Green Pass, cosa cambia da oggi per trasporti, scuole e università
Ulteriori obblighi in vigore dal 1 settembre al 31 dicembre
mercoledì 1 settembre 2021
Entrano in vigore da oggi 1 settembre le nuove regole riguardanti l'obbligo di possesso di Green Pass per accedere a servizi e attività.
La Certificazione Verde è un documento che agevola la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Disponibile in digitale e stampabile, contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o dopo essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
A partire dal 6 agosto è obbligatoria per accedere a servizi e attività, come mostre e musei, biblioteche e luoghi culturali, sociali e ricreativi; per partecipare a feste o ricevimenti, spettacoli, concerti, fiere e sagre, eventi e manifestazioni sportive sia al chiuso che all'aperto; accedere a bar e ristoranti e consumare al tavolo in servizi di ristorazione al chiuso; accedere a strutture sportive e centri benessere al chiuso, parchi divertimento e centri termali; entrare in sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò; partecipare a procedure concorsuali; accedere a RSA.
Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto sono definiti ulteriori utilizzi della Certificazione verde Covid-19 sui mezzi di trasporto e in ambito scolastico e universitario.
A partire da oggi 1 settembre, il Green Pass è necessario per viaggiare su navi e traghetti interregionali (esclusi quello dello Stretto di Messina); treni di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che attraversino più di due regioni; autobus a noleggio con conducente.
Anche il personale docente e scolastico e delle università devono possedere la Certificazione verde Covid-19 ed esibirla in caso di verifica. L'obbligo di Green Pass non riguarda gli alunni della scuola ma si estende anche agli studenti universitari per garantire il ritorno alle lezioni in presenza.
L'assenza sarà considerata ingiustificata, dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento".
L'obbligo non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale o che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), non possono vaccinarsi.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.
La Certificazione Verde è un documento che agevola la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Disponibile in digitale e stampabile, contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute dopo aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o dopo essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.
A partire dal 6 agosto è obbligatoria per accedere a servizi e attività, come mostre e musei, biblioteche e luoghi culturali, sociali e ricreativi; per partecipare a feste o ricevimenti, spettacoli, concerti, fiere e sagre, eventi e manifestazioni sportive sia al chiuso che all'aperto; accedere a bar e ristoranti e consumare al tavolo in servizi di ristorazione al chiuso; accedere a strutture sportive e centri benessere al chiuso, parchi divertimento e centri termali; entrare in sale gioco, sale scommesse, bingo e casinò; partecipare a procedure concorsuali; accedere a RSA.
Con il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto sono definiti ulteriori utilizzi della Certificazione verde Covid-19 sui mezzi di trasporto e in ambito scolastico e universitario.
A partire da oggi 1 settembre, il Green Pass è necessario per viaggiare su navi e traghetti interregionali (esclusi quello dello Stretto di Messina); treni di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità; autobus che attraversino più di due regioni; autobus a noleggio con conducente.
Anche il personale docente e scolastico e delle università devono possedere la Certificazione verde Covid-19 ed esibirla in caso di verifica. L'obbligo di Green Pass non riguarda gli alunni della scuola ma si estende anche agli studenti universitari per garantire il ritorno alle lezioni in presenza.
L'assenza sarà considerata ingiustificata, dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento".
L'obbligo non si applica alle persone escluse per età dalla campagna vaccinale o che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (CTS), non possono vaccinarsi.
La Certificazione verde COVID-19 è richiesta in "zona bianca" ma anche nelle zone "gialla", "arancione" e "rossa", dove i servizi e le attività siano consentiti.