Processo disastro ferroviario: ammessa la costituzione di parte civile nei confronti della Società Ferrotramviaria S.P.A.
Si tratta di una innovativa decisione del Tribunale di Trani che farà certamente discutere
martedì 7 maggio 2019
19.29
All'odierna udienza del processo relativo al disastro ferroviario del 12 luglio 2016, con ordinanza del Tribunale penale di Trani in composizione collegiale (pres. dott. ssa Giulia Pavese, giudici dott.sse Paola Angela De Santis e Filomena Sara De Rosa) è stata accolta l'istanza formulata dal difensore dell'A. C. U. Onlus -Associazione Consumatori ed Utenti- il prof. avv. Giuseppe Losappio (del foro di Trani) di estendere la costituzione di parte civile anche nei confronti della Società Ferrotramviaria S.P.A imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001.
«Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea. La questione presenta un elevato grado di complessità, ma in estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è affatto sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente» commenta l'avv. Losappio.
Secondo il legale «prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano ... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile».
«Si tratta di una decisione pressoché inedita e comunque molto innovativa che ribalta un indirizzo giurisprudenziale ribadito dalla Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea. La questione presenta un elevato grado di complessità, ma in estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di un esplicito riferimento alla persona offesa e alla parte civile nel testo del d.lgs. 231/2001 non è affatto sintomatica della volontà del legislatore di escludere l'ammissibilità della costituzione del soggetto danneggiato nei confronti dell'ente» commenta l'avv. Losappio.
Secondo il legale «prevale la disposizione dell'art. del d.lgs. 231/2001 secondo «per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi si osservano ... in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271», ivi comprese le regole relative alla costituzione di parte civile».