della Società comunale.
Il rag. Strippoli ha inteso quindi avanzare un'istanza con cui ha chiesto all'ASIPU di accedere agli atti riguardanti la vita della Società e l'esercizio delle sue funzioni, allo scopo di verificare se le stesse siano state esercitate con la professionalità e l'efficacia che la finalità pubblica richiede. L'istanza riguardava una considerevole mole di documenti, occorrenti –secondo il professionista- al fine di effettuare una comparazione tra l'attività concreta dell'ASIPU e le sua finalità istituzionali. Allo scopo egli ha invocato le vigenti disposizioni in tema di diritto di accesso, ed in particolare le recenti norme sul cosiddetto "accesso civico generalizzato", previsto e disciplinato dall'art. 5 co. 2 del c.d. "codice della trasparenza".
Senonché l'ASIPU ha opposto un perentorio diniego alla richiesta, contestando il diritto del richiedente, e comunque ritenendo che l'esercizio dello stesso potesse costituire un impedimento alla normale attività della Società pubblica, ostacolandone le funzioni e l'operatività.
Di qui il ricorso al Tar con cui il rag. Strippoli ha invocato il proprio diritto ad esercitare l'accesso, ponendo l'ASIPU di fronte ad un obbligo direttamente derivante dalla legge. Nel silenzio assoluto del Comune, che non ha inteso neppure costituirsi in giudizio, l'ASIPU ha resistito all'iniziativa riportando al Giudice le stesse motivazioni del diniego opposto al richiedente.
La questione, che per il nostro territorio ha costituito una novità assoluta, è stata affrontata in giudizio e risolta dal Tar con un'interessante ed assai articolata decisione, di accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo barese ha operato un'organica "carrellata" sulla disciplina dell'accesso civico, richiamando ed illustrando i molti interventi che in sede amministrativa hanno profuso sia l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che il Ministero della Funzione Pubblica, e nell'ambito delle proprie competenze sia consultive che giurisdizionali, lo stesso Consiglio di Stato.
Ha infine deciso la controversia con un'interessante ed innovativa decisione (n. 234/2018), in cui ha affermato perentoriamente l'obbligo dell'Ente pubblico di corrispondere positivamente alla richiesta del cittadino che eserciti l'accesso civico, indipendente dal collegamento diretto dell'istante con un interesse personale. Ha aggiunto che, nell'eventualità che la richiesta riguardi una mole evidentemente ingente di documenti, l'Ente non può opporre un rifiuto motivato con la sua difficoltà materiale di provvedere, ma ha l'obbligo di instaurare con il cittadino un "dialogo procedimentale" volto a risolvere concretamente ma fattivamente i problemi pratici posti da un accesso che si possa manifestare come esorbitante.
Si dovrà ora verificare come ed in quali modi l'ASIPU intenderà dare esecuzione alla sentenza e, soprattutto, se vorrà dar corso a quel dialogo procedimentale che il Giudice gli ha imposto.
Un'interessante ed innovativa sentenza del Tar Puglia – sede di Bari, ha definito la controversia insorta tra il rag. Cataldo Strippoli, il Comune di Corato e la Società ASIPU, ente strumentale del Comune di Corato operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico e disinfestazione.
Il rag. Strippoli si era offerto di prestare gratuitamente la propria opera quale componente del Consiglio di Amministrazione della società in questione ma gli incarichi erano stati affidati ad altre persone, non sempre munite di idonee esperienze professionali. Il Comune non aveva inteso utilizzare la disponibilità del rag. Strippoli, professionista da tempo operante nel settore e dotato di una rilevante esperienza nella gestione di società del genere di ASIPU; l'Ente locale non aveva neppure espresso le ragioni del rifiuto di utilizzare una professionalità riconosciuto, per di più a costo zero per il pubblico erario, affidando invece i relativi incarichi a personale non dotato di esperienza e professionalità nel settore, ai quali inoltre è stata garantita una remunerazione a spese del bilancio della Società comunale.
Il rag. Strippoli ha inteso quindi avanzare un'istanza con cui ha chiesto all'ASIPU di accedere agli atti riguardanti la vita della Società e l'esercizio delle sue funzioni, allo scopo di verificare se le stesse siano state esercitate con la professionalità e l'efficacia che la finalità pubblica richiede. L'istanza riguardava una considerevole mole di documenti, occorrenti –secondo il professionista- al fine di effettuare una comparazione tra l'attività concreta dell'ASIPU e le sua finalità istituzionali. Allo scopo egli ha invocato le vigenti disposizioni in tema di diritto di accesso, ed in particolare le recenti norme sul cosiddetto "accesso civico generalizzato", previsto e disciplinato dall'art. 5 co. 2 del c.d. "codice della trasparenza".
Senonché l'ASIPU ha opposto un perentorio diniego alla richiesta, contestando il diritto del richiedente, e comunque ritenendo che l'esercizio dello stesso potesse costituire un impedimento alla normale attività della Società pubblica, ostacolandone le funzioni e l'operatività.
Di qui il ricorso al Tar con cui il rag. Strippoli ha invocato il proprio diritto ad esercitare l'accesso, ponendo l'ASIPU di fronte ad un obbligo direttamente derivante dalla legge. Nel silenzio assoluto del Comune, che non ha inteso neppure costituirsi in giudizio, l'ASIPU ha resistito all'iniziativa riportando al Giudice le stesse motivazioni del diniego opposto al richiedente.
La questione, che per il nostro territorio ha costituito una novità assoluta, è stata affrontata in giudizio e risolta dal Tar con un'interessante ed assai articolata decisione, di accoglimento del ricorso.
Il Tribunale Amministrativo barese ha operato un'organica "carrellata" sulla disciplina dell'accesso civico, richiamando ed illustrando i molti interventi che in sede amministrativa hanno profuso sia l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) che il Ministero della Funzione Pubblica, e nell'ambito delle proprie competenze sia consultive che giurisdizionali, lo stesso Consiglio di Stato.
Ha infine deciso la controversia con un'interessante ed innovativa decisione (n. 234/2018), in cui ha affermato perentoriamente l'obbligo dell'Ente pubblico di corrispondere positivamente alla richiesta del cittadino che eserciti l'accesso civico, indipendente dal collegamento diretto dell'istante con un interesse personale. Ha aggiunto che, nell'eventualità che la richiesta riguardi una mole evidentemente ingente di documenti, l'Ente non può opporre un rifiuto motivato con la sua difficoltà materiale di provvedere, ma ha l'obbligo di instaurare con il cittadino un "dialogo procedimentale" volto a risolvere concretamente ma fattivamente i problemi pratici posti da un accesso che si possa manifestare come esorbitante.
Si dovrà ora verificare come ed in quali modi l'ASIPU intenderà dare esecuzione alla sentenza e, soprattutto, se vorrà dar corso a quel dialogo procedimentale che il Giudice gli ha imposto.