Nomine cda Asipu, il TAR accoglie la richiesta del rag. Strippoli
Il professionista coratino aveva chiesto di sapere i requisiti relativi alle nomine dei componenti del consiglio di amministrazione
martedì 30 ottobre 2018
10.34
Un'interessante sentenza della Prima Sezione del Tar Puglia Bari (n. 1344 del 18.10.2018) ha definito la controversia insorta tra il rag. Cataldo Strippoli e il Comune di Corato. Il Tar ha riconosciuto la sussistenza del diritto del ricorrente, con riferimento alle nomine nella Società ASIPU -ente strumentale del Comune di Corato-, a "conoscere i requisiti considerati in relazione alla nomina dei componenti del C.d.A. attualmente in carica".
Il ricorrente, con istanza del 12.02.2018 ha chiesto al Comune di Corato di conoscere i requisiti considerati in sede di nomina dei componenti del C.d.A. attualmente in carica della società ASIPU srl (Azienza Servizi Igiene e Pubblica Utilità, operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico e disinfestazione), precisando di nutrire uno specifico interesse alla questione, derivante dal fatto di essersi proposto per l'assunzione dell'incarico di Presidente dell'azienda di cui trattasi, per di più a titolo gratuito. Infatti, il richiedente, sin dal 2014, ha formalmente manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di presidente di ASIPU, rinunciando ex ante a qualsiasi compenso, mettendo quindi gratuitamente a disposizione dell'Azienda la propria trentennale esperienza nel settore di riferimento. Domanda caduta nel più assoluto oblio, stante la mancata risposta della Amministrazione competente. Il rag. Strippoli si è quindi offerto "in tempi non sospetti" di prestare gratuitamente la propria opera per la società in questione. Fatto sta che gli incarichi sono stati affidati ad altre persone, non sempre munite di idonee esperienze professionali, con remunerazione a spese del bilancio della Società comunale.
Non è neppure la prima volta che il rag. Strippoli deve rivolgersi al Giudice amministrativo per ottenere quanto legittimamente richiesto con riferimento ad atti e documenti facenti capo all'azienda ASIPU. Infatti, con ricorso al Tar Puglia Bari del 2017 il Rag. Strippoli ha agito per l'accertamento del proprio diritto di accesso con riferimento ad una serie di documenti relativi all'attività esercitata dalla predetta azienda. Diritto la cui sussistenza è stata confermata dal Tar Puglia Bari -Sez. 3^- con sentenza n. 234 del 19.02.2018 che ha sancito l'illegittimità del diniego opposto all'istanza.
Nel febbraio 2018, il rag. Strippoli ha - come accennato - avanzato un'istanza con cui ha chiesto di conoscere i requisiti in relazione alla nomina dei componenti del C.d.A. ASIPU attualmente in carica. Allo scopo egli ha invocato le vigenti disposizioni in tema di diritto di accesso, incluse le recenti norme sul cosiddetto "accesso civico generalizzato", previsto e disciplinato dall'art. 5 co. 2 del c.d. "codice della trasparenza".
Senonché l'Amministrazione civica non si è mai espressa sulla richiesta. Di qui il nuovo ricorso al Tar con cui il rag. Strippoli ha invocato il proprio diritto.
La questione è stata risolta dal Tar con un'interessante decisione, di accoglimento del ricorso. Il Tribunale Amministrativo barese, dopo aver rilevato che "l'istanza ostensiva deve ritenersi proposta - come peraltro espressamente indicato dalla parte - ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e, cioè, quale accesso civico generalizzato" ha concluso sancendo la "fondatezza del ricorso, che deve, dunque, essere accolto, con consequenziale dichiarazione del diritto di parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti".
Si dovrà ora verificare come ed in quali modi l'Amministrazione intenderà dare esecuzione alla sentenza.
Il ricorrente, con istanza del 12.02.2018 ha chiesto al Comune di Corato di conoscere i requisiti considerati in sede di nomina dei componenti del C.d.A. attualmente in carica della società ASIPU srl (Azienza Servizi Igiene e Pubblica Utilità, operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, spazzamento stradale, manutenzione del verde pubblico e disinfestazione), precisando di nutrire uno specifico interesse alla questione, derivante dal fatto di essersi proposto per l'assunzione dell'incarico di Presidente dell'azienda di cui trattasi, per di più a titolo gratuito. Infatti, il richiedente, sin dal 2014, ha formalmente manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di presidente di ASIPU, rinunciando ex ante a qualsiasi compenso, mettendo quindi gratuitamente a disposizione dell'Azienda la propria trentennale esperienza nel settore di riferimento. Domanda caduta nel più assoluto oblio, stante la mancata risposta della Amministrazione competente. Il rag. Strippoli si è quindi offerto "in tempi non sospetti" di prestare gratuitamente la propria opera per la società in questione. Fatto sta che gli incarichi sono stati affidati ad altre persone, non sempre munite di idonee esperienze professionali, con remunerazione a spese del bilancio della Società comunale.
Non è neppure la prima volta che il rag. Strippoli deve rivolgersi al Giudice amministrativo per ottenere quanto legittimamente richiesto con riferimento ad atti e documenti facenti capo all'azienda ASIPU. Infatti, con ricorso al Tar Puglia Bari del 2017 il Rag. Strippoli ha agito per l'accertamento del proprio diritto di accesso con riferimento ad una serie di documenti relativi all'attività esercitata dalla predetta azienda. Diritto la cui sussistenza è stata confermata dal Tar Puglia Bari -Sez. 3^- con sentenza n. 234 del 19.02.2018 che ha sancito l'illegittimità del diniego opposto all'istanza.
Nel febbraio 2018, il rag. Strippoli ha - come accennato - avanzato un'istanza con cui ha chiesto di conoscere i requisiti in relazione alla nomina dei componenti del C.d.A. ASIPU attualmente in carica. Allo scopo egli ha invocato le vigenti disposizioni in tema di diritto di accesso, incluse le recenti norme sul cosiddetto "accesso civico generalizzato", previsto e disciplinato dall'art. 5 co. 2 del c.d. "codice della trasparenza".
Senonché l'Amministrazione civica non si è mai espressa sulla richiesta. Di qui il nuovo ricorso al Tar con cui il rag. Strippoli ha invocato il proprio diritto.
La questione è stata risolta dal Tar con un'interessante decisione, di accoglimento del ricorso. Il Tribunale Amministrativo barese, dopo aver rilevato che "l'istanza ostensiva deve ritenersi proposta - come peraltro espressamente indicato dalla parte - ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 e, cioè, quale accesso civico generalizzato" ha concluso sancendo la "fondatezza del ricorso, che deve, dunque, essere accolto, con consequenziale dichiarazione del diritto di parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti".
Si dovrà ora verificare come ed in quali modi l'Amministrazione intenderà dare esecuzione alla sentenza.