Scatta l'obbligo del Green Pass, dove e come utilizzarlo
Il Consiglio dei Ministri dispone: "Obbligatorio per docenti e personale Ata e per viaggi a lunga percorrenza"
venerdì 6 agosto 2021
A partire da oggi, 6 agosto, in ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, è obbligatorio consentire l'accesso ad attività e servizi esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con contestuale esibizione del documento di identità.
Ieri il Consiglio dei Ministri si è riunito per definire i termini dell'obbligatorietà della certificazione, approvando, in serata un nuovo decreto legge con particolare riferimento al comparto scuola e trasporti, esposto in un briefing da parte dei Ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini.
Il Green Pass sarà obbligatorio per personale docente e Ata delle scuole, ma non per gli studenti, mentre l'obbligo si estende anche agli studenti universitari per garantire il ritorno alle lezioni in presenza. I docenti che non avranno il green pass dopo 5 giorni di assenza verranno sospesi. A scuola si tornerà con obbligo di distanziamento e di mascherine per tutti tranne che per i bambini con meno di 6 anni e coloro che sono esonerati dall'indossarla.
Per quanto riguarda i trasporti, il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale a cui si impone una capienza dell'80% anche in zona gialla. Obbligo di Green Pass invece per i viaggi a lunga percorrenza, dall'1 settembre al 31 dicembre, e quindi per treni intercity, intercity notte e AV, aerei, navi, traghetti e autobus interregionali.
«Sindaci e presidenti di Regione avranno possibilità molto limitate, in presenza di particolari situazioni potranno agire su quelle ma non estendere decisioni al territorio regionale» - ha sottolineato Bianchi.
La certificazione verde sarà obbligatoria per:
Sono esclusi dall'obbligo di green pass bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per accedere a locali e servizi al chiuso è raccomandato presentarsi con un po' di anticipo per i tempi di verifica, muniti di green pass in formato cartaceo o digitale e di un documento di riconoscimento.
La certificazione verde o green pass può essere cartacea o digitale e si ottiene:
Chi non ha ricevuto il messaggio di testo dal Ministero della Salute contenente il link per scaricare la certificazione in seguito a vaccinazione, anche prima dose, guarigione dal Covid, o esito di tampone negativo, potrà recuperare il codice Authcode collegandosi al link https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
Sul portale dovrà inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e indicazione dell'evento (vaccinazione, guarigione o tampone) con relativa data. Apparirà il codice Authcode con cui richiedere il green pass sul sito web o utilizzando l'app "Immuni".
Per i cittadini provenienti da Paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere a servizi e attività per cui è previsto l'obbligo di Green Pass previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che, in caso di vaccinazione, attesti l'utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia) e di un documento di identità.
Il controllo del possesso di Green pass è riservato a titolari e gestori dei servizi e delle attività per cui è previsto l'obbligo. Il Governo ha reso disponibile una app chiamata VerificaC19 che può essere installata su un dispositivo mobile iOs o Android. In caso di violazione è disposta una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Ieri il Consiglio dei Ministri si è riunito per definire i termini dell'obbligatorietà della certificazione, approvando, in serata un nuovo decreto legge con particolare riferimento al comparto scuola e trasporti, esposto in un briefing da parte dei Ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi, della Salute Roberto Speranza e delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini.
Il Green Pass sarà obbligatorio per personale docente e Ata delle scuole, ma non per gli studenti, mentre l'obbligo si estende anche agli studenti universitari per garantire il ritorno alle lezioni in presenza. I docenti che non avranno il green pass dopo 5 giorni di assenza verranno sospesi. A scuola si tornerà con obbligo di distanziamento e di mascherine per tutti tranne che per i bambini con meno di 6 anni e coloro che sono esonerati dall'indossarla.
Per quanto riguarda i trasporti, il green pass non sarà obbligatorio per bus e metropolitane del trasporto pubblico locale a cui si impone una capienza dell'80% anche in zona gialla. Obbligo di Green Pass invece per i viaggi a lunga percorrenza, dall'1 settembre al 31 dicembre, e quindi per treni intercity, intercity notte e AV, aerei, navi, traghetti e autobus interregionali.
«Sindaci e presidenti di Regione avranno possibilità molto limitate, in presenza di particolari situazioni potranno agire su quelle ma non estendere decisioni al territorio regionale» - ha sottolineato Bianchi.
La certificazione verde sarà obbligatoria per:
- visitare mostre e musei
- accedere e utilizzare i servizi delle biblioteche. Sarà sempre garantita la restituzione dei libri utilizzando i cestoni all'ingresso.
- accedere ad altri luoghi culturali, sociali e ricreativi
- partecipare a spettacoli, concerti, eventi e manifestazioni sportive sia al chiuso che all'aperto
- accedere a bar e ristoranti e consumare al tavolo in servizi di ristorazione al chiuso. Sono esclusi i bar e ristoranti all'interno degli alberghi per i soli clienti della struttura ricettiva che potranno accedere all'area ristorazione senza esibire la certificazione verde.
- accedere a strutture sportive (piscine, centri natatori, palestre, campi per sport di squadra) e centri benessere al chiuso
- partecipare a fiere e sagre
- entrare in sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò
- partecipare a procedure concorsuali
- accedere a RSA
- partecipare a feste o ricevimenti
- accedere a parchi divertimento e centri termali
Sono esclusi dall'obbligo di green pass bambini e ragazzi di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esenti alla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Per accedere a locali e servizi al chiuso è raccomandato presentarsi con un po' di anticipo per i tempi di verifica, muniti di green pass in formato cartaceo o digitale e di un documento di riconoscimento.
La certificazione verde o green pass può essere cartacea o digitale e si ottiene:
- con almeno una dose di vaccino contro il Covid-19;
- con un test molecolare o antigenico rapido negativi nelle ultime 48 ore;
- con la guarigione dal covid-19 negli ultimi 6 mesi.
Chi non ha ricevuto il messaggio di testo dal Ministero della Salute contenente il link per scaricare la certificazione in seguito a vaccinazione, anche prima dose, guarigione dal Covid, o esito di tampone negativo, potrà recuperare il codice Authcode collegandosi al link https://www.dgc.gov.it/spa/public/reqauth
Sul portale dovrà inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e indicazione dell'evento (vaccinazione, guarigione o tampone) con relativa data. Apparirà il codice Authcode con cui richiedere il green pass sul sito web o utilizzando l'app "Immuni".
Per i cittadini provenienti da Paesi che non hanno adottato le certificazioni verdi COVID-19, è possibile accedere a servizi e attività per cui è previsto l'obbligo di Green Pass previa esibizione di certificazione equipollente, che contenga gli stessi dati contenuti nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e che, in caso di vaccinazione, attesti l'utilizzo di uno dei vaccini la cui somministrazione è autorizzata in Italia) e di un documento di identità.
Il controllo del possesso di Green pass è riservato a titolari e gestori dei servizi e delle attività per cui è previsto l'obbligo. Il Governo ha reso disponibile una app chiamata VerificaC19 che può essere installata su un dispositivo mobile iOs o Android. In caso di violazione è disposta una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Se la violazione è ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.