Green Pass, dal 15 ottobre obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati
Certificazione Verde necessaria per l'accesso alle sedi e agli uffici della Regione Puglia
lunedì 11 ottobre 2021
«Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, l'obbligo di essere in possesso e, su richiesta, di esibire il green pass è stato esteso, a decorrere dal 15 ottobre, a tutti i lavoratori pubblici e privati». È quanto sottolinea in una nota l'assessore al Personale della Regione Puglia, Gianni Stea, con particolare riferimento all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso alle sedi e agli uffici della Regione Puglia.
La predetta disposizione fa riferimento, in particolare, alle certificazioni verdi COVID-19 attestanti una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Mentre è esclusa la possibilità di autocertificare il possesso delle condizioni previste dal suddetto articolo 9.
Come innanzi evidenziato, sulla base del dettato normativo, ai fini del regolare accesso al luogo di lavoro, non è sufficiente il mero possesso della predetta certificazione verde, ma è, altresì, necessario che essa sia esibita, laddove richiesta.
L'assessore ricorda che «il possesso della certificazione non fa venir meno l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio da contagio ed il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla patologia, attivando tutte le misure già previste in tali circostanze dalla vigente normativa».
Inoltre l'obbligo di possesso ed esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 opera non solo nei confronti di coloro che hanno la titolarità di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Puglia, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi regionali, anche sulla base di contratti esterni.
Mentre in generale sono esclusi gli utenti e "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute".
L'amministrazione si riserva di fornire ulteriori disposizioni, che saranno emanate dalle competenti strutture, anche in merito alle procedure di controllo, in attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale. I Direttori/Dirigenti delle strutture regionali sono invitati ad assicurare ampia diffusione della presente disposizione a tutto il personale. La stessa sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale NoiPA.
La predetta disposizione fa riferimento, in particolare, alle certificazioni verdi COVID-19 attestanti una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Mentre è esclusa la possibilità di autocertificare il possesso delle condizioni previste dal suddetto articolo 9.
Come innanzi evidenziato, sulla base del dettato normativo, ai fini del regolare accesso al luogo di lavoro, non è sufficiente il mero possesso della predetta certificazione verde, ma è, altresì, necessario che essa sia esibita, laddove richiesta.
L'assessore ricorda che «il possesso della certificazione non fa venir meno l'obbligo di rispettare tutte le prescrizioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio da contagio ed il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla patologia, attivando tutte le misure già previste in tali circostanze dalla vigente normativa».
Inoltre l'obbligo di possesso ed esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 opera non solo nei confronti di coloro che hanno la titolarità di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione Puglia, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi regionali, anche sulla base di contratti esterni.
Mentre in generale sono esclusi gli utenti e "i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute".
L'amministrazione si riserva di fornire ulteriori disposizioni, che saranno emanate dalle competenti strutture, anche in merito alle procedure di controllo, in attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale. I Direttori/Dirigenti delle strutture regionali sono invitati ad assicurare ampia diffusione della presente disposizione a tutto il personale. La stessa sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale NoiPA.