IMU, ecco le aliquote e detrazioni di imposta per l'anno 2021

Le informazioni utili per il versamento

martedì 8 giugno 2021
Si informano i contribuenti che sono state approvate le aliquote e le detrazioni d'imposta per l'Imposta Municipale propria (IMU) relative all'anno 2021 con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/05/2021, già trasmessa, in applicazione dell'art. 1 comma 767
della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020) entro il termine previsto del 14 ottobre 2021 mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021.

Per il versamento dell'imposta dovuta per l'acconto 2021, la prima rata da corrispondere entro il 16 giugno è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'intero anno 2020. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta è eseguito, a conguaglio, entro il 16 dicembre 2021, sulla base delle aliquote risultanti dalla suddetta deliberazione n. 16/2021, come di seguito indicate: Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 78 comma 3 del D.L. n. 104/2020, convertito dalla Legge n. 126/2020, l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 48, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 1 comma 599 della succitata legge, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 1, commi da 738 a
783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
  1. immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'artico 101, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Il versamento deve essere effettuato o con modello F24 o con apposito bollettino di c.c. postale n. 1008857615, utilizzando i codici tributo di seguito riportati (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29/05/2020):
Codice catastale comune di Corato : C983 Per gli Enti Pubblici il versamento deve essere effettuato con il modello F24EP, indicando i codici tributo di seguito indicati (Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 53/E del 05/06/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):