Trasporto pubblico, prorogati al 14 giugno i protocolli di sicurezza regionali
L'ordinanza di Emiliano in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario
lunedì 18 maggio 2020
05.00
Il presidente della Regione Puglia ha emanato l'ordinanza num. 238 in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.
Gli effetti dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.215 del 28 aprile 2020 sono prorogati dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020; i contenuti della medesima ordinanza si intendono integrati con le misure previste dagli allegati n.14 e 15 del d.p.c.m. 17 maggio 2020. È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del DPCM del 17/05/2020.
Pertanto, restano adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, sino al 14 giugno 2020:
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).
Gli effetti dell'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.215 del 28 aprile 2020 sono prorogati dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020; i contenuti della medesima ordinanza si intendono integrati con le misure previste dagli allegati n.14 e 15 del d.p.c.m. 17 maggio 2020. È demandata alla competenza dei Sindaci dei Comuni nei quali sono garantiti servizi di trasporto pubblico locale, l'adozione delle ordinanze aventi le finalità di cui all'art. 1, comma 1 lett. ii) del DPCM del 17/05/2020.
Pertanto, restano adottate sull'intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale automobilistico extraurbano, previa diffusa informativa al pubblico, le seguenti misure, sino al 14 giugno 2020:
- sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi;
- riduzione dei servizi ordinari feriali, in misura pari al 50% dell'ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00,15:00-18:00, a partire dalle corse che registrano il minor numero di utenti;
- mantenimento di tutti i servizi ordinari "giornalieri" con frequenza 365 gg,incrementando, laddove necessario, il numero dei mezzi e/o delle corse necessarie a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno 1 metro;
- adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
- rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate.
- riduzione, dei servizi ferroviari, in misura massima del 60% dell'ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda,subordinatamente all'approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione;
- la riprogrammazione contenente la riduzione dei servizi, dovrà salvaguardare le fasce orarie pendolari e sarà oggetto di monitoraggio, a cura delle imprese stesse, attraverso la quotidiana rilevazione delle frequentazioni e potrà essere modificata, sempre subordinatamente alla approvazione della Sezione TPL dell'Assessorato ai Trasporti della Regione.
- adozione delle misure specifiche per il settore trasporto pubblico locale,stradale, lacuale e ferrovie concesse, contenute nelle Linee guida di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. 26 aprile 2020;
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).