Il Consiglio di Stato: «Asipu metta a disposizione i documenti per l'accesso civico generalizzato»
Nuova pronuncia della giustizia amministrativa nella controversia tra il rag. Strippoli e l'azienda del comune
mercoledì 29 aprile 2020
9.52
È dello scorso 26 marzo la pronuncia del Consiglio di Stato in merito all'annosa controversia che vede contrapposti il rag. Cataldo Strippoli e l'Asipu, l'azienda di servizi igiene e pubblica utilità del Comune di Corato in merito alla richiesta del professionista coratino di accedere ad una copiosa mole di atti dell'azienda relativi ad un quinquennio di attività.
Una pronuncia non definitiva, quella della quinta sezione del Consiglio di Stato che dovrà riunirsi nuovamente in camera di consiglio il prossimo 20 ottobre, ma che definisce che l'azienda pubblica dovrà mettere a disposizione entro 60 giorni la documentazione richiesta. Qualora ciò non accada ha nominato come commissario ad acta il comandante del nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza per il territorio del Comune di Corato con facoltà di indicazione di un suo delegato.
Una controversia che risale al giugno 2017, quando il professionista chiese all'Asipu di ottenere tutti gli atti sociali relativi al quinquennio precedente. Una richiesta alla quale seguì un diniego dell'azienda, impugnato dinanzi al Tar da Strippoli. Il Tar Puglia, qualificando l'istanza come di "accesso civico generalizzato", ritenne illegittimo il diniego non perché infondato ma perché non vi era stato alcun tentativo da parte dell'azienda di contattare il richiedente «nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità». L'Asipu, dunque, rispose all'esecuzione della sentenza individuando delle modalità che scaglionavano la consegna della grande mole di documenti, benché lo stesso Strippoli avesse manifestato disponibilità a mettere a disposizione strumenti o soggetti terzi per l'acquisizione totale della documentazione.
Il Tar, nuovamente chiamato ad esprimersi, ritenne "perfettamente logico e coerente" che la società avesse escluso che l'accesso agli atti potesse essere effettuato mediante soggetti terzi, considerando inoltre che l'accesso ai dati sensibili presenti nella documentazione non potesse prescindere dal coinvolgimento degli interessati. Dunque evidenziava una collaborazione da parte dell'Azienda.
Strippoli, tuttavia, ha nuovamente impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. L'organo amministrativo, entrando nello specifico dell'appello promosso dal ragioniere, ha ritenuto che Asipu non abbia correttamente eseguito la sentenza del Tar 234/2018.
«La mole degli atti richiesti può giustificare la previsione di tempi non brevi di lavorazione dell'istasnza di accesso ma non la loro mancata individuazione in assoluto» ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza del 26 marzo
Una pronuncia non definitiva, quella della quinta sezione del Consiglio di Stato che dovrà riunirsi nuovamente in camera di consiglio il prossimo 20 ottobre, ma che definisce che l'azienda pubblica dovrà mettere a disposizione entro 60 giorni la documentazione richiesta. Qualora ciò non accada ha nominato come commissario ad acta il comandante del nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza per il territorio del Comune di Corato con facoltà di indicazione di un suo delegato.
Una controversia che risale al giugno 2017, quando il professionista chiese all'Asipu di ottenere tutti gli atti sociali relativi al quinquennio precedente. Una richiesta alla quale seguì un diniego dell'azienda, impugnato dinanzi al Tar da Strippoli. Il Tar Puglia, qualificando l'istanza come di "accesso civico generalizzato", ritenne illegittimo il diniego non perché infondato ma perché non vi era stato alcun tentativo da parte dell'azienda di contattare il richiedente «nel tentativo di ridefinire l'oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità». L'Asipu, dunque, rispose all'esecuzione della sentenza individuando delle modalità che scaglionavano la consegna della grande mole di documenti, benché lo stesso Strippoli avesse manifestato disponibilità a mettere a disposizione strumenti o soggetti terzi per l'acquisizione totale della documentazione.
Il Tar, nuovamente chiamato ad esprimersi, ritenne "perfettamente logico e coerente" che la società avesse escluso che l'accesso agli atti potesse essere effettuato mediante soggetti terzi, considerando inoltre che l'accesso ai dati sensibili presenti nella documentazione non potesse prescindere dal coinvolgimento degli interessati. Dunque evidenziava una collaborazione da parte dell'Azienda.
Strippoli, tuttavia, ha nuovamente impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. L'organo amministrativo, entrando nello specifico dell'appello promosso dal ragioniere, ha ritenuto che Asipu non abbia correttamente eseguito la sentenza del Tar 234/2018.
«La mole degli atti richiesti può giustificare la previsione di tempi non brevi di lavorazione dell'istasnza di accesso ma non la loro mancata individuazione in assoluto» ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza del 26 marzo