Mancata elezione dei revisori, Tota: «Le posizioni dei consiglieri sono prive di fondamento giuridico»
La nota del revisore dei conti dott. Francescosaverio Tota
mercoledì 28 agosto 2019
11.30
Il revisore dei conti Francescosaverio Tota torna sull'argomento relativo alla necessità da parte del consiglio comunale di procedere all'elezione del collegio dei revisori contabili pur superando l'elezione del presidente del consiglio comunale. In una disamina dal carattere tecnico Tota esprime il suo parere riferendosi alla normativa e allo statuto del Comune di Corato. Un parere che difende la linea secondo la quale si può procedere alla trattazione dei punti all'ordine del giorno pur non avendo eletto il presidente del consiglio. Ovviamente garantiamo spazio a quegli autorevoli pareri che eventualmente dissentano dalla lettura del dott. Tota.
Di seguito la nota a firma del dott. Francescosaverio Tota
L' interpretazione normativa che individuerebbe nella nomina del presidente del consiglio un requisito essenziale e vitale per poter consentire al Consiglio Comunale l'esercizio delle proprie funzioni non trova alcun fondamento nelle fonti del diritto italiano.
Sul tema le norme di riferimento sono:
TESTO UNICO ENTI LOCALI
Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali
I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40.
Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO FINO ALLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
STATUTO DEL COMUNE DI CORATO
Art. 12 Presidenza del Consiglio Comunale
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORATO (DELIBERA C.C. 33 DEL 30/03/2017)
Art. Presidenza del Consiglio Comunale
1 – La prima seduta del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia, è convocata dal Sindaco eletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente.
2 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.
3 – Spetta, altresì, al Consigliere Anziano la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, decadenza e o dimissioni del Presidente, fino all'elezioni del nuovo Presidente.
Art.8 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
1 – La elezione del Presidente del Consiglio avviene nella prima seduta a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere Comunale che abbia riportato almeno i due terzi (16) dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 – Ove al primo ed eventuale secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione all'esito della quale risulta eletto Presidente del Consiglio il Consigliere chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta (13) dei Consiglieri assegnati al Comune. In mancanza, fino all'elezione del Presidente, si procede ad ulteriori votazioni, sempre a maggioranza assoluta, in successive sedute del Consiglio Comunale da tenersi entro dieci giorni l'una dall'altra.
Dal combinato disposto delle suddette FONTI DEL DIRITTO emerge con chiarezza che in attesa che il Consiglio Comunale elegga il Presidente del Consiglio le funzioni vicarie (sostitutive) sono svolte dal Consigliere Anziano individuato ai sensi dell'art 40 del Tuel.
La fattispecie giuridica riguardante il Comune di Corato è abbondantemente disciplinata:
Pertanto, solo la prima convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco mente le successive convocazioni devono essere fatte dal Consigliere Comunale Anziano nell'esercizio delle sue funzioni vicarie di Presidente del Consiglio (art. 12 Statuto Comune di Corato) il quale presiederà l'assise fino all'elezione del Presidente (art. 40 del Tuel), dando seguito a tutti i punti successivi posti all'ordine del giorno.
Se dovessimo considerare valida l'interpretazione per cui il Consiglio Comunale non può deliberare nessun ulteriore argomento posto all'ordine del giorno se non elegge, in primis, il Presidente del Consiglio si concretizzerebbe , di fatto, una ulteriore causa di scioglimento del Consiglio Comunale oltre a quelle tassativamente previste dall'art.141 del Tuel ( non consentito dalla legge).
Il predetto ragionamento avvalla, invece, la corretta interpretazione per cui il Consigliere Comunale Anziano nell'esercizio delle sue funzioni vicarie di Presidente del Consiglio garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale.
A sostegno della suddetta interpretazione si richiama il parere espresso dal Ministero dell'Intero – Dipartimento per gli affari e territoriali – Direzione Centrale per gli uffici territoriali di governo e per le autonomie locali – ufficio IV sportello delle autonomie del 02/08/2019 - protocollo 0085280 riguardante proprio il comune di Corato dove è detto in maniera INCONTROVERTIBILE :
"Dall'esame della normativa in commento emerge che lo stesso ente locale, nell'ambito della propria autonomia, si è dotato di strumenti idonei a consentire l'elezione di tale figura indefettibile nell'ambito dell'ordinamento locale……
Emerge, altresì, che in caso di vacanza della figura di Presidente, sia il consigliere Anziano a svolgere le funzioni presidenziali e, in caso di assenza di quest'ultimo, subentri nelle funzioni il consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.
In sostanza, le fonti di autonomia locale hanno puntualmente previsto una regolamentazione idonea ad assicurare che in ogni momento vi sia una figura deputata a svolgere le funzioni presidenziali al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle sedute consiliari.
Tanto premesso, ad avviso della scrivete, il consiglio potrà procedere all'esame delle ulteriori questioni poste all'ordine del giorno, fermo restando l'obbligo di attenersi alla citata disciplina dettata dallo statuto e dal regolamento dell'ente in ordine all'elezione del Presidente dell'assemblea rappresentativa."
Quindi, il Consiglio Comunale regolarmente convocato e insediato deve continuare l'analisi dei successivi punti posti all'ordine del giorno, anche in assenza o impedimento del Presidente, con le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio esercitate dal Consigliere Anziano.
Le rispettabilissime argomentazioni contrarie istituzionalmente espresse sul tema dai Consiglieri Comunali, nelle numerose e costose sedute di consiglio comunale tenute, sono totalmente prive di qualsiasi fondamento giuridico.
Tutto ciò, naturalmente, fino a quando gli articolati interventi in Consiglio Comunale delle nostre istituzioni democraticamente elette non verranno indicati dalla giurisprudenza come primarie fonti del diritto (applicabile, però, nel solo ed esclusivo Comune di Corato).
Sarebbe utile per tutte le istituzioni una buona lettura delle fonti del diritto locale e uno studio approfondito dell'ermeneutica giuridica.
Si ricorda a tutti coloro che rivestono cariche istituzionali e che sono interpreti dell'attuale vicenda politica che il Comune di Corato è nella definizione giuridica "AMMINISTRAZIONE VIGILATA" dai numerosi organismi centrali o/e periferici giuridicamente definiti "AMMINISTRAZIONI VIGILANTI" tra i quali: Ministero dell'economia e finanze, Ministero degli Interni, Corte dei conti, Prefettura, Revisore dei Conti.
Diventa difficilmente tollerabile, in uno stato di diritto, assistere a interventi istituzionali che attribuiscono valore di "carta straccia" a un parere vincolante espresso da un'autorità vigilante quale è il Ministero degli Interni; interventi nei quali è ravvisabile, a mio modesto avviso, una inaccettabile e inammissibile mancanza di rispetto istituzionale pur riconoscendo negli stessi una fantasiosa capacità oratoria e retorica fine a se stessa.
Revisore dei Conti
Tota Francescosaverio
Di seguito la nota a firma del dott. Francescosaverio Tota
L' interpretazione normativa che individuerebbe nella nomina del presidente del consiglio un requisito essenziale e vitale per poter consentire al Consiglio Comunale l'esercizio delle proprie funzioni non trova alcun fondamento nelle fonti del diritto italiano.
Sul tema le norme di riferimento sono:
TESTO UNICO ENTI LOCALI
Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali
I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40.
Art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio
1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO FINO ALLA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
STATUTO DEL COMUNE DI CORATO
Art. 12 Presidenza del Consiglio Comunale
- Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto a scrutinio segreto, tra i Consiglieri, nella prima seduta del Consiglio, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune (16). Se dopo due scrutini nessun Consigliere ottiene la maggioranza prevista, è eletto Presidente il Consigliere chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati (13). Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano
- …………..
- …………..
- Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea nei casi previsti, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CORATO (DELIBERA C.C. 33 DEL 30/03/2017)
Art. Presidenza del Consiglio Comunale
1 – La prima seduta del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia, è convocata dal Sindaco eletto ed è presieduta dal Consigliere Anziano, fino all'elezione del Presidente.
2 – In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano; nel caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.
3 – Spetta, altresì, al Consigliere Anziano la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, decadenza e o dimissioni del Presidente, fino all'elezioni del nuovo Presidente.
Art.8 Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
1 – La elezione del Presidente del Consiglio avviene nella prima seduta a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere Comunale che abbia riportato almeno i due terzi (16) dei Consiglieri assegnati al Comune.
2 – Ove al primo ed eventuale secondo scrutinio non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede ad una terza votazione all'esito della quale risulta eletto Presidente del Consiglio il Consigliere chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta (13) dei Consiglieri assegnati al Comune. In mancanza, fino all'elezione del Presidente, si procede ad ulteriori votazioni, sempre a maggioranza assoluta, in successive sedute del Consiglio Comunale da tenersi entro dieci giorni l'una dall'altra.
Dal combinato disposto delle suddette FONTI DEL DIRITTO emerge con chiarezza che in attesa che il Consiglio Comunale elegga il Presidente del Consiglio le funzioni vicarie (sostitutive) sono svolte dal Consigliere Anziano individuato ai sensi dell'art 40 del Tuel.
La fattispecie giuridica riguardante il Comune di Corato è abbondantemente disciplinata:
- dall'art. 12 dello Statuto Comunale dove si parla di "funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere Anziano"
- dall'art. 7 del regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio comunale di Corato dove è detto, in maniera chiara e indiscutibile, che "in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere anziano";
Pertanto, solo la prima convocazione del Consiglio Comunale deve essere fatta dal Sindaco mente le successive convocazioni devono essere fatte dal Consigliere Comunale Anziano nell'esercizio delle sue funzioni vicarie di Presidente del Consiglio (art. 12 Statuto Comune di Corato) il quale presiederà l'assise fino all'elezione del Presidente (art. 40 del Tuel), dando seguito a tutti i punti successivi posti all'ordine del giorno.
Se dovessimo considerare valida l'interpretazione per cui il Consiglio Comunale non può deliberare nessun ulteriore argomento posto all'ordine del giorno se non elegge, in primis, il Presidente del Consiglio si concretizzerebbe , di fatto, una ulteriore causa di scioglimento del Consiglio Comunale oltre a quelle tassativamente previste dall'art.141 del Tuel ( non consentito dalla legge).
Il predetto ragionamento avvalla, invece, la corretta interpretazione per cui il Consigliere Comunale Anziano nell'esercizio delle sue funzioni vicarie di Presidente del Consiglio garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale.
A sostegno della suddetta interpretazione si richiama il parere espresso dal Ministero dell'Intero – Dipartimento per gli affari e territoriali – Direzione Centrale per gli uffici territoriali di governo e per le autonomie locali – ufficio IV sportello delle autonomie del 02/08/2019 - protocollo 0085280 riguardante proprio il comune di Corato dove è detto in maniera INCONTROVERTIBILE :
"Dall'esame della normativa in commento emerge che lo stesso ente locale, nell'ambito della propria autonomia, si è dotato di strumenti idonei a consentire l'elezione di tale figura indefettibile nell'ambito dell'ordinamento locale……
Emerge, altresì, che in caso di vacanza della figura di Presidente, sia il consigliere Anziano a svolgere le funzioni presidenziali e, in caso di assenza di quest'ultimo, subentri nelle funzioni il consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto successivo.
In sostanza, le fonti di autonomia locale hanno puntualmente previsto una regolamentazione idonea ad assicurare che in ogni momento vi sia una figura deputata a svolgere le funzioni presidenziali al fine di garantire l'effettivo svolgimento delle sedute consiliari.
Tanto premesso, ad avviso della scrivete, il consiglio potrà procedere all'esame delle ulteriori questioni poste all'ordine del giorno, fermo restando l'obbligo di attenersi alla citata disciplina dettata dallo statuto e dal regolamento dell'ente in ordine all'elezione del Presidente dell'assemblea rappresentativa."
Quindi, il Consiglio Comunale regolarmente convocato e insediato deve continuare l'analisi dei successivi punti posti all'ordine del giorno, anche in assenza o impedimento del Presidente, con le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio esercitate dal Consigliere Anziano.
Le rispettabilissime argomentazioni contrarie istituzionalmente espresse sul tema dai Consiglieri Comunali, nelle numerose e costose sedute di consiglio comunale tenute, sono totalmente prive di qualsiasi fondamento giuridico.
Tutto ciò, naturalmente, fino a quando gli articolati interventi in Consiglio Comunale delle nostre istituzioni democraticamente elette non verranno indicati dalla giurisprudenza come primarie fonti del diritto (applicabile, però, nel solo ed esclusivo Comune di Corato).
Sarebbe utile per tutte le istituzioni una buona lettura delle fonti del diritto locale e uno studio approfondito dell'ermeneutica giuridica.
Si ricorda a tutti coloro che rivestono cariche istituzionali e che sono interpreti dell'attuale vicenda politica che il Comune di Corato è nella definizione giuridica "AMMINISTRAZIONE VIGILATA" dai numerosi organismi centrali o/e periferici giuridicamente definiti "AMMINISTRAZIONI VIGILANTI" tra i quali: Ministero dell'economia e finanze, Ministero degli Interni, Corte dei conti, Prefettura, Revisore dei Conti.
Diventa difficilmente tollerabile, in uno stato di diritto, assistere a interventi istituzionali che attribuiscono valore di "carta straccia" a un parere vincolante espresso da un'autorità vigilante quale è il Ministero degli Interni; interventi nei quali è ravvisabile, a mio modesto avviso, una inaccettabile e inammissibile mancanza di rispetto istituzionale pur riconoscendo negli stessi una fantasiosa capacità oratoria e retorica fine a se stessa.
Revisore dei Conti
Tota Francescosaverio