Regolamento Edilizio, le osservazioni dell'ing. Vincenzo Petrone
Il contributo di un tecnico al dibattito sull'importanza di un documento strategico
giovedì 9 aprile 2020
11.35
Ricordiamo che il Regolamento Edilizio rappresenta un documento estremamente importante che merita la giusta attenzione da parte di tutti. Infatti detto documento può incidere anche profondamente sulla crescita, sul recupero/rigenerazione dell'edificato esistente oltre che sull'economia [l'edilizia col suo indotto rappresenta(va) circa il 50%] della nostra Corato.
Motivo per cui la relativa procedura di adozione intrapresa dal SUED e dal Commissario Straordinario, che, come da Lei stessa affermato, dovrebbe svolgere solo l'ordinaria amministrazione, rappresenta una decisione assurda, tra l'altro ricadente in questo momento molto particolare per il Mondo.
Inoltre il R.E. rappresenta anche un atto di indirizzo politico e non solo amministrativo di importanza ordinaria. Infatti riporta degli obiettivi da perseguire e relativi criteri ed indirizzi a cui attenersi, per cui lo stesso non può essere approvato dal Commissario Straordinario che pur avendo il potere del Consiglio Comunale non è il Consiglio Comunale che è un organo collegiale eletto liberamente dal popolo e che conosce le peculiarità del territorio e che ben può fissare gli indirizzi per uno sviluppo sostenibile della città.
In questo si è confortati dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che detta il principio di separazione tra politica e amministrazione.
Inoltre e soprattutto si vuol ricordare che quest'atto deve avvenire nel rispetto delle leggi preposte. Infatti ricordiamo che ai sensi della Legge Regionale 09-03-2009 n°3 il R.E. è approvato dal Consiglio Comunale con la seguente procedura:
Da questo deriva che la bozza di R.E. deve essere pubblicata sul sito del Comune in quanto non è un fatto che riguarda solo i referenti delle professioni tecniche (a cui, bontà dell'U.T., viene concesso di presentare le osservazioni, ma dopo !). In realtà interessa tutti i cittadini che ai sensi dell'Art. 9. (Intervento nel procedimento) della L. 241/'90 hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Sulla necessità della pubblicazione della bozza non ci sono dubbi se consideriamo che, sia pure in seguito ad una prima superficiale lettura del documento, si riscontano delle diversità anche sostanziali (ed unilateralmente posti in essere nella rivisitazione attuata dal Dirigente del,SUED) rispetto alla bozza concordata con l'U.T. nel febbraio 2019.
Si pensi ad es. alla mancanza dell'allegato relativo alle "NORME PER L'USO EFFICIENTE E SOSTENIBILE DELL'ENERGIA" che prevedeva la graduazione degli incentivi volumetrici ed economici previsti dalla L.R. 10-06-2008 n. 13.
La mancanza di detto allegato è grave. Infatti non bisogna dimenticare che il R.E. rappresenta lo strumento efficace per avviare concrete politiche di sviluppo sostenibile nella consapevolezza che solo interventi strutturali sul territorio possono migliorare l'ambiente ed il clima.
Altra manchevolezza, imperdonabile, riguarda il non adeguamento delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, dimenticando che le nuove definizioni del R.E. comportano inequivocabilmente incompatibilità con alcune norme del PRG. Si pensi ad es. al numero dei piani edificabili, al volume costruibile, ai vani accessori, alle definizioni di distacco e di distanza ecc.
Infatti ricordiamo che tra P.R.G. e R.E. esiste una sostanziale differenza, salvo il fatto che tali strumenti devono essere tra loro complementari congruenti e conformi onde evitare possibili contrasti applicativi in grado di ingenerare confusione tra i cittadini, professionisti e la P.A. chiamata a verificare.
Motivo per cui la relativa procedura di adozione intrapresa dal SUED e dal Commissario Straordinario, che, come da Lei stessa affermato, dovrebbe svolgere solo l'ordinaria amministrazione, rappresenta una decisione assurda, tra l'altro ricadente in questo momento molto particolare per il Mondo.
Inoltre il R.E. rappresenta anche un atto di indirizzo politico e non solo amministrativo di importanza ordinaria. Infatti riporta degli obiettivi da perseguire e relativi criteri ed indirizzi a cui attenersi, per cui lo stesso non può essere approvato dal Commissario Straordinario che pur avendo il potere del Consiglio Comunale non è il Consiglio Comunale che è un organo collegiale eletto liberamente dal popolo e che conosce le peculiarità del territorio e che ben può fissare gli indirizzi per uno sviluppo sostenibile della città.
In questo si è confortati dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che detta il principio di separazione tra politica e amministrazione.
Inoltre e soprattutto si vuol ricordare che quest'atto deve avvenire nel rispetto delle leggi preposte. Infatti ricordiamo che ai sensi della Legge Regionale 09-03-2009 n°3 il R.E. è approvato dal Consiglio Comunale con la seguente procedura:
1 | Bozza regolamento edilizio Bozza NTA PRG adeguate Proposta di DCC Adozione nuovo regolamento edilizio |
Da pubblicare sul sito del Comune per la TRASPARENZA e per la PARTECIPAZIONE |
2 | Avviso di deposito presso la | Segreteria Comunale |
3 | D.C.C. di Adozione del Regolamento Edilizio | Con possibilità di emendamento della bozza da parte del C.C. |
4 | Regol. Edilizio eventualmente emendato in sede di Consiglio Comunale | Pubblicazione e deposito |
5 | Osservazioni pervenute e relazioni dell'ufficio Deliberazione Approvazione Regolamento edilizio approvato |
Da pubblicare sul sito del Comune per la TRASPARENZA e da trasmettere in Regione |
Da questo deriva che la bozza di R.E. deve essere pubblicata sul sito del Comune in quanto non è un fatto che riguarda solo i referenti delle professioni tecniche (a cui, bontà dell'U.T., viene concesso di presentare le osservazioni, ma dopo !). In realtà interessa tutti i cittadini che ai sensi dell'Art. 9. (Intervento nel procedimento) della L. 241/'90 hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Sulla necessità della pubblicazione della bozza non ci sono dubbi se consideriamo che, sia pure in seguito ad una prima superficiale lettura del documento, si riscontano delle diversità anche sostanziali (ed unilateralmente posti in essere nella rivisitazione attuata dal Dirigente del,SUED) rispetto alla bozza concordata con l'U.T. nel febbraio 2019.
Si pensi ad es. alla mancanza dell'allegato relativo alle "NORME PER L'USO EFFICIENTE E SOSTENIBILE DELL'ENERGIA" che prevedeva la graduazione degli incentivi volumetrici ed economici previsti dalla L.R. 10-06-2008 n. 13.
La mancanza di detto allegato è grave. Infatti non bisogna dimenticare che il R.E. rappresenta lo strumento efficace per avviare concrete politiche di sviluppo sostenibile nella consapevolezza che solo interventi strutturali sul territorio possono migliorare l'ambiente ed il clima.
Altra manchevolezza, imperdonabile, riguarda il non adeguamento delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, dimenticando che le nuove definizioni del R.E. comportano inequivocabilmente incompatibilità con alcune norme del PRG. Si pensi ad es. al numero dei piani edificabili, al volume costruibile, ai vani accessori, alle definizioni di distacco e di distanza ecc.
Infatti ricordiamo che tra P.R.G. e R.E. esiste una sostanziale differenza, salvo il fatto che tali strumenti devono essere tra loro complementari congruenti e conformi onde evitare possibili contrasti applicativi in grado di ingenerare confusione tra i cittadini, professionisti e la P.A. chiamata a verificare.