Comunicazioni
Anche a Corato arriva l'ordinanza contro i botti di Capodanno
Da oggi sino al 6 gennaio vietata la vendita
Corato - lunedì 24 dicembre 2018
16.00
Arriva anche a Corato l'ordinanza che vieta la vendita dei botti e dei petardi e anche dei fuochi di "libera vendita".
Il commissario prefettizio ha firmato oggi l'ordinanza che è valida sino al 6 gennaio.
L'ordinanza parte dalla premessa che «nelle notti di Natale e di Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti;
l'uso di tali prodotti non controllati possono generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l'accensione degli stessi;
un siffatto uso improprio di prodotti ed artifici da sparo potrebbe essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che, pur ascritti alla categoria F2 di cui all'art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015,n. 123 e ss.mm.ii., si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati e, soprattutto, in presenza di categorie di soggetti cosiddetti deboli, quali bambini e di anziani; la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono dei botti, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale;
dall'uso improprio di tali mezzi di fuoco potrebbero determinarsi ingenti danni alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o i contenitori per i rifiuti solidi urbani; è intenzione di questa Amministrazione focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico dell'insicurezza cittadina ossia quello delle "paure quotidiane" che condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da garantire la tutela e l'incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di questo Comune».
È dunque ordinato:
1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 di cui all'art. 3, lett.a) n.2 del Decreto Lgs. 29 luglio 2015, n.123 (cosiddetti "fuochi di libera vendita" che abbiano effetto, semplice o in conbinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva(NEC) superiore a mg.150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
2. Il divieto di vendita di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F3 di cui all'art. 3, lett. a) n.3 del Decreto Lgs. 29 luglio 2015, n.123, quali ad esempio batterie di tubi monocolpo, petardi, ecc. ecc.
3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo;
4. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n,. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza.
5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o di far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 fuochi d'artificio ascrivibili a qualsiasi categoria( F1 e superiori), oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta del Questore.
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto 3, a partire dalla emissione della presente Ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio 2019, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
▪ Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
▪ I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P. e dagli artt.17, co. 2, e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita.
Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.
Il commissario prefettizio ha firmato oggi l'ordinanza che è valida sino al 6 gennaio.
L'ordinanza parte dalla premessa che «nelle notti di Natale e di Capodanno, nonché nelle giornate precedenti e seguenti, si potrebbero verificare episodi di disturbo e turbativa alla quiete pubblica oltreché il danneggiamento a cose mediante lo sparo di petardi e simili artifici esplodenti;
l'uso di tali prodotti non controllati possono generare il concreto ed effettivo pericolo di lesioni a carico non solo di coloro che li adoperano, ma anche dei cittadini in transito nei luoghi ove si verifica l'accensione degli stessi;
un siffatto uso improprio di prodotti ed artifici da sparo potrebbe essere aggravato dall'utilizzo anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;
tale pericolo sussiste, sia pure in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita che, pur ascritti alla categoria F2 di cui all'art. 3 del D. Lgs. 29 luglio 2015,n. 123 e ss.mm.ii., si limitano a produrre un effetto luminoso senza detonazione, quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati e, soprattutto, in presenza di categorie di soggetti cosiddetti deboli, quali bambini e di anziani; la vendita illegale nonché l'utilizzo dei medesimi prodotti può dare vita a conseguenze negative non solo per l'incolumità pubblica, ma anche per quella degli animali domestici nonché della fauna selvatica, in quanto il frastuono dei botti, oltre a cagionare un'evidente reazione di spavento, li può portare a perdere l'orientamento, con il rischio di provocare sinistri dovuti all'invasione della sede stradale;
dall'uso improprio di tali mezzi di fuoco potrebbero determinarsi ingenti danni alle cose per il rischio di incendio connesso al contatto con le sostanze esplodenti, con particolare riguardo ai veicoli in sosta nella pubblica via o i contenitori per i rifiuti solidi urbani; è intenzione di questa Amministrazione focalizzare l'attenzione su un aspetto specifico dell'insicurezza cittadina ossia quello delle "paure quotidiane" che condizionano i comportamenti dei residenti in ordine alla fruizione degli spazi attraverso idonee e dirette politiche di sicurezza e di prevenzione, tali da garantire la tutela e l'incolumità di tutti i cittadini residenti sul territorio di questo Comune».
È dunque ordinato:
1. Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 di cui all'art. 3, lett.a) n.2 del Decreto Lgs. 29 luglio 2015, n.123 (cosiddetti "fuochi di libera vendita" che abbiano effetto, semplice o in conbinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) che abbiano massa attiva(NEC) superiore a mg.150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all'Allegato I, lettera A), numero 1, lett. a), punto IV del Decreto di cui sopra, fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose.
2. Il divieto di vendita di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F3 di cui all'art. 3, lett. a) n.3 del Decreto Lgs. 29 luglio 2015, n.123, quali ad esempio batterie di tubi monocolpo, petardi, ecc. ecc.
3. Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20:00 del 31 dicembre 2018 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo;
4. Il divieto di cedere gli articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale e destinati all'uso da persone con conoscenze specialistiche, così come i prodotti pirotecnici del tipo "petardo" con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 (es.: cobra, lupo 26, black thunder, bomber 77 e similari) e del tipo "razzo" limiti superiori a quelli previsti dal comma 6 del d. lgs. 29 luglio 2015 n.123 a soggetti non in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940 n,. 635 e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica ed essere titolari della licenza di cui all'art. 47 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o del nullaosta del questore di cui all'art. 55, terzo comma, del medesimo testo unico, quindi solo in spettacoli pirotecnici autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza.
5. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o di far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 fuochi d'artificio ascrivibili a qualsiasi categoria( F1 e superiori), oltre che ai minori di anni 18 i fuochi di categoria F2 e F3 del Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n.123, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati esclusivamente agli operatori professionali muniti di licenza o nulla osta del Questore.
6. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l'uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.
7. Il divieto di impiego, nei luoghi di cui al precedente punto 3, a partire dalla emissione della presente Ordinanza e fino a tutto il 6 gennaio 2019, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
▪ Le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;
▪ I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650, 678, 703 del C.P. e dagli artt.17, co. 2, e 57 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S., secondo la fattispecie ricorrente.
Alle sanzioni amministrative e penali di cui sopra conseguirà il sequestro dei fuochi d'artificio e degli articoli pirotecnici illegalmente posti in vendita.
Le violazioni alla presente Ordinanza commesse dai titolari di licenza amministrativa, verranno sanzionate con la sospensione del titolo abilitativo fino a cinque giorni.