Emergenza coronavirus, ok alle attività corsistiche e ai parchi divertimento
Nuova ordinanza del presidente della Regione
domenica 24 maggio 2020
20.02
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l'ordinanza num. 243 con l'aggiornamento e l'integrazione delle Linee guida regionali sulle attività economiche e produttive (di cui all'Ordinanza del 17 maggio 2020 n. 237) e sulla riapertura delle attività corsistiche e dei parchi divertimento.
Sono approvate, ed immediatamente applicabili nell'ambito dell'intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 all'ordinanza num. 243) contenenti le misure già adottate con le Linee guida regionali di cui all'Ordinanza 17 maggio n.237, debitamente integrate per i settori "Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge", "Piscine", "Strutture ricettive", "Strutture ricettive all'aria aperta" nonché ulteriori misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2.
A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, è consentita la riapertura delle seguenti attività:
- attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia etc);
- attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante;
A decorrere dal 25 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
Nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nel territorio regionale pugliese, restano consentite:
- le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l'addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori;
- la toelettatura animali;
- la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).
Sono approvate, ed immediatamente applicabili nell'ambito dell'intero territorio regionale, le Linee guida regionali (allegato 1 all'ordinanza num. 243) contenenti le misure già adottate con le Linee guida regionali di cui all'Ordinanza 17 maggio n.237, debitamente integrate per i settori "Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge", "Piscine", "Strutture ricettive", "Strutture ricettive all'aria aperta" nonché ulteriori misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività di cui al successivo articolo 2.
A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, è consentita la riapertura delle seguenti attività:
- attività di centri per corsi e lezioni individuali privati (a titolo di esempio lingue straniere, musica, fotografia etc);
- attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante;
A decorrere dal 25 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
Nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nel territorio regionale pugliese, restano consentite:
- le attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- le attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli in maneggi o zone autorizzate per l'addestramento, da parte di proprietari affidatari, allevatori e addestratori;
- la toelettatura animali;
- la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi).